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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Mormino in Civitavecchia, via Bixio n. 7/b, con l'avv. MASSARO LUCIA ) e l'avv. MEMEO C.F._1
GIOVINA, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa in Civitavecchia, via Annovazzi n. 7, con l'avv. BORGHINI PAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Compravendita
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1479/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.12.2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 28.249,37, Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
merce, giuste fatture commerciali (n. 10522 del 10/11/2016 di € 15.375,26; n. 11377 del
30/11/2016 di € 3,848,55; n. 2920 del 31/03/2017 di € 21.841,42) e relativi d.d.t..
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture commerciali in quanto documenti di mera provenienza unilaterale.
Si è costituita la sostenendo la sussistenza di Controparte_1 adeguata prova del credito azionato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.11.2022, il decreto ingiuntivo opposto è stato munito della provvisoria esecutorietà; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 30.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va chiarito che l'accesso di parte opponente a misure protettive ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. non preclude la decisione della causa, atteso che le misure protettive a carattere inibitorio previste dalla legge hanno ad oggetto le azioni cautelari ed esecutive e non quelle di cognizione.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore- odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di compravendita della merce, e dall'adempimento della prestazione di consegna della stessa.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che parte opponente si è limitata a contestare l'efficacia probatoria delle fatture commerciali, senza tuttavia specificamente contestare, nel merito, i fatti costitutivi della pretesa azionata con il ricorso monitorio.
Peraltro, vi è in atti il documento di trasporto n. 10806 del 9.11.2016, che risulta sottoscritto dalla società opposta quale destinatario e non disconosciuto. La consegna alla della merce è stata inoltre confermata dal teste quale vettore. Parte_1 Testimone_1
Quanto ai documenti di trasporto n. 11306 del 22.11.2016 e nn. 3007, 3008, 3012 e 23199 del 24.3.2017 (privi di sottoscrizione del destinatario), la consegna della merce ivi indicata alla
è stata confermata dal teste , all'epoca amministratrice del Parte_1 Testimone_2 vettore la quale ha altresì precisato che non sono state sollevate Controparte_2 contestazioni al momento della consegna.
Pertanto, risulta integrata la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
L'opposizione merita quindi di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1479/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.12.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Mormino in Civitavecchia, via Bixio n. 7/b, con l'avv. MASSARO LUCIA ) e l'avv. MEMEO C.F._1
GIOVINA, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa in Civitavecchia, via Annovazzi n. 7, con l'avv. BORGHINI PAOLO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Compravendita
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1479/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.12.2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 28.249,37, Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
merce, giuste fatture commerciali (n. 10522 del 10/11/2016 di € 15.375,26; n. 11377 del
30/11/2016 di € 3,848,55; n. 2920 del 31/03/2017 di € 21.841,42) e relativi d.d.t..
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture commerciali in quanto documenti di mera provenienza unilaterale.
Si è costituita la sostenendo la sussistenza di Controparte_1 adeguata prova del credito azionato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.11.2022, il decreto ingiuntivo opposto è stato munito della provvisoria esecutorietà; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 30.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va chiarito che l'accesso di parte opponente a misure protettive ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. non preclude la decisione della causa, atteso che le misure protettive a carattere inibitorio previste dalla legge hanno ad oggetto le azioni cautelari ed esecutive e non quelle di cognizione.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore- odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di compravendita della merce, e dall'adempimento della prestazione di consegna della stessa.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
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Ciò posto, va anzitutto evidenziato che parte opponente si è limitata a contestare l'efficacia probatoria delle fatture commerciali, senza tuttavia specificamente contestare, nel merito, i fatti costitutivi della pretesa azionata con il ricorso monitorio.
Peraltro, vi è in atti il documento di trasporto n. 10806 del 9.11.2016, che risulta sottoscritto dalla società opposta quale destinatario e non disconosciuto. La consegna alla della merce è stata inoltre confermata dal teste quale vettore. Parte_1 Testimone_1
Quanto ai documenti di trasporto n. 11306 del 22.11.2016 e nn. 3007, 3008, 3012 e 23199 del 24.3.2017 (privi di sottoscrizione del destinatario), la consegna della merce ivi indicata alla
è stata confermata dal teste , all'epoca amministratrice del Parte_1 Testimone_2 vettore la quale ha altresì precisato che non sono state sollevate Controparte_2 contestazioni al momento della consegna.
Pertanto, risulta integrata la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
L'opposizione merita quindi di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1479/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.12.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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