Art. 30. (Concessione di un'indennita' una tantum).
Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell' articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.
Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell' articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.