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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 249/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 249 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Parte_1
Ferrelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Renata CP_1
Giovanna Cantatore che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8061/2023, pubblicata in data 21/09/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro diretta ad ottenere l'attribuzione della rendita o dell'indennizzo di legge corrispondenti alla misura di invalidità di origine professionale non inferiore al 16%, invano richiesta all' con domanda CP_1 ammnistrativa del 17.6.2020.
A fondamento della motivazione di rigetto il Tribunale ha condiviso le argomentazioni dell'espletata C.T.U. che, trattandosi di patologia non tabellata, ha escluso la sussistenza di elementi a fondamento della sottoposizione del lavoratore ad un rischio specifico ovvero di ulteriori fattori di rischio, ritenendo pertanto l'insussistenza della prova del nesso causale fra la patologia denunciata (spondilosi ed artrosi interapofisaria della colonna lombo-sacrale, protusione discale L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con dolore e limitazione funzionale dei movimenti della colonna L/S) e l'attività lavorativa di autista ATAC espletata dal lavoratore.
A sostegno del gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha condiviso le conclusioni del C.T.U. senza tener conto delle proprie osservazioni formulate nel corso delle operazioni peritali.
Si è costituito l' appellato resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto.
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, attraverso i motivi di gravame, dotati di sufficiente grado specificità ex art. 434 c.p.c., è pacifico che sia stato devoluto in appello il riesame del requisito sanitario, costitutivo del diritto all'indennizzo ovvero alla corresponsione di una rendita ex art. 13 del D.Lvo 38/2000. L'esercizio del potere istruttorio di disporre d'ufficio consulenza tecnica al fine di verificare la correttezza, sul piano tecnico-scientifico, delle argomentazioni medico – legali 3
della consulenza espletata in primo grado (che ha escluso la prospettata sussistenza del nesso eziologico delle patologie indicate in atti e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come conducente di autobus per il trasporto urbano sin dall'agosto del 1990), è avvenuto, dunque, nel rispetto del principio devolutivo e della specificità del motivi di impugnazione.
Ciò posto, nel merito, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dott. , medico Persona_1 specialista in medicina legale. Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame clinico del periziando corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
Gli accertamenti peritali svolti nel grado hanno verificato che la tipologia dell'attività lavorativa svolta, con essa le sollecitazioni iterative in chiave di esposizione a vibrazioni continue derivanti dalla conduzione di mezzi, non ha avuto alcun di tipo causale nel determinismo della patologia riscontrata sulla persona dell'appellante.
Invero, nelle considerazioni medico legali si legge che: «… per la citata attività dell'EL (autista di trasporto pubblico urbano), abbiamo delle evidenze scientifiche basate sulle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) o al corpo intero (WBV). Alla luce di queste evidenze e ugualmente al DVR dell'ATAC, riscontriamo in atti una esposizione giornaliera con rischio basso-accettabile (0.5 m/S2). Storicamente, tenendo conto dei mezzi in circolazione, tale rischio è stato considerato reale negli anni '80, basso per gli anni '90 e ragionevolmente inesistente dagli anni 2000. Dalla dichiarazione dell'EL (riportata in coda al presente elaborato) rileviamo una lista di disagi (oltre alle sospensioni, anche i sedili, la temperatura e i rumori) presenti nei mezzi guidati dal 1990 con un'approssimazione di circa un decennio più vecchie. In altri termini, se ci si basa solo sulle dichiarazioni dell'EL, lo stesso sarebbe stato esposto ad un rischio reale all'inizio della sua attività negli anni '90 in quanto guidava vetture degli anni
'80. L'onus probandi siffatto non è per nulla sufficiente, sia per l'entità della noxa, sia la transitorietà della stessa, sia infine per le riferite ripercussioni erniarie sulla colonna. A tal proposito, il difensore dell'EL ci ha trasmesso, dopo l'inizio delle operazioni peritali, via PEC una recente RMN (22/10/24) 11.6.6 Pertinente la considerazione del CTU di primo grado (ex circolare 2006): “Ne consegue che, una volta che sia accertata CP_1 4
l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia (…) 2. se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); (…)”.
Nel caso di specie siamo in presenza della diagnosi di “Ernia lombare L5-S1 oltre a protrusione discale L4-L5”, patologia non prevista nell'elenco delle malattie professionali emanato con DPR del 09.04.2008, né in quelle precedenti allegate al T.U. 1124/65. Il periodo policrono in cui l'EL riconosce un minimo di concausalità risale agli anni
'90, anni per i quali dai documenti in atti il “rischio” era residuale prima di scomparire negli anni successivi;
peraltro furono necessari ben altri due decenni prima del verificarsi della sintomatologia de quo. In altri termini, nel caso di specie, non sono state prodotte dall'appellante ulteriori elementi utili probanti una esposizione lavorativa a fattori di rischio efficienti e determinanti a produrre la malattia richiesta. L'infermità de quo è riconoscibile a etiologia comune».
Il nominato C.T.U. ha esaurientemente risposto alle osservazioni di parte appellante evidenziando che l'incidenza di ernia del disco lombare nel corso della vita riguarda è di circa l'1-3% e che «Con riferimento al solo dato clinico, la lombalgia colpisce il 90% degli adulti nel corso della vita e rappresenta un frequente motivo di limitazione funzionale, più o meno invalidante, al di sotto dei 45 anni di età». Quanto alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 giugno 2002, n. 44 - 2002/44/CE - Agenti fisici, il C.T.U. ha osservato che «Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda della scelta dello
Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75; b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.(2) 5
10.2.3 Le più comuni attività lavorative che comportano il rischio da esposizione a ono quelle connesse alla guida dei mezzi di trasporto e delle macchine semoventi, Pt_2 industriali e agricole. E' utile ricordare che, rispetto ai valori di vibrazioni raggiunti dai mezzi su rotaia, che risultano i più bassi, quelli prodotti dagli altri mezzi di trasporto sono duplicati, per la guida di autobus di linea e autocarri di recente progettazione (valori più alti riguardano invece gli autocarri utilizzati prima della metà degli anni settanta). (3)
10.2.4 Le alterazioni a carico del tratto lombo-sacrale del rachide sono uno dei problemi di più grande rilevanza nei paesi occidentali, interessando una vastissima fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti >50 anni e circa il 100% di quelli >60 anni), sia lavorativa che non. Requisito essenziale resta in ogni caso l'esistenza del nesso eziologico fra la malattia e la lavorazione espletata, configurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente con lo specifico rischio lavorativo. L'esposizione allo specifico rischio lavorativo è quindi il "punto qualificante" che caratterizza il sistema assicurativo nel suo complesso, differenziandolo dalle altre forme di tutela previdenziale. (4)
10.3 Per tutto quanto precede, ma soprattutto per l'incidenza delle patologie allegate dall'EL presenti nel 100 % dei coetanei secondo alcuni Autori, appare difficile non solo valutare il rischio dell'esposizione nell'attività lavorativa svolta (che risulta dal DVR nei limiti europei, ma anche in quelli eventualmente nazionali con soglia nettamente superiore) ma anche considerare che ci sia stato comunque una noxa lesiva lavorativa che assurgesse a concausa efficiente e determinante le patologie de quo le quali vanno ritenute NON TECNOPATIE.
10.4 Un'ultima osservazione. Nella citata nota del Prof. , si fa riferimento, Per_2 più di una volta, ad una pregressa ernia discale L5-S1 trattata chirurgicamente. Questo dato non risulta raccolto dallo scrivente nel corso dell'anamnesi durante le operazioni peritali e neppure presente in nessun documento sanitario in atti. NON che il fatto cambi i termini della valutazione, anzi astrattamente sarebbe condizione migliorativa».
Il consulente, dunque, ha concluso il suo giudizio clinico escludendo l'eziologia professionale della patologia riscontrata.
La relazione di consulenza, oltre ad essere ampiamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale nonché corredata da approfonditi chiarimenti sulle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte appellante, talché può essere condivisa da questa Corte. 6
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
La esistenza di precedenti di segno contrario (vd. sentenze, anche di questa Corte, prodotte dall'appellante) consente di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado, ivi comprese quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
spese di C.T.U. come da separato decreto;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 249/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 249 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Parte_1
Ferrelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Renata CP_1
Giovanna Cantatore che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8061/2023, pubblicata in data 21/09/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro diretta ad ottenere l'attribuzione della rendita o dell'indennizzo di legge corrispondenti alla misura di invalidità di origine professionale non inferiore al 16%, invano richiesta all' con domanda CP_1 ammnistrativa del 17.6.2020.
A fondamento della motivazione di rigetto il Tribunale ha condiviso le argomentazioni dell'espletata C.T.U. che, trattandosi di patologia non tabellata, ha escluso la sussistenza di elementi a fondamento della sottoposizione del lavoratore ad un rischio specifico ovvero di ulteriori fattori di rischio, ritenendo pertanto l'insussistenza della prova del nesso causale fra la patologia denunciata (spondilosi ed artrosi interapofisaria della colonna lombo-sacrale, protusione discale L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con dolore e limitazione funzionale dei movimenti della colonna L/S) e l'attività lavorativa di autista ATAC espletata dal lavoratore.
A sostegno del gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha condiviso le conclusioni del C.T.U. senza tener conto delle proprie osservazioni formulate nel corso delle operazioni peritali.
Si è costituito l' appellato resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto.
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, attraverso i motivi di gravame, dotati di sufficiente grado specificità ex art. 434 c.p.c., è pacifico che sia stato devoluto in appello il riesame del requisito sanitario, costitutivo del diritto all'indennizzo ovvero alla corresponsione di una rendita ex art. 13 del D.Lvo 38/2000. L'esercizio del potere istruttorio di disporre d'ufficio consulenza tecnica al fine di verificare la correttezza, sul piano tecnico-scientifico, delle argomentazioni medico – legali 3
della consulenza espletata in primo grado (che ha escluso la prospettata sussistenza del nesso eziologico delle patologie indicate in atti e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come conducente di autobus per il trasporto urbano sin dall'agosto del 1990), è avvenuto, dunque, nel rispetto del principio devolutivo e della specificità del motivi di impugnazione.
Ciò posto, nel merito, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dott. , medico Persona_1 specialista in medicina legale. Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame clinico del periziando corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
Gli accertamenti peritali svolti nel grado hanno verificato che la tipologia dell'attività lavorativa svolta, con essa le sollecitazioni iterative in chiave di esposizione a vibrazioni continue derivanti dalla conduzione di mezzi, non ha avuto alcun di tipo causale nel determinismo della patologia riscontrata sulla persona dell'appellante.
Invero, nelle considerazioni medico legali si legge che: «… per la citata attività dell'EL (autista di trasporto pubblico urbano), abbiamo delle evidenze scientifiche basate sulle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) o al corpo intero (WBV). Alla luce di queste evidenze e ugualmente al DVR dell'ATAC, riscontriamo in atti una esposizione giornaliera con rischio basso-accettabile (0.5 m/S2). Storicamente, tenendo conto dei mezzi in circolazione, tale rischio è stato considerato reale negli anni '80, basso per gli anni '90 e ragionevolmente inesistente dagli anni 2000. Dalla dichiarazione dell'EL (riportata in coda al presente elaborato) rileviamo una lista di disagi (oltre alle sospensioni, anche i sedili, la temperatura e i rumori) presenti nei mezzi guidati dal 1990 con un'approssimazione di circa un decennio più vecchie. In altri termini, se ci si basa solo sulle dichiarazioni dell'EL, lo stesso sarebbe stato esposto ad un rischio reale all'inizio della sua attività negli anni '90 in quanto guidava vetture degli anni
'80. L'onus probandi siffatto non è per nulla sufficiente, sia per l'entità della noxa, sia la transitorietà della stessa, sia infine per le riferite ripercussioni erniarie sulla colonna. A tal proposito, il difensore dell'EL ci ha trasmesso, dopo l'inizio delle operazioni peritali, via PEC una recente RMN (22/10/24) 11.6.6 Pertinente la considerazione del CTU di primo grado (ex circolare 2006): “Ne consegue che, una volta che sia accertata CP_1 4
l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia (…) 2. se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); (…)”.
