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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1687/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BATTISTA DARIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via san rocco 57 PALMI presso il difensore avv. BATTISTA DARIO;
ricorrente contro
(c.f.: ), e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pizzi, elettivamente C.F._3 domiciliati presso difensore;
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ANTONINO elettivamente domiciliato in VIA ARGINE DX CALOPINACE N. 20 ; Controparte_3 resistenti
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 6 resistente contumace
Oggetto: pagamento compensi avvocato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto in data 28.5.2020, ex art. 170 DPR n.115/2002 ed ex art. 15 d. leg.vo n.150/2011, ritualmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 liquidazione del compenso dell'11 marzo 2023, comunicato a mezzo pec in data 14 marzo 2023 a favore dei CC OT e , emesso nel proc. n. 2331/2021 Controparte_2 Controparte_1
R.G.A.C. instaurato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, dall'odierna ricorrente.
In particolare, la ricorrente, pur riconoscendo corretto il criterio delle vacazioni utilizzato, ha lamentato l'eccessivo numero delle vacazioni riconosciuto, anche alla luce della semplicità del caso e del fatto che la perizia si riduceva di fatto a sole 5 pagine di valutazione medica.
Parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
In via preliminare, ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del Decreto di Liquidazione del Tribunale di Reggio Calabria dell'11 marzo 2023, comunicato a mezzo p.e.c. in data 14 marzo 2023, a favore dei CC OT
e , emesso nel proc. n. 2331/2021 R.G.A.C; b) Nel merito Controparte_2 Controparte_1 revocare il Decreto di Liquidazione del Tribunale di Reggio Calabria dell'11 marzo 2023, comunicato
a mezzo p.e.c. in data 14 marzo 2023, a favore dei CC OT e Controparte_2 _1
, emesso nel proc. n. 2331/2021 R.G.A.C e notificato il 14 marzo 2023, e, per i motivi sopra
[...] esposti, rideterminare la liquidazione dei compensi dei CC nella somma totale di euro 921,94
(pari a 80 vacazioni e comprensivo dell'aumento del 40% per il secondo componente del collegio), o dell'importo ritenuto congruo tenendo conto dell'attività strettamente necessaria per l'espletamento dell'incarico oggetto di giudizio
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione, ed evidenziando che la quantificazione fatta dal Giudice era anche inferiore a quella effettivamente spettante.
E' rimasta contumace Controparte_6
E' stata rigettata la richiesta di sospensiva, quindi all'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza, riservando il deposito della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
pagina 2 di 6 ***
Nel merito la domanda è infondata.
Dai contenuti dei quesiti formulati dal Giudice e dalla lettura della perizia depositata in atti, risulta provato che l'accertamento peritare, richiesto al Collegio peritale, non avesse come esclusivo fine l'attività indicata dagli artt. 20 e 21 del DM 30.5.2002, essendo il quesito esteso alla valutazione dell'attività posta in essere dai sanitari per verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità medica. Per consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni.” (Cass. 25.11.2011 n. 24992).
La stessa ricorrente non contesta l'applicazione di tale criterio, ma ritiene eccessivo il numero delle vacazioni calcolate dal Giudice.
Le argomentazioni di parte ricorrente non sono condivisibili.
In primo luogo, discorrere di numero di pagine della consulenza svilisce la dignità del lavoro intellettuale che si basa anche sullo studio delle carte, dei documenti, della letteratura scientifica;
l'affermazione non trova conferma negli atti atteso che la CTU depositata è corposa, essendo costituita dalla ricostruzione fattuale della storia clinica dell'attrice, seguita dalle valutazioni mediche e infine dalle conclusioni medico-legali.
Per le valutazioni del caso i CTU hanno dovuto esaminare le prospettazioni di tutte le parti, i documenti allegati dall'attrice tra cui diverse radiografie, studiare la letteratura scientifica di riferimento. Il caso all'esame dei CTU non può di certo ritenersi semplice trattandosi di una prospettata responsabilità medica, dunque di una tipologia di causa non solo molto delicata, ma che richiede anche l'utilizzo di un sapere scientifico particolarmente elevato.
La complessità di tali procedimenti si evince anche dalla lettura dei quesiti dati ai CTU:
“A) accertino la sussistenza, la natura e l'entità delle patologie lamentate dall'attrice al momento del ricovero dapprima presso la struttura ospedaliera di Polistena e successivamente presso quella di
, individuando l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai Controparte_3 sanitari nella vicenda per cui è causa e le patologie insorte, e specificando se nelle cure prestate e nelle diagnosi accertate sono state adottate tutte le precauzioni prescritte da leggi, regolamenti o pagina 3 di 6 discipline amministrative (comprese circolari, istruzioni e direttive) all'epoca vigenti ovvero dettate dall'ordinaria diligenza, in conformità delle metodiche sanitarie stabilite dalla prassi o dalla scienza medica secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, specificando, in caso contrario, quali accorgimenti tecnici si sarebbero potuti adottare per evitare e/o aggravare il danno;
B) dicano, in caso venga riscontrata una negligenza e/o imperizia del personale sanitario, se siano derivati al periziato postumi che abbiano ridotto in modo permanente l'idoneità del soggetto a svolgere le comuni attività e la propria vita di relazione;
in caso affermativo, precisi inoltre la percentuale della riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto utilizzando i criteri di cui alla guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente approvati dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Medicina Legale, nonché i principali barèmes di riferimento;
C) gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti e/o rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione della invalidità permanente di cui l'attore sarebbe affetto, specificando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la eventuale percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dall'attività sanitaria”.
Si trattava di un incarico complesso che richiedeva di esaminare: il rispetto delle leges artis nel caso di specie, la patologia in capo all'attrice, il nesso causale con gli errori medici;
era richiesto altresì di quantificare il danno biologico e di determinare anche il danno cd. Iatrogeno.
I Ctu hanno dovuto infine rispondere alle corpose osservazioni di parte attrice.
La Suprema Corte ha statuito in materia che“la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato.” (Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.5990).
Applicando tali principi al caso di specie, non si comprende come parte ricorrente possa ritenere adeguate 80 vacazioni.
Dall'inizio delle operazioni peritali ( il 3 ottobre 2022) al deposito della CTU ( il 9 marzo 2023) ci sono
109 giorni lavorativi;
non considerando il periodo in attesa delle osservazioni delle parti, i gg lavorativi sono 81.
Di conseguenza, la liquidazione fatta dal Tribunale considerando 77 gg lavorativi con 4 vacazioni al giorno è congrua rispetto al caso esaminato e al lavoro svolto. pagina 4 di 6 Di recente sulla materia delle vacazioni, è intervenuta la Corte Costituzionale 16/2025 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione”, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., così motivando: “I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all'interno del quale si è formato il richiamato indirizzo, alla materia delle prestazioni remunerate “a tempo”, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate.
Ciò è accaduto, nonostante gli stessi, ormai risalenti, lavori preparatori sull'art. 4 della legge n. 319 del 1980 rivelassero la volontà del legislatore di approntare un più efficace meccanismo di remunerazione degli ausiliari del giudice, nell'avvertita insufficienza di quello previgente, ancorato esso stesso «alle cosiddette vacazioni mantenute in limiti che oggi [si era nell'anno 1980] appaiono meramente risibili ed agli onorari pur essi limitati a misura quasi simbolica» (Senato della
Repubblica, VIII legislatura, 131ª seduta pubblica, resoconto stenografico 15 maggio 1980, pag.
6988).
Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive – quale che ne fosse, in origine, il fondamento – accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione.
Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria – che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato – di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito”;
Tali principi , applicabili al caso di specie, perché ancora sub iudice, dimostrano ancora di più
l'infondatezza delle argomentazioni dell'opponente.
Di conseguenza, il ricorso va rigettato e il decreto di liquidazione impugnato va confermato.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra ricorrente e i dott.ri seguono la soccombenza Controparte_7
e sono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, i parametri medi, con l'esclusione della fase istruttoria. Nei confronti di chiamata come parte Controparte_5
pagina 5 di 6 necessaria, vengono compensate. Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
2)condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti Parte_2 in solido che liquida in euro 1701,00 ,oltre spese generali al 15%, cpa ed iva.
3)Compensa le spese di giudizio nei confronti di . Controparte_5
4)Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_6
sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 26 luglio 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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