Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00435/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2020, proposto da
Zamboni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Puglia, non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
- della determinazione n. 294 del 6.4.2020 a firma del Dirigente del 5° Settore - pianificazione e ambiente della Provincia di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- dei pareri espressi dall’A.R.P.A. Puglia giusta nota prot. n. 12600 del 26.2.2020, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio giusta nota prot. n. 4575 del 3.3.2020 e dalla Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio giusta nota prot. n. 1884 del 6.3.2020;
- della nota prot. n. 14017 del 18.5.2020 a firma del Dirigente del 5° Settore - pianificazione e ambiente della Provincia di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Vista l’istanza del 20/01/2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota acquisita al protocollo della Provincia di Taranto in data 11.11.2019 la ricorrente chiedeva la verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente ad un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 18 MW in zona P.I.P. del Comune di Taranto, alla c.da Pizzariello-Talsano.
Giusta nota prot. n. 893 del 13.1.2020 la Provincia di Taranto comunicava agli enti e alle amministrazioni interessate l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web e li invitava ad esprimere le proprie osservazioni/pareri.
Giusta nota prot. n. 2341 del 23.1.2020 la Provincia di Taranto invitava la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio ad esprimere le proprie osservazioni/pareri.
Il progetto veniva valutato favorevolmente dalla Regione Puglia - Sezione risorse idriche giusta nota prot. n. 899 del 29.1.2020 e dall’Autorità di bacino giusta nota prot. n. 2158 del 31.1.2020.
Giusta nota prot. n. 12600 del 26.2.2020 l’A.R.P.A. Puglia rilevava la sussistenza di carenze progettuali e comunicava, “ per l’interferenza delle opere con l’area S.I.N. Taranto e per il rischio di potenziale mobilizzazione di sostanze inquinanti che potrebbero produrre fenomeni di cross-contaminazione a carico della falda freatica superficiale ”, che “ non possono essere esclusi impatti ambientali negativi significativi ”.
Con nota prot. n. 4575 del 3.3.2020 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio chiedeva l’integrazione del progetto “ con la “valutazione preventiva dell’impatto archeologico” ”.
Con nota prot. n. 1884 del 6.3.2020 la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio rilevava: 1. che “ l’intervento … non risulta pienamente coerente con lo scenario strategico del P.P.T.R. (così come … rappresentato con riferimento agli obiettivi ed ai progetti territoriali) ”; 2. che “ benché localizzato in una zona industriale, l’intervento prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico a terra e non già su edifici industriali esistenti, così come indicato nelle linee guida 4.4.1 - parte 1 del P.P.T.R. ”; 3. che “ in ragione della presenza del S.I.C. “Mar Piccolo …” in aree interessate dall’opera in progetto, l’intervento deve acquisire la valutazione di incidenza ambientale ” e che “ in virtù di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, lett. b., del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 4, comma 3, della L.r. 11/2001, lo stesso deve essere assoggettato alla procedura di V.I.A. ”.
Con nota prot. n. 8423 del 10.3.2020 la Provincia di Taranto trasmetteva alla ricorrente i pareri pervenuti.
Con determinazione n. 294 del 6.4.2020 il Dirigente del 5° Settore - pianificazione e ambiente della Provincia di Taranto, “ considerate le osservazioni/criticità evidenziate nelle note dell’A.R.P.A. Puglia …, della Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio condivisibili e meritevoli di opportuni approfondimenti e valutazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - area S.I.N. Taranto; - coerenza dell’intervento con le previsioni del P.I.P. … e con le finalità della Z.E.S. … ; - compatibilità dell’intervento … con gli obiettivi ed i progetti territoriali che configurano lo scenario strategico del P.P.T.R. oltre che con le linee guida 4.4.1 - parte 1 del P.P.T.R.; - installazione dell’impianto fotovoltaico a terra e non già su edifici industriali esistenti, così come indicato nelle linee guida 4.4.1 - parte 1 del P.P.T.R.; - valutazione preventiva dell’impatto archeologico … ; - presenza del S.I.C. “Mar Piccolo … ” … per cui è necessario valutare l’incidenza ambientale dell’intervento su tale area … . A tal proposito si richiamano anche l’art. 6, comma 7, lett. b., del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e l’art, 4, comma 3, della L.r. 11/2001 ss.mm.ii. ” , rilevato che “ non si possono escludere possibili impatti significativi e negativi sull’ambiente ”, rimetteva il progetto a V.I.A.
Con nota in data 28.4.2020 la ricorrente proponeva osservazioni alla determinazione n. 294 del 6.4.2020 della quale chiedeva il riesame.
Giusta nota prot. n. 14017 del 18.5.2020 il Dirigente del 5° Settore - pianificazione e ambiente della Provincia di Taranto confermava la determinazione n. 294 del 6.4.2020, assumendo che le osservazioni proposte recavano, a sostegno della richiesta di riesame, “ un’unica ragione legata alla … lettura in ordine alla rientranza o meno dell’intervento in area S.I.C. ”.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152. Violazione del principio del contraddittorio. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via derivata. II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’all. 1 al r.r. 10.5.2016, n. 16, dell’art. 6 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e dell’art. 4 della L.r. 12.4.2001, n. 11, dell’elaborato 4.4.1 del P.P.T.R., della sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 8 “ CO NI NO ” e degli artt. 6, 29 e da 30 a 34 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. Carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata. III. Carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata. IV. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Taranto, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame, e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Nelle more della definizione del giudizio, la ricorrente, facendo salvi i suoi esiti, ha chiesto che il progetto venisse, comunque, sottoposto a V.I.A. nell’ambito di un procedimento di P.A.U.R.
Il procedimento di P.A.U.R. si è concluso favorevolmente giusta determinazione n. 1911 del 6.10.2021 rilasciata dal Dirigente del 5° Settore - pianificazione e ambiente della Provincia di Taranto, previa V.I.A. favorevole espressa nella c. di s. del 29.4.2021.
Conformemente all’istanza depositata dalla ricorrente in data 20.1.2022, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO