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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3034/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU AR Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3034/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nata a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 maggio 1991 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Baccaro, giusta procura in atti e
C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], Largo Santi Romano 21 Scala G interno 18, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Orlandi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2025, i sig.ri Parte_1 ed premettendo di aver contratto matrimonio in data 4
[...] Parte_2
1 giugno 2013 in Roiate (RM) e precisando che dall'unione è nata la figlia minore
(in data 8 ottobre 2017 ) - essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 1504/2023 emessa in data 23 novembre 2023 dal Tribunale di Tivoli (R.G. 2324/2023) - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 9 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno alla educazione ed alla istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore;
2- la casa familiare sita in Roiate (Rm), Via Scalambra n.42, è assegnata alla coniuge Parte_1
3- la figlia resterà a vivere con la madre, Sig.ra nella Per_1 Parte_1 casa coniugale, presso la quale è fissata la residenza principale della minore.
4- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla sua istruzione, alla sua Per_1 educazione ed alla sua salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la bambina con sé:
4- il padre, Sig. vista la distribuzione logistica delle distanze Parte_2 tra luogo di lavoro e nuova residenza, al fine di evitare alla minore lo stress da viaggio e spostamento, con l'intento di garantire alla minore la massima serenità, potrà vederla e restare con la medesima ogni volta che vorrà, in spazi adeguati e autonomi, nei quali potrà anche pernottare, presso l'ampio appartamento (casa - coniugale), come individuato nella piantina depositata, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
21,00;
2 - un fine settimana alternato, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
- tutte le festività, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15, da concordarsi preventivamente entro il mese di luglio;
per l'anno in corso il periodo individuato va dal 25 agosto 2025 al 7 settembre 2025;
5- il padre, Sig. corrisponderà a titolo di assegno per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore , alla Sig.ra la somma Per_1 Parte_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2025; lo stesso corrisponderà, altresì, la metà delle spese mediche, scolastiche, mensa, piscina e la metà delle spese straordinarie concordate sostenute dalla Sig.ra Parte_1
6- Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico di pagamento entro il giorno 05 di ogni mese, secondo la decorrenza prima specificata;
7- ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di autonomo reddito da lavoro;
8- A definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che:
l'autovettura di loro proprietà, Lancia Y, targata FX762NB, rimane in uso esclusivo alla sig.ra alla quale sarà trasferita l'intera proprietà, solo Parte_1 alla estinzione del finanziamento;
medio tempore, sino alla scadenza del finanziamento in essere (05.07.2025), gli oneri relativi al bollo, alla polizza RCA e alle rate del finanziamento saranno divise al 50% tra i due coniugi;
gli oneri relativi ai tagliando, alla revisione e alla manutenzione generale, saranno a carico esclusivo di Parte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3 3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono, pertanto, essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1 ed , i quali hanno contratto matrimonio in data 4 giugno
[...] Controparte_1
2013 in Roiate (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roiate (RM), atto n° 2, parte II, serie A – anno 2013.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roiate (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU AR SC IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU AR Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3034/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nata a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 maggio 1991 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Baccaro, giusta procura in atti e
C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], Largo Santi Romano 21 Scala G interno 18, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Orlandi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2025, i sig.ri Parte_1 ed premettendo di aver contratto matrimonio in data 4
[...] Parte_2
1 giugno 2013 in Roiate (RM) e precisando che dall'unione è nata la figlia minore
(in data 8 ottobre 2017 ) - essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 1504/2023 emessa in data 23 novembre 2023 dal Tribunale di Tivoli (R.G. 2324/2023) - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 9 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno alla educazione ed alla istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore;
2- la casa familiare sita in Roiate (Rm), Via Scalambra n.42, è assegnata alla coniuge Parte_1
3- la figlia resterà a vivere con la madre, Sig.ra nella Per_1 Parte_1 casa coniugale, presso la quale è fissata la residenza principale della minore.
4- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla sua istruzione, alla sua Per_1 educazione ed alla sua salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la bambina con sé:
4- il padre, Sig. vista la distribuzione logistica delle distanze Parte_2 tra luogo di lavoro e nuova residenza, al fine di evitare alla minore lo stress da viaggio e spostamento, con l'intento di garantire alla minore la massima serenità, potrà vederla e restare con la medesima ogni volta che vorrà, in spazi adeguati e autonomi, nei quali potrà anche pernottare, presso l'ampio appartamento (casa - coniugale), come individuato nella piantina depositata, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
21,00;
2 - un fine settimana alternato, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
- tutte le festività, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15, da concordarsi preventivamente entro il mese di luglio;
per l'anno in corso il periodo individuato va dal 25 agosto 2025 al 7 settembre 2025;
5- il padre, Sig. corrisponderà a titolo di assegno per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore , alla Sig.ra la somma Per_1 Parte_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2025; lo stesso corrisponderà, altresì, la metà delle spese mediche, scolastiche, mensa, piscina e la metà delle spese straordinarie concordate sostenute dalla Sig.ra Parte_1
6- Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico di pagamento entro il giorno 05 di ogni mese, secondo la decorrenza prima specificata;
7- ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di autonomo reddito da lavoro;
8- A definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che:
l'autovettura di loro proprietà, Lancia Y, targata FX762NB, rimane in uso esclusivo alla sig.ra alla quale sarà trasferita l'intera proprietà, solo Parte_1 alla estinzione del finanziamento;
medio tempore, sino alla scadenza del finanziamento in essere (05.07.2025), gli oneri relativi al bollo, alla polizza RCA e alle rate del finanziamento saranno divise al 50% tra i due coniugi;
gli oneri relativi ai tagliando, alla revisione e alla manutenzione generale, saranno a carico esclusivo di Parte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3 3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono, pertanto, essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1 ed , i quali hanno contratto matrimonio in data 4 giugno
[...] Controparte_1
2013 in Roiate (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roiate (RM), atto n° 2, parte II, serie A – anno 2013.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roiate (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU AR SC IA
4