Nel caso di specie siamo in presenza della diagnosi di “Ernia lombare L5-S1 oltre a protrusione discale L4-L5”, patologia non prevista nell'elenco delle malattie professionali emanato con DPR del 09.04.2008, né in quelle precedenti allegate al T.U. 1124/65. Il periodo policrono in cui l'EL riconosce un minimo di concausalità risale agli anni
'90, anni per i quali dai documenti in atti il “rischio” era residuale prima di scomparire negli anni successivi;
peraltro furono necessari ben altri due decenni prima del verificarsi della sintomatologia de quo. In altri termini, nel caso di specie, non sono state prodotte dall'appellante ulteriori elementi utili probanti una esposizione lavorativa a fattori di rischio efficienti e determinanti a produrre la malattia richiesta. L'infermità de quo è riconoscibile a etiologia comune».
Il nominato C.T.U. ha esaurientemente risposto alle osservazioni di parte appellante evidenziando che l'incidenza di ernia del disco lombare nel corso della vita riguarda è di circa l'1-3% e che «Con riferimento al solo dato clinico, la lombalgia colpisce il 90% degli adulti nel corso della vita e rappresenta un frequente motivo di limitazione funzionale, più o meno invalidante, al di sotto dei 45 anni di età». Quanto alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 giugno 2002, n. 44 - 2002/44/CE - Agenti fisici, il C.T.U. ha osservato che «Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda della scelta dello
Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75; b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.(2) 5
10.2.3 Le più comuni attività lavorative che comportano il rischio da esposizione a ono quelle connesse alla guida dei mezzi di trasporto e delle macchine semoventi, Pt_2 industriali e agricole. E' utile ricordare che, rispetto ai valori di vibrazioni raggiunti dai mezzi su rotaia, che risultano i più bassi, quelli prodotti dagli altri mezzi di trasporto sono duplicati, per la guida di autobus di linea e autocarri di recente progettazione (valori più alti riguardano invece gli autocarri utilizzati prima della metà degli anni settanta). (3)
10.2.4 Le alterazioni a carico del tratto lombo-sacrale del rachide sono uno dei problemi di più grande rilevanza nei paesi occidentali, interessando una vastissima fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti >50 anni e circa il 100% di quelli >60 anni), sia lavorativa che non. Requisito essenziale resta in ogni caso l'esistenza del nesso eziologico fra la malattia e la lavorazione espletata, configurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente con lo specifico rischio lavorativo. L'esposizione allo specifico rischio lavorativo è quindi il "punto qualificante" che caratterizza il sistema assicurativo nel suo complesso, differenziandolo dalle altre forme di tutela previdenziale. (4)
10.3 Per tutto quanto precede, ma soprattutto per l'incidenza delle patologie allegate dall'EL presenti nel 100 % dei coetanei secondo alcuni Autori, appare difficile non solo valutare il rischio dell'esposizione nell'attività lavorativa svolta (che risulta dal DVR nei limiti europei, ma anche in quelli eventualmente nazionali con soglia nettamente superiore) ma anche considerare che ci sia stato comunque una noxa lesiva lavorativa che assurgesse a concausa efficiente e determinante le patologie de quo le quali vanno ritenute NON TECNOPATIE.
10.4 Un'ultima osservazione. Nella citata nota del Prof. , si fa riferimento, Per_2 più di una volta, ad una pregressa ernia discale L5-S1 trattata chirurgicamente. Questo dato non risulta raccolto dallo scrivente nel corso dell'anamnesi durante le operazioni peritali e neppure presente in nessun documento sanitario in atti. NON che il fatto cambi i termini della valutazione, anzi astrattamente sarebbe condizione migliorativa».
Il consulente, dunque, ha concluso il suo giudizio clinico escludendo l'eziologia professionale della patologia riscontrata.
La relazione di consulenza, oltre ad essere ampiamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale nonché corredata da approfonditi chiarimenti sulle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte appellante, talché può essere condivisa da questa Corte. 6
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
La esistenza di precedenti di segno contrario (vd. sentenze, anche di questa Corte, prodotte dall'appellante) consente di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado, ivi comprese quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
spese di C.T.U. come da separato decreto;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)