Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 957/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 25/02/2025, sostituita con il deposito di memorie scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata, giusta procura in atti. e difesa dall'Avv. Vincenza Corasaniti (indirizzo PEC:
; Email_1
ricorrente
e
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Ornella Attisano (indirizzo PEC:
; Email_2
resistente
Oggetto: omologa della separazione consensuale tra coniugi.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti all'udienza destinata alla comparizione delle parti del 21.01.2025 ex art. 473 bis.21 C.P.C., con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a consensuale alle condizioni di cui all'atto sottoscritto dalle parte e depositato il 16.01.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
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c) i medesimi coniugi hanno deciso Persona_1
di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra gli stessi;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati nel relativo atto prodotto in vista dell'udienza del 21.01.2025 e sottoscritto dalle parti personalmente, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne (in ordine all'affido condiviso, alla collocazione presso il padre, alla regolamentazione delle visite della madre ed al mantenimento a carico di quest'ultima), né appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la figlia minore;
- rilevato a quest'ultimo proposito che nella nota in atti dell' Controparte_2
del 16.01.2025 emerge che – differentemente dalla precedente relazione in atti
[...] del 09.05.2024, in cui si evidenziava che la figlia minore “appare confusa e caricata del peso della situazione di conflittualità” – all'esito della prosecuzione del monitoraggio disposto dal Giudice
Istruttore, invece, le condizioni della minore sono notevolmente migliorate a seguito della attenuazione della conflittualità tra i genitori (“ Se inizialmente, la bambina è apparsa confusa in quanto non chiaramente consapevole dei progetti di separazione, ha cominciato a comprendere meglio il nuovo assetto quando, anche dietro sollecitazione del Servizio, la prospettiva della separazione le è stata esplicitata. La situazione è migliorata in quanto la bambina ha potuto così porre chiaramente domande sulla nuova condizione familiare e averne spiegazioni. Fino a qualche mese fa, la conflittualità della coppia ha creato nella bambina un corrispondente conflitto di lealtà che non le consentiva di trovare un suo spazio di autenticità in un rapporto sereno con i genitori. Si sono verificate con infatti, opportunamente a seconda di quale genitore si trovava al Per_1
momento con lei, i classici comportamenti omissivi di accadimenti e di emozioni probabilmente, accompagnati da sensi di colpa e da diverse paure riguardanti se stessa e il rapporto leale con i genitori. Attraverso i puntuali interventi dell'équipe si è cercato di focalizzare entrambi i genitori sulla bambina e sul suo mondo, sui suoi vissuti. Così, anche grazie alla mediazione degli avvocati, attualmente il livello di conflittualità si è notevolmente abbassato e si è arrivati all'accettazione dell'accordo di separazione consensuale. E 'opportuno creare stabilità, pur in maniera non rigida, nei tempi delle visite e dei periodi da passare con i genitori. Si ritiene infatti, che ciò possa produrre nella bambina la percezione di una routine che le consenta di vivere un mondo con riferimenti certi e sicuri, grazie anche alla maggiore stabilità raggiunta per gli spazi abitativi e grazie a una maggiore collaborazione fra i genitori. Una concorde precisa calendarizzazione dei
2 tempi da dedicare alla bambina, consentirebbe anche agli ex coniugi di ritrovare maggiori certezze
e di non avere occasioni di discussioni nella nuova fase di presa d'atto e di consolidamento della nuova realtà familiare.”);
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 07.03.2025;
- rilevato infine che la presente causa è stata instaurata con il cumolo di domande, ai sensi dell'art. 473 bis.49 C.P.C. di separazione personale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con la conseguenza che va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta presentata con atto depositato il 16.01.2025, preso altresì atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi nata a Parte_1
Catanzaro il 19.01.1988, ed nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 12/05/2018 in RO CA, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO CA in
(atto n. 2, parte II, serie A) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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