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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/04/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5350/2024
TRA
, rappr.to e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. P. Guastafierro, presso il quale elettivamente domicilia in Boscoreale alla piazza Pace n. 20
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: ripetizione indebito – cessata materia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa dell'indebito risulta superflua in quanto parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'indebito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Orbene nella specie è emerso che l' ha proceduto all'annullamento dell'indebito a seguito della CP_1 ricostituzione della pensione dal 01.06.2019 al 31.12.2024 con annullamento della trattenuta ai sensi della l. 335/92 art 1 comma 42 (cfr. memoria ). Osserva la giudicante che dagli atti emerge come CP_1
l' avesse, come dedotto dall'istante, illegittimamente operato la trattenuta in quanto per il CP_2 periodo dal 01 agosto 2019 al 31 agosto 2021, il ricorrente ha usufruito del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.LGS 151/2001 e, come è noto, tale indennità, avendo natura assistenziale, come previsto dal messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013 è cumulabile con l'assegno ordinario di CP_1 invalidità. Dal momento che non emergono le ragioni fondanti l'indebito e, quindi, la ricostituzione del trattamento pensionistico, le spese di lite non possono che essere poste per la metà a carico dell' . La residua metà si compensa considerata la condotta processuale dell'Ente che ha evitato CP_2 le lungaggini del giudizio procedendo all'annullamento in data antecedente alla celebrazione della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali on attribuzione;
C) Compensa tra le parti la residua metà.
Si comunichi
SMV, 25.04.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5350/2024
TRA
, rappr.to e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. P. Guastafierro, presso il quale elettivamente domicilia in Boscoreale alla piazza Pace n. 20
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: ripetizione indebito – cessata materia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa dell'indebito risulta superflua in quanto parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'indebito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Orbene nella specie è emerso che l' ha proceduto all'annullamento dell'indebito a seguito della CP_1 ricostituzione della pensione dal 01.06.2019 al 31.12.2024 con annullamento della trattenuta ai sensi della l. 335/92 art 1 comma 42 (cfr. memoria ). Osserva la giudicante che dagli atti emerge come CP_1
l' avesse, come dedotto dall'istante, illegittimamente operato la trattenuta in quanto per il CP_2 periodo dal 01 agosto 2019 al 31 agosto 2021, il ricorrente ha usufruito del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.LGS 151/2001 e, come è noto, tale indennità, avendo natura assistenziale, come previsto dal messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013 è cumulabile con l'assegno ordinario di CP_1 invalidità. Dal momento che non emergono le ragioni fondanti l'indebito e, quindi, la ricostituzione del trattamento pensionistico, le spese di lite non possono che essere poste per la metà a carico dell' . La residua metà si compensa considerata la condotta processuale dell'Ente che ha evitato CP_2 le lungaggini del giudizio procedendo all'annullamento in data antecedente alla celebrazione della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali on attribuzione;
C) Compensa tra le parti la residua metà.
Si comunichi
SMV, 25.04.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza