Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2104 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2104 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Nizza n. 11, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Claudio Streri, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F.: in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._2
p.t. della società C.F.: ), entrambi elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliati Cuneo, Corso IV Novembre n. 27, presso lo studio dell'Avv. Ruggero Diaferio, dell'Avv. Alberto Milano e dell'Avv. Agrippino Giostra, dai quali, anche disgiuntamente, sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- CONVENUTI -
Oggetto: occupazione senza titolo di bene immobile.
1
In particolare, il difensore di parte attrice, richiamando integralmente il contenuto delle proprie difese e ribadendo l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate ex adverso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che
e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 occupano attualmente senza titolo alcuno gli immobili che di seguito si Parte_1 descrivono:
Immobile a destinazione produttiva artigianale/industriale ed annessi residenziali sito in
Comune di IO ZO, Via Bisognetta n. 3, al piano terreno e primo, costituito da stabilimento produttivo con area di pertinenza esclusiva, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di IO
ZO al
Foglio 18, n. 42, sub. 1 – categoria D7
Foglio 18, n. 42, sub. 2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5
Foglio 18, n. 42, sub. 3, categoria A/2, classe 1, vani 4
Foglio 18, n. 41, sub. 4, categoria A/2, classe 1, vani 4.
Area scoperta pertinente, censita al Catasto terreni del Comune di IO ZO al
Foglio 18, n. 43, sem. arb. Classe 1, mq 5280.
e che pertanto sono obbligati a farne restituzione all'attrice ; Parte_1 dichiarare quindi tenuti e condannare e in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante a restituire gli immobili di cui sopra alla Parte_1
di siglabile “ Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
, codice fiscale , della quale è socio unico e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 la ricorrente rilasciandoli liberi da cose e persone entro termine Parte_1 fissando.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Il difensore delle parti convenute ha concluso richiamando il contenuto della propria comparsa di costituzione, chiedendo: “in via pregiudiziale
2 dichiarare l'incompetenza dell'adìto Tribunale di Cuneo e/o l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attore in virtù della clausola di conciliazione e della clausola compromissoria contenute nell'accordo quadro del 24 giugno 2019 adottando i conseguenti provvedimenti;
in via preliminare accertata l'insussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c.,
o in ogni caso ravvisatane l'opportunità anche in virtù dell'espletanda attività istruttoria, disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. con assegnazione dei termini ex art.
171 ter c.p.c. nel merito
- respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte dalla ricorrente;
in via subordinata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio degli immobili per cui è causa, assegnare per il rilascio un termine non inferiore a gg. 180.
Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.
Col favore di spese e compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella percentuale del 15%, ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29 settembre 2023 e regolarmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 3 gennaio 2024 alla controparte unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione,
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, Parte_1 Parte_1 evocava innanzi all'intestato Tribunale e la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertarsi che questi ultimi occupassero senza titolo alcuno l'immobile di sua proprietà – meglio indicato infra – e, conseguentemente, ordinare loro l'immediato rilascio dello stesso.
3 Parte ricorrente, nello specifico, deduceva:
a) che il Tribunale di Cuneo, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29 luglio 2022, passata in cosa giudicata, aveva disposto l'esclusione di – già Parte_1 titolare della quota del 50% della società – dalal compagine Parte_1 societaria in dipendenza dei suoi reiterati inadempimenti alle obbligazioni sociali e, conseguentemente, era risultato all'attualità unico socio e legale rappresentante di la sig.ra Parte_1 Parte_1 Parte_1
b) che la società, con sede in IO ZO (CN), via Bisognetta n. 3, era il risultato di una scissione intervenuta nell'ambito di una articolata operazione di ristrutturazione patrimoniale che aveva riguardato i fratelli i quali erano titolari ciascuno di Parte_1 una quota pari ad un terzo della società “NUOVA METALPORTE di RA AO
& c. s.n.c.”, proprietaria di un compendio immobiliare costituito da terreni e da un fabbricato a destinazione produttiva, all'interno del quale veniva svolta l'attività costituente oggetto sociale, e cioè la produzione e commercio di porte basculanti e serramenti in genere;
c) che, in particolare, in data 2 gennaio 2018, era deceduta la GN NA
, madre dei signori e , nonché socia della
[...] Parte_1 Pt_1 [...] per la residua quota di un terzo, che era pertanto caduta in CP_1 successione, sicché il nuovo assetto societario era formato dai fratelli soci al 50% ciascuno;
d) che la GN non essendo interessata alla prosecuzione Parte_1 dell'attività oggetto sociale, aveva espresso la volontà di ottenere la liquidazione della propria quota;
e) che, conseguentemente, i soci – fratelli avevano definito le varie posizioni Parte_1 con un accordo quadro stipulato in data 24 giugno 2019 cui erano seguiti gli atti pubblici necessari alla realizzazione delle operazioni in detto accordo previste;
f) che si era provveduto, pertanto, dapprima alla cessione della quota della GN
in favore del fratello e, poi, alla stipula di atto di scissione della società Pt_1 mediante conferimento del patrimonio immobiliare alla Controparte_1 neocostituita;
Parte_1
4 g) che l'accordo quadro fra le parti aveva previsto altresì – alla pagina 9, sotto il titolo
“OPERAZIONE 4 – Concessione in uso del Fabbricato ad uso produttivo/industriale, degli A2 e del terreno in IO ZO” che potesse Parte_1
“utilizzare nell'ambito della propria attività imprenditoriale da portare avanti con la società scissa ( n.d.r.) il compendio immobiliare sito in Controparte_1
IO ZO, …………per dodici mesi dall'atto di scissione a titolo gratuito,
l'intero compendio immobiliare;
in seguito si concorda fin d'ora la stipula di un ordinario contratto di locazione per la parte di compendio immobiliare da individuarsi su indicazione di ad un canone di euro 1,20 per metro quadro al Parte_1 mese”;
h) che il signor aveva nel frattempo trasformato NUOVA Parte_1
METALPORTE s.n.c. nella di cui era divenuto socio al Controparte_1
95%, essendo il residuo 5% di proprietà della semplificata;
CP_2
i) che, nonostante le reiterate richieste, né il signor é la società Parte_1 [...] avevano mai acconsentito a stipulare il previsto contratto di Controparte_1 locazione ed avevano occupato – e continuavano ad occupare – l'immobile senza sostenere alcun onere, mentre il soggetto conduttore avrebbe dovuto, previa stipula, corrispondere un canone nella misura che già era stata preventivamente concordata,
a decorrere dalla data già fissata al 26 novembre 2020 (dodici mesi dopo la stipula dell'atto di scissione);
j) che, all'attualità, la società non stava realizzando lo Parte_1 scopo per il quale era stata costituita, consistente nel valorizzare il compendio immobiliare che le era stato attribuito in forza di un preciso progetto definito dalle parti con l'accordo quadro e gli atti conseguenti;
k) che, nello specifico, la società non aveva percepito il reddito che, a far data dal 26 novembre 2020, le sarebbe dovuto derivare dai canoni d'affitto che Parte_1
o la sua società avrebbero dovuto versare per l'utilizzo del fabbricato industriale
[...] ed annessi;
l) che, pertanto, dopo avere ottenuto l'esclusione del socio , in palese Parte_1 conflitto di interessi, intendeva ottenere la disponibilità Parte_1 dell'immobile costituente patrimonio sociale individuato come segue:
5 - Immobile a destinazione produttiva artigianale /industriale ed annessi residenziali sito in Comune di IO ZO, Via Bisognetta n. 3, al piano terreno e primo, costituito da stabilimento produttivo con area di pertinenza esclusiva, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IO ZO al
Foglio 18, n. 42, sub. 1 – categoria D7
Foglio 18, n. 42, sub. 2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5
Foglio 18, n. 42, sub. 3, categoria A/2, classe 1, vani 4
Foglio 18, n. 41, sub. 4, categoria A/2,classe 1, vani 4.
- Area scoperta pertinente, censita al Catasto terreni del Comune di IO
ZO al Foglio 18, n. 43, sem. arb. Classe 1, mq 5280;
m) che vano era risultato anche il tentativo di mediazione avviato nei confronti delle controparti.
Tanto premesso, parte attrice, lamentando l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile di sua proprietà concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “- accertare e dichiarare che e Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante occupano attualmente senza titolo Parte_1 alcuno gli immobili che di seguito si descrivono:
Immobile a destinazione produttiva artigianale/industriale ed annessi residenziali sito in
Comune di IO ZO, Via Bisognetta n. 3, al piano terreno e primo, costituito da stabilimento produttivo con area di pertinenza esclusiva, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di IO
ZO al
Foglio 18, n. 42, sub. 1 – categoria D7
Foglio 18, n. 42, sub. 2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5
Foglio 18, n. 42, sub. 3, categoria A/2, classe 1, vani 4
Foglio 18, n. 41, sub. 4, categoria A/2, classe 1, vani 4.
Area scoperta pertinente, censita al Catasto terreni del Comune di IO ZO al
Foglio 18, n. 43, sem. arb. Classe 1, mq 5280.
e che pertanto sono obbligati a farne restituzione all'attrice ; Parte_1 dichiarare quindi tenuti e condannare e in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante a restituire gli immobili di cui sopra alla Parte_1
6 di siglabile “ Parte_1 Parte_1 Parte_1
, codice fiscale , della quale è socio unico e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 la ricorrente rilasciandoli liberi da cose e persone entro termine Parte_1 fissando.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, solo in data 16 febbraio 2024, si costituivano in giudizio i convenuti e la società i quali, nella propria Parte_1 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, eccepivano l'improcedibilità della domanda e, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale di Cuneo adito, attesa la pattuizione, nell'ambito dell'accordo quadro stipulato tra le parti in data 24 giugno 2019, di una clausola di conciliazione e di una clausola compromissoria in favore della cognizione – anche a fini conciliativi – della Camera Arbitrale del Piemonte. Ancora in via pregiudiziale i convenuti formulavano istanza di conversione del rito semplificato in ordinario;
evidenziavano poi che la controparte aveva omesso di fornire prova dei propri assunti. Eccepivano, infine, che la mancata stipula del contratto di locazione inter partes fosse imputabile alla società attrice e che in ogni caso gli impegni assunti con l'accordo quadro non potevano ritenersi risolti, ben potendo quest'ultimo costituire la fonte della detenzione. Rilevavano, infine, che, in seguito alla cessazione del rapporto sociale, il socio escluso aveva diritto ad ottenere la liquidazione della propria quota entro i successivi 180 giorni e che, tuttavia, la controparte era rimasta inadempiente anche a tale ulteriore obbligazione.
I convenuti concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte o, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, l'assegnazione di un termine per il rilascio non inferiore a 180 giorni.
All'udienza cartolare del 20 febbraio 2024, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva concesso alla parte attrice un termine per esaminare la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, atteso il tardivo deposito della stessa.
Alla successiva udienza del 14 marzo 2024 fissata per il prosieguo, ritenuti – alla luce della complessiva attività difensiva svolta dalle parti e della documentazione dalle stesse prodotta – sussistenti i presupposti per la trattazione nelle forme del rito semplificato, su richiesta di parte attrice venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c.; all'esito del
7 deposito delle rispettive memorie, considerata la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la stessa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 gennaio 2025 ove, sulle conclusioni formulate dalle parti, era trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.-.
• Eccezioni preliminari.
Occorre prendere le mosse dalle eccezioni di improcedibilità della domanda e di compromesso sollevate dai convenuti;
le stesse meritano di essere disattese per le ragioni di cui appresso.
Ebbene, e la società hanno eccepito l'improcedibilità Parte_1 Controparte_1 della domanda e/o in ogni caso l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola di conciliazione e della clausola compromissoria contenute nell'accordo quadro sottoscritto tra le parti in data 24 giugno 2024; in particolare, i convenuti hanno richiamato il contenuto della pattuizione di cui alla lettera F (“CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualsiasi controversia concernente il presente ACCORDO QUADRO o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del
Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”) e quella di cui alla lettera G (“CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualsiasi controversia concernente il presente ACCORDO QUADRO o comunque connessa allo stesso
– comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad un arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del
Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido, l'Arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità”), assumendo che avendo la controparte lamentato l'inadempimento a loro imputabile dell'accordo quadro sottoscritto in data 24 giugno
2019, qualunque controversia insorta ed afferente alla interpretazione ed esecuzione dello stesso avrebbe dovuto essere sottoposta alla condizione di procedibilità della conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte e sarebbe dovuta, in ogni caso, essere risolta dalla cognizione di un arbitrato rituale di quest'ultima.
8 Esaminando, in primo luogo, l'eccezione di improcedibilità della domanda per avere la parte attrice omesso di esperire la conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte, va osservato che in questa sede si intende aderire alla condivisibile nozione di procedibilità sancita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II,
14/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 14/02/2022), n. 4711; Corte d'Appello di Milano sentenza n.
3559/2016), intesa quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario a tal fine per dare avvio al processo, ragione per la quale la condizione di procedibilità deve essere espressamente prevista da una norma di legge.
Giova richiamare, per i fini che qui interessano, il principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost. “non possono essere interpretate in senso estensivo” (cfr.
Cass. Civ., 21 gennaio 2004, n. 967).
Sul punto, va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini, prevede l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una clausola compromissoria sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/11/1979, n. 5985); tale pronuncia, sebbene resa in materia condominiale, esprimendo un principio di portata generale, ben può essere applicata anche al caso in esame.
Ebbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, una clausola contenuta in un regolamento contrattuale che preveda, in caso di contrasto tra le parti, l'obbligo di esperire un tentativo di amichevole composizione della lite presso un organismo terzo (anche arbitrale) non integra una clausola compromissoria, la quale soltanto presuppone la rinuncia all'azione giudiziaria e può dar luogo ad una cognizione di carattere arbitrale suscettibile di definire la controversia.
In altri termini, il patto che contempli l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, tenuto conto che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad
9 esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, sicché unicamente il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile – qualora non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia alla medesima azione – ed imporre condizioni di procedibilità.
Ne deriva che l'inosservanza di una clausola contrattuale, la quale obblighi le parti, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite, potrebbe eventualmente determinare conseguenze di natura sostanziale, come l'obbligazione di risarcimento del danno, tuttavia non assume rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato al suddetto obbligo, non implicando, appunto, tale clausola alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1992, n. 8476).
Nel caso di specie, dall'esame dell'intero regolamento contrattuale, deve ritenersi che la clausola prevista dalla lettera F (con cui, giova ribadirlo, le odierne parti del giudizio avevano previsto che, prima di adire l'Autorità Giudiziaria o Arbitrale, le stesse avrebbero dovuto rivolgersi alla Camera Arbitrale del Piemonte per cercare di addivenire ad un componimento amichevole) non introduce una forma di arbitrato, né rituale, né irrituale – anche in considerazione della circostanza che le parti avevano, peraltro, espressamente pattuito una clausola compromissoria alla successiva lettera G;
ne consegue, pertanto, che la c.d.
“Clausola di Conciliazione” di cui alla lettera F dell'accordo quadro sottoscritto in data 24 giugno 2019 non sia idonea a comportare una convenzionale rinuncia all'azione giudiziaria.
L'eccezione proposta appare pertanto destituita di qualsivoglia fondamento e deve essere disattesa.
Avuto, poi, riguardo alla ulteriore eccezione di compromesso in forza della clausola G dell'accordo quadro sottoscritto inter partes sollevata dai convenuti deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153/2013, è ormai stabilmente orientata nel senso che l'eccezione di arbitrato rituale debba ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali.
Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, il massimo consesso nomofilattico ha ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse
Sezioni Unite con sentenza n. 527/2000, affermando che "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.
10 Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza".
Tale principio è stato poi ripreso dalla sentenza n. 23176/2015, la quale ha precisato che
"anche prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 40 del 2006 deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza", e quindi ribadito nelle successive pronunce (cfr., ex ceteris, Cass. n. 16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n.
21924/2018).
Dalla riconduzione dell'eccezione di arbitrato rituale nell'alveo di quella di competenza discende che la sua proposizione debba avvenire, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione è costituito dalla comparsa di risposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in cui, come è noto, la posizione processuale delle parti è invertita rispetto a quella sostanziale – va, invece, individuato nell'atto di citazione ex art. 645, comma 1, c.p.c., equivalente sotto il profilo contenutistico a una comparsa di risposta (cfr. Cass. n. 21672/2015, Cass. n. 22528/2006).
Sovviene, sul punto, il condivisibile indirizzo della Suprema Corte secondo cui, in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale, giusta quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, c.p.c., deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 166 dello stesso codice (così, da ultimo, si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n. 112).
Né in contrario può sostenersi che la competenza arbitrale sia assimilabile a quella funzionale, sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali – anche quando la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni incidenti su diritti indisponibili – rimangono libere di scegliere se sottoporre la vertenza agli arbitri, e quindi anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi,
11 mediante l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro (cfr. Cass. n. 22748/2015; id., Cass. n. 15300/2019).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che i convenuti ha proposto l'eccezione di arbitrato nella propria comparsa di costituzione e risposta, la quale, tuttavia è stata depositata oltre il termine previsto dalla norma di cui all'art. 281 undecies comma 2 c.p.c. (stabilito in 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la prima comparizione delle parti); la stessa, pertanto, deve ritenersi inammissibile essendo stata tardivamente formulata.
• Merito.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il merito delle domande proposte, deve osservarsi quanto segue.
Ebbene, alla luce delle ragioni individuate nell'atto introduttivo nonché del preciso tenore letterale delle conclusioni ivi precisate, emerge in tutta evidenza che la società
[...] ha inteso esperire un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del Parte_1 bene immobile di sua proprietà fondata sulla preesistenza di un rapporto obbligatorio (contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 24 giugno 2019 con efficacia dal 26 novembre
2019, all'atto della scissione della società Nuova Metalporte s.n.c.: cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice) avente ad oggetto l'attribuzione della materiale disponibilità del bene in favore dei convenuti, rapporto che, tuttavia, è risultato essere cessato per essere venuto a naturale scadenza in data 26 novembre 2020, decorsi 12 mesi dalla data di efficacia del comodato ed in assenza di ulteriori titoli fondanti il godimento (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte convenuta e n. 2 allegato alla produzione di parte attrice).
Al riguardo, giova rammentare come “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per
12 qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (cfr. Cass. civ. n. 4416/2007).
Sotto tale profilo è evidente che il riferimento della società ricorrente alla qualità di proprietaria, lungi dall'atteggiarsi a “vindicatio rei”, risulta strumentale all'allegazione della propria titolarità attiva rispetto all'azione promossa.
Ed infatti, come meglio precisato dalla Suprema Corte, “l'azione di restituzione si differenzia da quella di rivendicazione per il fatto che la prima è di natura personale e presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall'attore o dal suo dante causa in forza di un rapporto successivamente venuto meno”, qualunque ne sia stata la causa, “con il conseguente sorgere obbligo di restituzione” (così, in motivazione, Cass. civ., n. 705/2013).
Talché, in conclusione, va ribadito che l'iniziativa di chi chieda il rilascio di un bene occupato sine titulo permane nell'ambito dell'azione di restituzione (senza ricadere nella sfera di applicazione dell'art. 948 c.c.), tutte le volte in cui l'iniziativa dell'attore, volta a far “dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti”, avvenga ricollegando “la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7305/2014).
Tanto premesso, nel merito la domanda di rilascio immediato dell'immobile è fondata e va accolta.
infatti, agendo in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile sito Parte_1 in IO ZO (CN), via Bisognetta n. 3 (meglio indicato in premessa) – in forza di atto pubblico di scissione parziale proporzionale della società “Nuova Metalporte di RA
AO & C. s.n.c.” portante costituzione della società beneficiaria “ Parte_1
del 26 novembre 2019 a rogito del Notaio Dott. Parte_1 Per_2
13 (Rep. n. 201.998, racc. n. 46.342) prodotto sub doc. 2 – ha chiesto il rilascio del bene sul presupposto della occupazione “senza titolo” dello stesso da parte di e della Parte_1 società a seguito della venuta a naturale scadenza del contratto di Controparte_1 comodato gratuito (efficace a decorrere dal 26 novembre 2019 per i successivi 12 mesi), della mancata stipula da parte di questi ultimi del contratto di locazione previsto dagli accordi inter partes e dell'assenza di spontanea liberazione e riconsegna dell'immobile.
Tali circostanze, oltre ad essere documentalmente provate (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice), non appaiono specificatamente contestate dai convenuti i quali, di converso, nelle proprie difese, hanno confermato di avere continuato a detenere l'immobile in questione, pur a fronte della scadenza del termine del comodato gratuito, senza tuttavia allegare e provare alcuna valida giustificazione della perdurante occupazione e limitandosi ad eccepire che la mancata stipula del contratto di locazione in seguito alla scadenza del comodato sarebbe stata imputabile alla condotta della controparte “per avere imposto clausole inaccettabili” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3).
Non v'è chi non veda come tale eccezione, oltre a risultare generica nelle allegazioni, priva di supporto sul piano probatorio e smentita dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente e non espressamente e specificatamente contestata dalla controparte (cfr. doc. nn.
6, 7 e 8 prodotta dalla parte attrice avente ad oggetto raccomandate a/r inviate all'indirizzo del convenuto in data 10 dicembre 2020, 2 febbraio 2021 e 7 novembre 2022 e contenenti la proposta di stipula di contratto di locazione), appare irrilevante ed inidonea a paralizzare l'altrui pretesa, confermando l'assenza di valido titolo in capo ai convenuti per poter detenere l'immobile oggetto di giudizio e tenuto conto, altresì, che gli stessi non hanno finanche inteso richiedere in via riconvenzionale l'adempimento dell'obbligo di stipula del contratto di locazione o, in alternativa, la sua esecuzione in forma specifica ma hanno preteso di fondare la detenzione del bene su un accordo quadro contenente esclusivamente un obbligo a contrarre e non un contratto definitivo di locazione.
Del tutto inconferente deve altresì ritenersi il richiamo operato dalla parte convenuta,
[...] all'inadempimento dell'obbligo di liquidazione della propria quota all'esito della sua Parte_1 esclusione dalla compagine sociale della non essendo tale Parte_1 eccezione rilevante ai fini della domanda di rilascio proposta.
14 Conseguentemente, deve ritenersi indubbio che, alla data del 26 novembre 2020, le parti convenute avrebbero dovuto liberare i locali e che l'occupazione dell'immobile protratta oltre detto termine è da ritenersi sine titulo.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda proposta da e la società vanno Parte_1 Parte_1 Controparte_1 condannati all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio descritto in ricorso libero da persone nonché da cose di sua proprietà.
Alcun termine ex art. 56, comma 1, L. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti costituite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione delle tariffe – di cui al DM n. 55/2014 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda (e, dunque, cause di natura indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della effettiva attività svolta e, dunque, considerando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la mancanza di attività istruttoria e la natura delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rilascio proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, condanna
[...]
e in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 Controparte_1 rilascio immediato, in favore di parte ricorrente dell'immobile sito in IO ZO
(CN), Via Bisognetta n. 3, (al piano terreno e primo, costituito da stabilimento produttivo con area di pertinenza esclusiva, censito al Catasto Fabbricati del Comune di IO
ZO al Foglio 18, n. 42, sub. 1 – categoria D7, Foglio 18, n. 42, sub. 2, categoria
A/2, classe 1, vani 4,5, Foglio 18, n. 42, sub. 3, categoria A/2, classe 1, vani 4, Foglio
18, n. 41, sub. 4, categoria A/2, classe 1, vani 4, nonché l'Area scoperta pertinente
15 censita al Catasto terreni del Comune di IO ZO al Foglio 18, n. 43, sem. arb. Classe 1, mq 5280), libero da persone nonché animali e/o cose proprie;
2. condanna e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., alla refusione in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente
[...] giudizio che si liquidano in euro 555,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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