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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MITA CONSIGLIA
Ricorrente
Contro
CP_1
con gli avv.ti VETRI ALESSANDRA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta rimarcando la completezza e l'esaustività delle conclusioni peritali.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione. ***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in fase di opposizione, dott. , alla Persona_1 luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per la ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato (indennità di accompagnamento) a decorrere da giugno
2022.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, ha così in parte argomentato: “Il quadro menomativo sopra descritto, alla luce della documentazione versata in atti, e del correlato clinico, così come evincibile dal dato obiettivo rilevato nel corso dell'accertamento espletato in data 29/07/24, consente di ritenere che la ricorrente fosse affetta dalle su indicate patologie sin dall'epoca della domanda amministrativa, ma che l'aggravamento delle stesse, con particolare riferimento al declino cognitivo, possa datarsi al 30/06/22 allorquando i nuovi test neurocognitivi somministrati rilevavano un drastico calo nel MMSE (passato dal valore di 16,7 richiamato nel verbale di accertamento del 14/03/22, a 9,4 e quindi al valore attuale di 7,4 CP_1
rilevato alla successiva valutazione neuropsicologica del 20/08/24, successivamente trasmessa da parte ricorrente). Tali menomazionideterminino, in specie in relazione all'incidenza sulla funzione cognitiva, un grado di invalidità pari al 100% (cento per cento) sulla base delle vigenti tabelle ministeriali. Si ritiene inoltre che per le medesime motivazioni la ricorrente possa ritenersi, a far data dal 30/06/22, nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua ricorrendo, pertanto, i requisiti sanitari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980. In considerazione della natura evolutiva della patologia, non suscettibile di emendabilità con i trattamenti medici disponibili non si ritiene che ricorrano gli elementi tecnici per ipotizzare una regressione della patologia e dunque una revisione del beneficio.”
Quindi il Ctu ha concluso: ““2. Accerti il CTU se l'istante sia affetto da cecità assoluta o sia totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche e si trovi al momento della domanda amministrativa (da epoca successiva nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, stabilendo la data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980”
Ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma il Consulente Tecnico così risponde:
- la sig.ra è affetta da: Declino cognitivo di entità avanzata in cerebrovasculopatia cronica Pt_1
(MMSE corretto per scolarità: 7,4/30 ADL 2/6; IADL 0/8). Incontinenza urinaria. Diabete mellito tipo 2 ID. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Poliartrosi
- Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali comportano un grado di invalidità pari al 100% (cento per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa.
- Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali determinano l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua ricorrendo, pertanto, i requisiti sanitari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980 a far data dal 30/06/22.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 17/02/25, non perveniva osservazione alcuna, come attestato dallo stesso Ctu che, pertanto, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio - nelle due due fasi di Atp (08.07.2022) e di opposizione (31.05.2023) - vista la reciproca parziale soccombenza devono esser compensate
CP_ nella misura del 30%, ponendo la residua parte (70%) a carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
b)- compensa le spese di lite nella misura del 30%; CP_ c)- condanna al pagamento della restante parte (70%) delle spese di lite che si liquidano in euro
1.820,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
CP_ d)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio