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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 780/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso
da
C.F. con l'Avv. SATTIN Parte_1 C.F._1
IA (C.F. , NI SARA CodiceFiscale_2
( ), Via Grazioli 38122 Trento;
C.F._3
parte ricorrente
contro
, C.F. con l'Avv. PERSICO MARIA CP_1 C.F._4
GRAZIA (C.F. , C.F._5 Controparte_2
( ) e C.F._6 Controparte_3
( ) VIA CAPPUCCINI, 19 20122 MILANO;
C.F._7
parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: emissione della sentenza parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 14.09.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa della separazione n. 4006/2022, di data 19 settembre 2022, pubblicato in data 21 settembre 2022.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c., già emessi dal Giudice delegato, come modificati in data odierna.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.10.2013 a
Larnaca (Cipro) da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato in [...] l'[...] (trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del comune di Trento, al n. 92, Parte II, serie C, dell'anno 2014);
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Giudice delegato per la prosecuzione fissando l'udienza del 17-09-2025 ore 11:00, con riserva di assunzione di ulteriori determinazioni e/o di anticipazione dell'udienza all'esito della relazione del CO.GE e del CTU.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 780/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso
da
C.F. con l'Avv. SATTIN Parte_1 C.F._1
IA (C.F. , NI SARA CodiceFiscale_2
( ), Via Grazioli 38122 Trento;
C.F._3
parte ricorrente
contro
, C.F. con l'Avv. PERSICO MARIA CP_1 C.F._4
GRAZIA (C.F. , C.F._5 Controparte_2
( ) e C.F._6 Controparte_3
( ) VIA CAPPUCCINI, 19 20122 MILANO;
C.F._7
parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: emissione della sentenza parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 14.09.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa della separazione n. 4006/2022, di data 19 settembre 2022, pubblicato in data 21 settembre 2022.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c., già emessi dal Giudice delegato, come modificati in data odierna.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.10.2013 a
Larnaca (Cipro) da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato in [...] l'[...] (trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del comune di Trento, al n. 92, Parte II, serie C, dell'anno 2014);
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Giudice delegato per la prosecuzione fissando l'udienza del 17-09-2025 ore 11:00, con riserva di assunzione di ulteriori determinazioni e/o di anticipazione dell'udienza all'esito della relazione del CO.GE e del CTU.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi
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