Sentenza 19 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2023, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00962/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13853/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13853 del 2022, proposto da
Team Service Soc. Cons. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Silvia Muciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna, n.50;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 6 sull'istanza presentata dall'odierna ricorrente Team Service S. Cons. a r.l. in data 31 marzo 2022 e reiterata con diffida del 29 agosto 2022, con cui è stato richiesto l'adeguamento del corrispettivo a titolo di revisione dei prezzi, in ordine al contratto di appalto rep. n. 81 del 23/12/2014,
e per la conseguente condanna
della Azienda Sanitaria Locale ROMA 6 a pronunciarsi sull'istanza di revisione dei prezzi presentata dalla ricorrente, anche mediante nomina di un commissario ad acta che sostituisca l'amministrazione nell'adozione dei provvedimenti richiesti, in caso di sua perdurante inerzia, nonché altresì condannare l'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 al risarcimento del danno da ritardo causato dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2bis della legge 241/1990 nella cifra che codesto On.le Tribunale vorrà determinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Il 23 dicembre 2014 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 81 tra la Asl Roma 6 e il raggruppamento con a capo Team Service, avente ad oggetto servizi di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto, di durata di 36 mesi con scadenza inizialmente fissata al 15.12.2017.
L’Azienda Sanitaria si è avvalsa più volte della possibilità, prevista dalla legge di gara e dall’art. 3 del contratto, di estendere la durata di esecuzione del servizio.
In data 31 marzo 2022, Team Service ha trasmesso all’Azienda Sanitaria istanza di revisione prezzi, al fine di vedersi riconosciuto l’adeguamento del corrispettivo previsto dall’art. 8 del contratto, che, in conformità al disposto di cui all’art. 115 del d.lgs. 163/2006, prevedeva un’espressa clausola di revisione dei prezzi.
In assenza di riscontro, con nota del 25 agosto 2022, trasmessa a mezzo pec il successivo 29 agosto 2022, la Società esponente ha diffidato l’Azienda Sanitaria a provvedere tempestivamente sull’istanza di revisione prezzi in precedenza trasmessa.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, con ricorso notificato in data 9 novembre 2022 e depositato il successivo 18 novembre, la TEAM Service soc. cons. a r.l. ha chiesto al Tribunale adito di volere accertare l’obbligo della ASL di provvedere sull’istanza di revisione prezzi nonché di voler condannare la resistente al risarcimento “ del danno da ritardo causato dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2bis della legge 241/1990 ”.
Con istanza versata in atti in data 22 dicembre 2022, la ricorrente ha riferito che, nelle more del giudizio, con nota prot. 84118 del 1° dicembre 2022, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha riscontrato l’istanza di revisione prezzi del 31 marzo 2022 e la successiva diffida del 29 agosto 2022, rappresentando che avrebbe dato inizio all’istruttoria volta all’accertamento dei presupposti per procedere alla revisione prezzi.
Ha quindi manifestato la sussistenza del proprio interesse alla decisione ai fini della condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardo nell’attivazione del procedimento istruttorio di cui si è detto. Ha concluso chiedendo un rinvio ad aprile per consentire la verifica della conclusione del procedimento istruttorio tramite l’adozione di un provvedimento espresso.
Si è costituita l’Amministrazione con memoria di stile.
In data 16 gennaio 2023, la ricorrente ha versato in atti istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, informando il Collegio che “ in data 13 gennaio 2023, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha trasmesso la nota prot. 3033 (doc. 1) con cui ha comunicato la conclusione, con esito positivo, del procedimento istruttorio volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’adeguamento prezzi. In ragione di ciò, la ASL Roma 6 ha trasmesso altresì la Deliberazione n. 33 del 13 gennaio 2023 (doc. 2) con cui è stata riconosciuta alla ricorrente la somma di euro 407.632,47 Iva inclusa, a titolo di compenso revisionale ”.
All’udienza del 17 gennaio 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio la resistente ha provveduto ad adottare il provvedimento richiesto, con piena realizzazione della pretesa azionata dal ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO