Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1764/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1764/2024 R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] vamente domiciliato in Salerno, alla via Moscani n. C.F._1 avv. Elisa Santaniello dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 te domiciliata in Salerno, alla via G. Berta n.1, . Graziano Longo dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., di dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Fisciano (SA) in data 26 giugno 2022 e che dalla loro unione era nato un figlio, (26.03.2021) Per_1 deceduto il 02.04.2021. Con sentenza n. 496/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 15 aprile 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 496/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-nulla per quanto riguarda il contributo al mantenimento della coniuge, stante la sua giovane età, lo stato di salute buono e l'occupazione lavorativa che è in corso;
-nulla per quanto concerne il contributo di mantenimento del coniuge in considerazione della età, delle condizioni psico-fisiche del medesimo e dell'occupazione lavorativa che, di qui a breve termine, sarà dallo stesso intrapresa.
-i coniugi dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro in quanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26 giugno 2022 nel Comune di Fisciano (SA) tra , nato a [...] Parte_1
Inferiore (SA) il 21.11.1991, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Battipaglia (SA) il 18.07.1987, C.F.: , trascritto nel Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Fis tto n. 11, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fisciano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi