Versione
21 marzo 1980
21 marzo 1980
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4 maggio 1999
4 maggio 1999
Art. 2. (( 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreche' il comune abbia piu' di una sezione elettorale, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.
4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ))
2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.
4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ))
Commentari • 3
- 1. Trattamento fiscale compensi ufficio elettorale centraleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 5 agosto 2022 · 5.786811
[…] nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale” che sostituendo gli articoli 2 e 3 della legge n. 70 del 1980 non ha eliminato l'originario riferimento alle ritenute di legge (ha espressamente confermato che tali onorari sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge). […] Pertanto, stando al tenore letterale dell'attuale formulazione degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 70 del 1980 e tenuto pure conto degli elementi interpretativi ricavabili dal diverso contenuto delle disposizioni via via introdotte dai provvedimenti di rivalutazione degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali, […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Lecce, sentenza 08/06/2023, n. 1736Provvedimento: […] nel merito, la correttezza della sentenza di primo grado dal momento che per i componenti degli Uffici Elettorali Centrali, differentemente da quelli di Sezione, sarebbe previsto un compenso “..al lordo delle ritenute di legge” in virtù dell'art 2 della legge n. 70/1980 (non solo nella formulazione originaria ma anche) post modifica ex art 11 della n. 120/1999. […] 9 della legge n. 53 del 1990) che, sostituendo gli articoli 2 e 3 della legge n. 70 del 1980, non ha eliminato l'originario riferimento alle ritenute di legge, espressamente confermando che tali onorari sono corrisposti “al lordo delle ritenute di legge”.Leggi di più...
- interpretazione normativa·
- onorari uffici elettorali·
- redditi assimilati a lavoro dipendente·
- compensazione spese di lite·
- competenza territoriale giudice di pace·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 9 l. n. 53/1990·
- ritenute fiscali·
- appello incidentale