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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2024, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 57224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 9.7.2024 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20120/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
- con citazione notificata a (convenuta nel giudizio di primo grado) ed alla CP_1 [...]
(intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado), l'appellante ha Controparte_2
proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe - con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'atto di intimazione n. 097 2022 9042901552 000 con riferimento alle sole cartelle opposte, meglio indicate in atti, recanti complessivamente € 1.375,11 - ritenendola censurabile nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali, poste a carico di
[...]
e della in solido, per importi (euro 250,00 oltre accessori) CP_1 Controparte_2
inferiori ai medi ed ai minimi dei compensi applicabili alla controversia;
- l'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con rideterminazione dei compensi, da individuarsi, in via principale, in base ai medi tariffari, ed in subordine in base ai minimi;
1 - ha chiesto di respingere l'appello, tenuto conto della semplicità e serialità del CP_1
contenzioso, e considerato che la quantificazione delle spese di lite da rifondere da parte di
[...]
era in linea con la non imputabilità all' dei motivi di CP_1 Controparte_3 annullamento della cartella di pagamento, derivanti unicamente dall'attività di competenza dell' ; CP_2 Controparte_4
- la è rimasta contumace;
Controparte_5
- l'appello è fondato;
- ed infatti “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. ord. n. 10466/2023);
- tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha liquidato la somma 250,00 per compensi, somma immotivatamente inferiore ai minimi tariffari, considerato lo scaglione da 1.101,00
a 5.200,00;
- l'appello deve essere quindi accolto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese del primo grado di giudizio - applicate le tariffe dello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, visto il valore effettivo della controversia, tenuto tuttavia conto della semplicità delle questioni trattate, oltre che della circostanza che il processo di primo grado si è esaurito in un'unica, vista la minima fase decisoria - devono essere rideterminate in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
- le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e della CP_1 [...]
e sono liquidate – tenuto conto dello scaglione applicabile in grado di Controparte_2
appello, grado relativo alla sola valutazione della correttezza della decisione quanto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520) - in ragione della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20120/2023 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico di e della CP_1 [...]
in solido, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese Controparte_2
forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
2 2) condanna e l' in solido al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
di lite del grado di appello, a favore di che liquida in 350,00 euro per compensi e Parte_1
91,50 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.7.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 57224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 9.7.2024 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20120/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
- con citazione notificata a (convenuta nel giudizio di primo grado) ed alla CP_1 [...]
(intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado), l'appellante ha Controparte_2
proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe - con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'atto di intimazione n. 097 2022 9042901552 000 con riferimento alle sole cartelle opposte, meglio indicate in atti, recanti complessivamente € 1.375,11 - ritenendola censurabile nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali, poste a carico di
[...]
e della in solido, per importi (euro 250,00 oltre accessori) CP_1 Controparte_2
inferiori ai medi ed ai minimi dei compensi applicabili alla controversia;
- l'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con rideterminazione dei compensi, da individuarsi, in via principale, in base ai medi tariffari, ed in subordine in base ai minimi;
1 - ha chiesto di respingere l'appello, tenuto conto della semplicità e serialità del CP_1
contenzioso, e considerato che la quantificazione delle spese di lite da rifondere da parte di
[...]
era in linea con la non imputabilità all' dei motivi di CP_1 Controparte_3 annullamento della cartella di pagamento, derivanti unicamente dall'attività di competenza dell' ; CP_2 Controparte_4
- la è rimasta contumace;
Controparte_5
- l'appello è fondato;
- ed infatti “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. ord. n. 10466/2023);
- tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha liquidato la somma 250,00 per compensi, somma immotivatamente inferiore ai minimi tariffari, considerato lo scaglione da 1.101,00
a 5.200,00;
- l'appello deve essere quindi accolto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese del primo grado di giudizio - applicate le tariffe dello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, visto il valore effettivo della controversia, tenuto tuttavia conto della semplicità delle questioni trattate, oltre che della circostanza che il processo di primo grado si è esaurito in un'unica, vista la minima fase decisoria - devono essere rideterminate in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
- le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e della CP_1 [...]
e sono liquidate – tenuto conto dello scaglione applicabile in grado di Controparte_2
appello, grado relativo alla sola valutazione della correttezza della decisione quanto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520) - in ragione della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20120/2023 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico di e della CP_1 [...]
in solido, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese Controparte_2
forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
2 2) condanna e l' in solido al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
di lite del grado di appello, a favore di che liquida in 350,00 euro per compensi e Parte_1
91,50 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.7.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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