Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1777 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1777 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RONCOFREDDO in data 04/10/2015 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. LANZA ANTONINO e dagli avv. PARIGI GIORGIA – CATALANO MARCO;
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/06/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi, nei termini che seguono:
A) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
B) e rinunciano reciprocamente all'assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dichiarando all'uopo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si allegano (doc. 5);
1
sarà affidata ad entrambi i genitori con affidamento C.F._3 condiviso e con collocamento paritetico e diretto nei seguenti termini: 3 giorni a settimana sarà collocata presso il padre , mentre gli altri 3 giorni Controparte_1 presso la madre presso le rispettive abitazioni, con domenica Parte_1 alternata;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, in considerazione dei loro impegni lavorativi e tenendo presente anche la volontà della prole;
durante il collocamento presso ciascun genitore, ciascuno si occuperà direttamente del sostentamento della figlia, con la forma del c.d. mantenimento diretto, fatte salve le spese straordinarie, che saranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore.
Quanto a quest'ultimo punto, si fa espresso rinvio al protocollo adottato dal
Tribunale di Forlì;
D) la residenza della minore rimarrà presso la casa della madre, la quale potrà mutarla previa comunicazione all'altro genitore;
il domicilio della prole, invece, sarà fissato presso entrambi i genitori, nelle abitazioni di rispettiva residenza;
E) Nulla per la casa coniugale, che come già rimarcato in sede di accordi di separazione consensuale, è di proprietà di terzi, e continuerà a rimanere in uso alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia nei giorni a settimana in cui questa è da lei collocata;
F) Data l'attuale occupazione lavorativa del padre, i ricorrenti statuiscono quanto segue riguardo alle vacanze: avrà diritto di trascorrere con la Controparte_1 figlia minore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, CP_2 nonché 10 giorni durante le vacanze di Natale e 5 giorni durante il periodo pasquale. La minore trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori le festività religiose e civili. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, i quali, anche in virtù dei rispettivi impegni lavorativi, potranno di volta in volta concordare un diverso diritto di visita, anche assecondando le richieste della figlia;
G) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi i beni comuni;
H) I coniugi si riconoscono reciprocamente soddisfatti dei suddetti accordi che compongono i loro rapporti patrimoniali;
I) spese interamente compensate tra le parti;
Nelle more del procedimento, si costituiva con i difensori Parte_1 di cui in epigrafe, formulando le seguenti domande:
-In via preliminare e di rito: preso atto dell'intervenuta revoca del consenso della IG.ra alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione Parte_1
2 degli effetti civili del matrimonio del 23.06.2023 -ed a quelle ribadite nelle note di trattazione scritta del 07.07.2023- e l'allegazione di fatti sopravvenuti,
DICHIARARE improcedibile la domanda e compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
-In via subordinata ex art. 473-bis. 51 comma 4 c.p.c disporre la convocazione personale delle parti indicando loro le modificazioni da adottare sia sotto il profilo della disciplina del collocamento della figlia minore prevedendo un regime CP_2 compatibile con l'attuale condizione lavorativa della IG.ra che Parte_1 sotto il profilo del mantenimento, ripristinando l'obbligo del padre alla contribuzione mensile mediante versamento alla IG.ra di un assegno mensile Parte_1 dell'importo di euro 350,00 rivalutabili ISTAT, ciò affinchè le condizioni del divorzio siano confacenti all'interesse della minore.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ritiene il Tribunale che le domande siano improcedibili e vadano comunque rigettate.
L'art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede necessariamente il requisito della esistenza di accordi tra le parti, conseguendo alla inidoneità di una eventuale soluzione modificativa (anche su sollecitazione del Giudice), il rigetto allo stato della domanda.
Dunque, le norme procedurali introdotte dalla citata riforma non consentono più
(come faceva l'abrogato art. 4 co. 16° della L. 898/70) la possibilità di trasformazione del rito da consensuale in contenzioso.
Infatti l'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c. (Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda) riproduce sostanzialmente la previsione dell'abrogato art. 158 co. 2 c.c. (Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione).
Ed è portato giurisprudenziale costante che, in caso di dissenso sull'omologa della separazione, consegua l'improcedibilità della domanda. Non ignora peraltro il Collegio che, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 149/22, la giurisprudenza della Suprema Corte riteneva di distinguere le conseguenze della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nell'ambito dei procedimenti di
3 separazione e divorzio congiunti: “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018 (Rv. 650192 - 01).
Tuttavia l'ordinanza citata, nel definire la sorte dei procedimenti di separazione e divorzio, in caso di revoca del consenso, evidenzia (con riferimento alla disciplina previgente) le “differenze” insite nella “diversa disciplina dettata per l'ipotesi in cui le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l'art. 158, secondo comma, cod. civ. consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d'inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l'omologazione, mentre l'art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 prevede l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose” (cfr. pagg. 3 e 4, in motivazione), così giungendo alla conclusione dell'improcedibilità della domanda di separazione consensuale con revoca del consenso.
Deve essere dunque esclusa la possibilità anche per il divorzio di trasformazione del rito, conseguente, nello specifico, alla già richiamata abrogazione dell'art. 4 L.
898/70 (e e dell'art. 158 co. 2 c.c.), sicché unica disciplina applicabile (in forza dell'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c.) è quella del mantenimento del consenso delle parti ovvero l'introduzione di una nuova causa in sede contenziosa. Di qui il rigetto allo stato delle domande.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta allo stato tutte le domande.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 18/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
5