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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1950. Soggezione alla leva 1. Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera s);
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di eta', idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera s);
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di eta', idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Commentari • 3
- 1. La Cassazione riscrive i confini tra regresso e surrogazioneSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 26 giugno 2026 · 1
Il contributo si sofferma sull'istituto della surrogazione legale, che, in base alla recente pronuncia della Cassazione n. 16835/2026, è concorrente e complementare all'istituto del regresso, ma con esclusivo riferimento alle obbligazioni solidali c.d. asimmetriche; ne analizza inoltre le implicazioni per l'azione dell'assicuratore (di regresso o surrogazione) che, chiamato a tenere indenne il proprio assicurato/danneggiante, risarcisca per l'intero il creditore/danneggiato. In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività in via di concorrenza e di complementarità funzionale con l'istituto del regresso con esclusivo riferimento alle …
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