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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 11/01/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2023/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Strada Statale 113 n.68 98057 Milazzo ITALIA , C.F._1
recapito professionale dell'avv. PANASITI ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento”
Udienza: 11/01/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 07/06/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui Controparte_2
all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, non Persona_1
vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invaliditàcon decorrenza dal gennaio 2023.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 07/06/2022 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invaliditàcon decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal gennaio 2023. • Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'assegno ordinario di invaliditàcon la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in persona del suo legale CP_3
rappresentante con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 11/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 11/01/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2023/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Strada Statale 113 n.68 98057 Milazzo ITALIA , C.F._1
recapito professionale dell'avv. PANASITI ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento”
Udienza: 11/01/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 07/06/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui Controparte_2
all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, non Persona_1
vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invaliditàcon decorrenza dal gennaio 2023.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 07/06/2022 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invaliditàcon decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal gennaio 2023. • Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'assegno ordinario di invaliditàcon la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in persona del suo legale CP_3
rappresentante con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 11/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni