Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
AN SS, EP LL e US SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco US Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di DO ET, non costituito in giudizio;
avverso
il silenzio-inadempimento del Comune di DO ET sulla richiesta in data 2 novembre 2024, con cui gli interessati hanno sollecitato l’Amministrazione ad approvare il piano di lottizzazione presentato in data 6 giugno 2017.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 7 aprile 2025, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-inadempimento del Comune di DO ET sulla richiesta in data 2 novembre 2024, con cui gli interessati hanno sollecitato l’Amministrazione ad approvare il piano di lottizzazione presentato in data 6 giugno 2017.
Nel ricorso, in estrema sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) i ricorrenti sono proprietari di un terreno di 4.980 metri quadri situato in DO ET, in zona classificata C2 (espansione estensiva); b) in data 6 giugno 2017 gli interessati hanno presentato al Comune istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione e per il rilascio dei relativi permessi di costruire; c) l’Amministrazione, tuttavia, non ha fornito alcuna risposta; d) con diffida pervenuta in data 2 novembre 2024 gli interessati hanno nuovamente sollecitato il Comune intimato a provvedere, il quale, però, non ha riscontrato l’istanza.
Il Comune di DO ET non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, in quanto l’art. 2 della legge n. 241/1990 obbliga l’Amministrazione - salvo particolari ipotesi derogatorie che in questa sede non rilevano - a definire con provvedimento espresso i procedimenti che conseguano ad un’istanza dei privati, anche nel caso in cui la richiesta degli interessati dovesse risultare manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Deve, quindi, ordinarsi al Comune intimato di provvedere sulla richiesta degli odierni ricorrenti nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza viene nominato quale commissario “ad acta” il Responsabile dell’Area VII “Lavori Pubblici - Urbanistica” del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Area in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e ordina al Comune intimato di provvedere sulla richiesta degli odierni ricorrenti nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina quale commissario “ad acta” il Responsabile dell’Area VII “Lavori Pubblici - Urbanistica” del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Area in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO