TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1125/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1125/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/06/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI SA MM
elettivamente domiciliati in presso il difensore avv. BORTOLUZZI
SA MM
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata in data [...] a Persona_1
Lanusei (OG);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di
[...]
2 reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. A far data dal 01.08.2025, a seguito della vendita dell'immobile
Part in comproprietà, la signora si trasferirà in altro appartamento,
in locazione sito in Belluno, alla Via Tasso n. 16, e il signor si traferirà in Trentino Alto Adige in altro immobile in via Pt_2
Part di reperimento, il cui indirizzo comunicherà alla signora entro
5 giorni;
ciascun coniuge manterrà la proprietà della propria automobile.
2. La figlia minore , che raggiungerà la maggiore età il Per_1
17.11.2025, è affidata a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia minore trasferirà la residenza in Belluno Via Tasso n.
16 presso il nuovo alloggio della madre.
4. trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal Per_1
sabato all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, il
3 padre verrà a trovare un giorno la settimana, preferibilmente Per_1
il mercoledì, e la terrà con sé per la cena.
5. Ciascun genitore avrà facoltà di sentire e vedere la figlia presso l'altro genitore ogni volta che lo desidererà, previo avviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della stessa.
6.
Considerato che
nell'estate 2025 lavorerà presso AL Per_1
Federa a Cortina d'Ampezzo, i genitori concorderanno di volta in volta quando andranno a trovarla e staranno con lei in considerazione dei giorni liberi della stessa.
7. Le spese straordinarie per la figlia, secondo le linee guida determinate dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi e non più conviventi del Tribunale di Belluno del
27.07.2021”, noto alle parti, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che la figlia trascorrerà in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo.
Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
8. Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di contributo al mantenimento di € 350,00 (con rivalutazione secondo gli indici Istat a far data dal 01.01.2026).
4 9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre presso la quale risiederà. Per_1
10. Il signor si impegna a versare entro il mese di luglio Pt_2
di ciascun anno e sino al 2033 sul conto corrente che i genitori accenderanno a favore della figlia, cointestato anche con la madre, con finalità di finanziare attività della figlia concordate tra i genitori (es. spese per l'automobile, studi specifici ecc.), gli importi relativi alle detrazioni per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e per interessi su mutui relativi alla prima casa,
che lo stesso percepirà.
11. i Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno da pretendente l'uno dall'altro.
12. i Ricorrenti prestano sin d'ora assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio.
13. dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile
5 dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
UM AC
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1125/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/06/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI SA MM
elettivamente domiciliati in presso il difensore avv. BORTOLUZZI
SA MM
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata in data [...] a Persona_1
Lanusei (OG);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di
[...]
2 reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. A far data dal 01.08.2025, a seguito della vendita dell'immobile
Part in comproprietà, la signora si trasferirà in altro appartamento,
in locazione sito in Belluno, alla Via Tasso n. 16, e il signor si traferirà in Trentino Alto Adige in altro immobile in via Pt_2
Part di reperimento, il cui indirizzo comunicherà alla signora entro
5 giorni;
ciascun coniuge manterrà la proprietà della propria automobile.
2. La figlia minore , che raggiungerà la maggiore età il Per_1
17.11.2025, è affidata a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia minore trasferirà la residenza in Belluno Via Tasso n.
16 presso il nuovo alloggio della madre.
4. trascorrerà con il padre due fine settimana al mese dal Per_1
sabato all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, il
3 padre verrà a trovare un giorno la settimana, preferibilmente Per_1
il mercoledì, e la terrà con sé per la cena.
5. Ciascun genitore avrà facoltà di sentire e vedere la figlia presso l'altro genitore ogni volta che lo desidererà, previo avviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della stessa.
6.
Considerato che
nell'estate 2025 lavorerà presso AL Per_1
Federa a Cortina d'Ampezzo, i genitori concorderanno di volta in volta quando andranno a trovarla e staranno con lei in considerazione dei giorni liberi della stessa.
7. Le spese straordinarie per la figlia, secondo le linee guida determinate dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi e non più conviventi del Tribunale di Belluno del
27.07.2021”, noto alle parti, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che la figlia trascorrerà in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo.
Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
8. Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di contributo al mantenimento di € 350,00 (con rivalutazione secondo gli indici Istat a far data dal 01.01.2026).
4 9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre presso la quale risiederà. Per_1
10. Il signor si impegna a versare entro il mese di luglio Pt_2
di ciascun anno e sino al 2033 sul conto corrente che i genitori accenderanno a favore della figlia, cointestato anche con la madre, con finalità di finanziare attività della figlia concordate tra i genitori (es. spese per l'automobile, studi specifici ecc.), gli importi relativi alle detrazioni per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e per interessi su mutui relativi alla prima casa,
che lo stesso percepirà.
11. i Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno da pretendente l'uno dall'altro.
12. i Ricorrenti prestano sin d'ora assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio.
13. dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile
5 dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
UM AC
6