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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5295/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché, la Commissione Medica gli aveva riconosciuto la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: lieve 34-66% (L 509/88 – L.
124/98).
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/80, né la condizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente riconosceva alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento. Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 12.03.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con SA LE , sez. lav.
, 20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto, per il riconoscimento in favore della signora di percepire Pt_1
l'indennità di accompagnamento.
La signora presentava domanda amministrativa in data Parte_1
12.03.2023 per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Non ottenendo quanto richiesto, adiva le vie legali tramite il Suo Procuratore Avv. Monica Portaccio.
Veniva pertanto affidata la CTU al dr. il quale, espletata la Per_2 visita periziale concludeva: “… Non è tutt'oggi, la sig.ra Pt_1 meritevole né dell'indennità di accompagnamento e né dell'handicap in condizione di gravità”.
Non concordando con il CTU circa il mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento, la periziata presentava ricorso ex art. 445 bis.
Veniva così disposto nuovo accertamento tecnico preventivo affidato alla sottoscritta.
In risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice, sulla base del quadro patologico degenerativo spondiloartrosico severo, con osteofitosi lungo
i margini delle articolazioni maggiormente sollecitate, che determinano un deterioramento delle articolazioni con limitazione dei movimenti in una colonna disassiata per incurvamento troco scoliotico, in osteoporotica, portatrice di ernie prevalentemente lombari, il cui risultato finale si estrinseca clinicamente in difficoltà motorie, possiamo affermare che la sig.ra presenti i presupposti per Pt_1 beneficiare della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa di marzo 2023.
Si aggiunge, inoltre, che in visita peritale la paziente portava in visione documentazione oncologica (medica e radiologica) attestante
“lesione eteroformativa vaginale stadio IV sec. FIGO”,la cui CHT veniva iniziata la settimana successiva alla visita”.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1
spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 12.03.2023 e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla stessa data;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.150,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5295/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché, la Commissione Medica gli aveva riconosciuto la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: lieve 34-66% (L 509/88 – L.
124/98).
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/80, né la condizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente riconosceva alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa, ma non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento. Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 12.03.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con SA LE , sez. lav.
, 20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto, per il riconoscimento in favore della signora di percepire Pt_1
l'indennità di accompagnamento.
La signora presentava domanda amministrativa in data Parte_1
12.03.2023 per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Non ottenendo quanto richiesto, adiva le vie legali tramite il Suo Procuratore Avv. Monica Portaccio.
Veniva pertanto affidata la CTU al dr. il quale, espletata la Per_2 visita periziale concludeva: “… Non è tutt'oggi, la sig.ra Pt_1 meritevole né dell'indennità di accompagnamento e né dell'handicap in condizione di gravità”.
Non concordando con il CTU circa il mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento, la periziata presentava ricorso ex art. 445 bis.
Veniva così disposto nuovo accertamento tecnico preventivo affidato alla sottoscritta.
In risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice, sulla base del quadro patologico degenerativo spondiloartrosico severo, con osteofitosi lungo
i margini delle articolazioni maggiormente sollecitate, che determinano un deterioramento delle articolazioni con limitazione dei movimenti in una colonna disassiata per incurvamento troco scoliotico, in osteoporotica, portatrice di ernie prevalentemente lombari, il cui risultato finale si estrinseca clinicamente in difficoltà motorie, possiamo affermare che la sig.ra presenti i presupposti per Pt_1 beneficiare della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa di marzo 2023.
Si aggiunge, inoltre, che in visita peritale la paziente portava in visione documentazione oncologica (medica e radiologica) attestante
“lesione eteroformativa vaginale stadio IV sec. FIGO”,la cui CHT veniva iniziata la settimana successiva alla visita”.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1
spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 12.03.2023 e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla stessa data;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.150,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile