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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1921/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1921/2021, riservata in decisione all'udienza del 28.5.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
, (C.F. ), elett.te dom.to in Tufino (NA), Parte_1 C.F._1
Via Reggia di Ponticchio n°8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito Mocerino (C.F.
), che lo rapp.ta e difende, C.F._2 pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) (P. Iva ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla C.F._3
Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 257/2021, Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa, ha così provveduto: a) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore; b) ha condannato la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che sono state liquidate in complessivi € 2.768,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 09/02/2021, con atto di citazione notificato in data 27/04/2021, ha proposto, con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Il primo motivo si basa sull'errata valutazione da parte del Tribunale di Nola riguardo alla procura speciale conferita da all'avvocato Antonio Esposito Parte_1
Mocerino. Il Tribunale ha ritenuto che la procura fosse solo processuale e non sostanziale, dichiarando, dunque, inammissibile la domanda.
Tuttavia, l'appellante ha sostenuto che dal testo letterale della procura emerge chiaramente la volontà del di conferire all'avvocato Mocerino poteri sostanziali. Ha addotto, Pt_1 inoltre, che in un precedente giudizio civile, la stessa procura era stata considerata valida e conforme ai requisiti di legge.
2.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza per omessa valutazione del dettato normativo dell'art. 85 c.p.c.
Nello specifico, il giudice di primo grado, emettendo una pronuncia d'inammissibilità della domanda per vizio formale della procura sostanziale, avrebbe omesso di considerare che, in data 10/05/2020, il titolare del diritto si è costituito in giudizio attraverso l'atto di costituzione dell'avvocato , in sostituzione dell'avvocato rinunciante, Controparte_2 manifestando la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.
3. in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del fondo di Garanzia Vittime della Strada, si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante, ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 09/02/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 27/04/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
Invero, è stato rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice. L'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato per i seguenti motivi.
[...]
8. Con la prima doglianza, l'odierno appellante ha impugnato la decisione di prime cure nella parte in cui il giudicante ha ritenuto inammissibile la domanda per difetto di procura speciale, in quanto negli atti di causa era rinvenibile solo una procura alla lite, con cui venivano conferiti all'avvocato Esposito Mocerino i poteri di rappresentanza processuale, ma non sostanziale.
A fondamento del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto due argomentazioni. Con la prima, ha sostenuto l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 77 c.p.c., per aver, il giudice di primo grado, omesso di considerare che, nella documentazione prodotta, risultava l'atto di procura notarile – redatto in data 25/01/2008 dinanzi al notaio – che era stato recepito dal Tribunale di Nola nella precedente Persona_1 sentenza di accoglimento n. 273/2014.
Con la seconda, ha affermato come, dall'atto pubblico citato, fosse chiaramente evincibile la volontà del di nominare l'avvocato Antonio Esposito Mocerino quale Pt_1 procuratore speciale in merito all'azione da intraprendere per il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Ottaviano (NA), il 14/09/2007.
Ebbene, tale motivo di appello è infondato e va disatteso.
Benché, per un verso, alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina sulla rappresentanza e sul mandato e, in particolare, si ritengono applicabili i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. Sez. Un., 4/05/2006,
n. 10209); per altro verso, si è escluso che la procura alle liti consenta di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, nonché di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria, non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 14/03/2016, n. 4909).
Nella specie, la dichiarazione formale, rilasciata dal per atto notarile del Pt_1
25/01/2008, costituiva una procura alla lite, come si evince dall'intestazione dell'atto e dai poteri nella stessa conferiti di natura essenzialmente processuale, ed era del seguente testuale tenore: “dichiara di conferire procura speciale all'avvocato Esposito Mocerino Antonio […] affinché lo rappresenti, assista e difenda nel giudizio da promuovere per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, biologici ed alla salute subiti a seguito del sinistro verificatosi il 14 settembre 2007, alle ore 15.20 circa, in Ottaviano, via Cacciabella, causato dall'autovettura guidata dal Sig. CP_3
e di sua proprietà, targata CT802VG. Dichiara inoltre di attribuire al nominato procuratore
[...] ogni necessaria inerente facoltà, sia per il processo di cognizione che per quello di esecuzione, come pure per
l'eventuale relativa impugnazione […], fare quanto altro occorra per il buon esito della causa, approvandone sin d'ora l'operato […].
Siffatta formulazione letterale, peraltro, specificamente riferita al sinistro causato dall'autovettura guidata da si mostra quale procura alla lite avverso Controparte_3 quest'ultimo, convenuto nel giudizio n. 8815/2009 R.G.; non anche nei confronti della Società quale delegata al F.G.V.S., trattandosi di una nuova e Controparte_1 distinta controversia, soggettivamente e oggettivamente distinta da quella per la quale era stata rilasciata.
Inoltre, non risulta rilevante la circostanza che, nel precedente giudizio, n. 8815/2009
R.G., il Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Costabile, abbia ritenuto ammissibile la procura speciale redatta in atto pubblico per notaio Per_1
, dal momento che la stessa risultava correttamente riferita alla controversia, poi
[...] instaurata, contro . Controparte_3
Occorre, altresì, rilevare che la Società nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha tempestivamente sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per vizio della procura alle liti, determinando il sorgere dell'onere della controparte interessata di produrre, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine di cui all'art. 182 c.p.c. (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/07/2025, n. 18525, nonché già Cass. civ., Sez. II, Ord.,
04/10/2018, n. 24212).
Ciononostante, il giudice di prime cure, condividendo l'eccezione dell'allora convenuta, ha provveduto ad assegnare alla parte attrice il termine perentorio del 30/09/2017 per consentirle di sanare il vizio di rappresentanza sostanziale;
tuttavia, quest'ultima ha depositato una nuova procura non sufficiente alla sanatoria, dal momento che conferiva all'avvocato Esposito Mocerino esclusivamente i poteri di incasso, qualificandosi alla stregua di un mandato irrevocabile all'incasso – in nome e per conto del mandante – dell'importo a lui spettante quale risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del sinistro.
Consegue da quanto innanzi che tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
9. Con la seconda doglianza, l'odierno appellante ha affermato l'erroneità della sentenza per omessa valutazione del dettato normativo dell'art. 85 c.p.c. e, nello specifico, per aver omesso di riportare che l'avvocato Antonio Esposito Mocerino depositava l'atto di rinuncia alla procura in data 9/06/2020 e che, il giorno seguente, l'avvocato CP_2
depositava una comparsa di costituzione in sostituzione del difensore rinunciante,
[...] giusto mandato a margine di tale atto.
Secondo l'appellante, la costituzione in giudizio per mezzo dell'avvocato CP_2
varrebbe a manifestare la volontà del di ratificare la precedente condotta
[...] Pt_1 difensiva del falsus procurator. Orbene, anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento stante la originaria inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Mocerino con riferimento alla controversia in oggetto.
Ed invero, in ordine alla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma secondo, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, va rilevato che, mentre nel testo precedente la c.d. riforma Cartabia, applicabile al caso di spece ratione temporis, si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", con la detta riforma si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla ipotesi di inesistenza, così equiparata all'esistenza viziata (tanto si ricava dall'incipit della norma
"Quando rileva la mancanza della procura al difensore" e dalle successive correlate statuizioni che
"il giudice assegna alle parti un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi "sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". In tal modo si configura una sorta di negotiorum gestio processuale, ossia il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica-la instaura).
E però, diversamente da quanto ora previsto dalla c.d. riforma Cartabia, ed in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. un.,
21/12/2022, n. 37434), va escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla detta riforma, possa applicarsi, con effetto ex tunc anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, dettata dall'art. 125 c.p.c., secondo comma (la procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto e, pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, ovvero nel caso di rilascio della procura in data posteriore rispetto alla notifica, ma antecedente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata).
Dunque, nella vigenza del testo anteriore alla riforma, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio (ovvero dopo la costituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 125 c.p.c.) in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto (cfr. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del
9.10.2023, n. 28251). Nel caso in esame, allora, dovendosi definire la procura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado inesistente per le motivazioni sopra illustrate, la costituzione del , Pt_1 avvenuta nella fase della precisazione delle conclusioni, e pertanto successivamente alla scadenza dei limiti sanciti dall'art. 125, secondo comma, c.p.c., non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante sicché, correttamente il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta.
10. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve considerarsi rigettato.
11. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM
55/14 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), nei valori minimi tenuto conto della esiguità dell'attività processuale svolta e della non complessità della lite.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 257/2021, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza di primo Parte_1 grado;
B) condanna al pagamento, in favore della Società Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1921/2021, riservata in decisione all'udienza del 28.5.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
, (C.F. ), elett.te dom.to in Tufino (NA), Parte_1 C.F._1
Via Reggia di Ponticchio n°8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito Mocerino (C.F.
), che lo rapp.ta e difende, C.F._2 pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) (P. Iva ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla C.F._3
Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 257/2021, Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa, ha così provveduto: a) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore; b) ha condannato la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che sono state liquidate in complessivi € 2.768,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 09/02/2021, con atto di citazione notificato in data 27/04/2021, ha proposto, con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Il primo motivo si basa sull'errata valutazione da parte del Tribunale di Nola riguardo alla procura speciale conferita da all'avvocato Antonio Esposito Parte_1
Mocerino. Il Tribunale ha ritenuto che la procura fosse solo processuale e non sostanziale, dichiarando, dunque, inammissibile la domanda.
Tuttavia, l'appellante ha sostenuto che dal testo letterale della procura emerge chiaramente la volontà del di conferire all'avvocato Mocerino poteri sostanziali. Ha addotto, Pt_1 inoltre, che in un precedente giudizio civile, la stessa procura era stata considerata valida e conforme ai requisiti di legge.
2.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza per omessa valutazione del dettato normativo dell'art. 85 c.p.c.
Nello specifico, il giudice di primo grado, emettendo una pronuncia d'inammissibilità della domanda per vizio formale della procura sostanziale, avrebbe omesso di considerare che, in data 10/05/2020, il titolare del diritto si è costituito in giudizio attraverso l'atto di costituzione dell'avvocato , in sostituzione dell'avvocato rinunciante, Controparte_2 manifestando la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.
3. in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del fondo di Garanzia Vittime della Strada, si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante, ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 09/02/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 27/04/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
Invero, è stato rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice. L'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1 non è fondato per i seguenti motivi.
[...]
8. Con la prima doglianza, l'odierno appellante ha impugnato la decisione di prime cure nella parte in cui il giudicante ha ritenuto inammissibile la domanda per difetto di procura speciale, in quanto negli atti di causa era rinvenibile solo una procura alla lite, con cui venivano conferiti all'avvocato Esposito Mocerino i poteri di rappresentanza processuale, ma non sostanziale.
A fondamento del presente motivo di gravame, l'appellante ha dedotto due argomentazioni. Con la prima, ha sostenuto l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 77 c.p.c., per aver, il giudice di primo grado, omesso di considerare che, nella documentazione prodotta, risultava l'atto di procura notarile – redatto in data 25/01/2008 dinanzi al notaio – che era stato recepito dal Tribunale di Nola nella precedente Persona_1 sentenza di accoglimento n. 273/2014.
Con la seconda, ha affermato come, dall'atto pubblico citato, fosse chiaramente evincibile la volontà del di nominare l'avvocato Antonio Esposito Mocerino quale Pt_1 procuratore speciale in merito all'azione da intraprendere per il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Ottaviano (NA), il 14/09/2007.
Ebbene, tale motivo di appello è infondato e va disatteso.
Benché, per un verso, alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina sulla rappresentanza e sul mandato e, in particolare, si ritengono applicabili i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. Sez. Un., 4/05/2006,
n. 10209); per altro verso, si è escluso che la procura alle liti consenta di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, nonché di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria, non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 14/03/2016, n. 4909).
Nella specie, la dichiarazione formale, rilasciata dal per atto notarile del Pt_1
25/01/2008, costituiva una procura alla lite, come si evince dall'intestazione dell'atto e dai poteri nella stessa conferiti di natura essenzialmente processuale, ed era del seguente testuale tenore: “dichiara di conferire procura speciale all'avvocato Esposito Mocerino Antonio […] affinché lo rappresenti, assista e difenda nel giudizio da promuovere per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, biologici ed alla salute subiti a seguito del sinistro verificatosi il 14 settembre 2007, alle ore 15.20 circa, in Ottaviano, via Cacciabella, causato dall'autovettura guidata dal Sig. CP_3
e di sua proprietà, targata CT802VG. Dichiara inoltre di attribuire al nominato procuratore
[...] ogni necessaria inerente facoltà, sia per il processo di cognizione che per quello di esecuzione, come pure per
l'eventuale relativa impugnazione […], fare quanto altro occorra per il buon esito della causa, approvandone sin d'ora l'operato […].
