Articolo 30 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 aprile 1973
Art. 30. (Concessione di un'indennita' una tantum).

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell' articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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