Siffatta formulazione letterale, peraltro, specificamente riferita al sinistro causato dall'autovettura guidata da si mostra quale procura alla lite avverso Controparte_3 quest'ultimo, convenuto nel giudizio n. 8815/2009 R.G.; non anche nei confronti della Società quale delegata al F.G.V.S., trattandosi di una nuova e Controparte_1 distinta controversia, soggettivamente e oggettivamente distinta da quella per la quale era stata rilasciata.
Inoltre, non risulta rilevante la circostanza che, nel precedente giudizio, n. 8815/2009
R.G., il Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Costabile, abbia ritenuto ammissibile la procura speciale redatta in atto pubblico per notaio Per_1
, dal momento che la stessa risultava correttamente riferita alla controversia, poi
[...] instaurata, contro . Controparte_3
Occorre, altresì, rilevare che la Società nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha tempestivamente sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per vizio della procura alle liti, determinando il sorgere dell'onere della controparte interessata di produrre, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine di cui all'art. 182 c.p.c. (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/07/2025, n. 18525, nonché già Cass. civ., Sez. II, Ord.,
04/10/2018, n. 24212).
Ciononostante, il giudice di prime cure, condividendo l'eccezione dell'allora convenuta, ha provveduto ad assegnare alla parte attrice il termine perentorio del 30/09/2017 per consentirle di sanare il vizio di rappresentanza sostanziale;
tuttavia, quest'ultima ha depositato una nuova procura non sufficiente alla sanatoria, dal momento che conferiva all'avvocato Esposito Mocerino esclusivamente i poteri di incasso, qualificandosi alla stregua di un mandato irrevocabile all'incasso – in nome e per conto del mandante – dell'importo a lui spettante quale risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del sinistro.
Consegue da quanto innanzi che tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
9. Con la seconda doglianza, l'odierno appellante ha affermato l'erroneità della sentenza per omessa valutazione del dettato normativo dell'art. 85 c.p.c. e, nello specifico, per aver omesso di riportare che l'avvocato Antonio Esposito Mocerino depositava l'atto di rinuncia alla procura in data 9/06/2020 e che, il giorno seguente, l'avvocato CP_2
depositava una comparsa di costituzione in sostituzione del difensore rinunciante,
[...] giusto mandato a margine di tale atto.
Secondo l'appellante, la costituzione in giudizio per mezzo dell'avvocato CP_2
varrebbe a manifestare la volontà del di ratificare la precedente condotta
[...] Pt_1 difensiva del falsus procurator. Orbene, anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento stante la originaria inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Mocerino con riferimento alla controversia in oggetto.
Ed invero, in ordine alla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma secondo, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, va rilevato che, mentre nel testo precedente la c.d. riforma Cartabia, applicabile al caso di spece ratione temporis, si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", con la detta riforma si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla ipotesi di inesistenza, così equiparata all'esistenza viziata (tanto si ricava dall'incipit della norma
"Quando rileva la mancanza della procura al difensore" e dalle successive correlate statuizioni che
"il giudice assegna alle parti un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi "sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". In tal modo si configura una sorta di negotiorum gestio processuale, ossia il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica-la instaura).
E però, diversamente da quanto ora previsto dalla c.d. riforma Cartabia, ed in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. un.,
21/12/2022, n. 37434), va escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla detta riforma, possa applicarsi, con effetto ex tunc anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, dettata dall'art. 125 c.p.c., secondo comma (la procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto e, pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, ovvero nel caso di rilascio della procura in data posteriore rispetto alla notifica, ma antecedente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata).
Dunque, nella vigenza del testo anteriore alla riforma, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio (ovvero dopo la costituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 125 c.p.c.) in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto (cfr. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del
9.10.2023, n. 28251). Nel caso in esame, allora, dovendosi definire la procura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado inesistente per le motivazioni sopra illustrate, la costituzione del , Pt_1 avvenuta nella fase della precisazione delle conclusioni, e pertanto successivamente alla scadenza dei limiti sanciti dall'art. 125, secondo comma, c.p.c., non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante sicché, correttamente il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta.
10. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve considerarsi rigettato.
11. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM
55/14 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), nei valori minimi tenuto conto della esiguità dell'attività processuale svolta e della non complessità della lite.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 257/2021, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza di primo Parte_1 grado;
B) condanna al pagamento, in favore della Società Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.