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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1631 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ZIVELONGHI DANIELE in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2
(C.F.: ), Controparte_3
(C.F.: ), Controparte_4
(C.F.: ), Controparte_5
(C.F.: ), Controparte_6
(C.F.: ), Controparte_7
(C.F.: ), Controparte_8
(C.F.: ), Controparte_9
(C.F.: ), CP_10
(C.F.: ), CP_11
(C.F.: ), CP_12 (C.F.: ), CP_13
(C.F.: ), CP_14
(C.F.: ), Controparte_15
(C.F.: ), CP_16
(C.F.: ), CP_17
convenuti contumaci
In punto: ; CP_18
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 15.5.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e delle ulteriori memorie depositate da parte attrice e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attore ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_10 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , , CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_6 Controparte_1 nonché a mezzo pubblici proclami - debitamente autorizzato dal Presidente del
Tribunale - ; fu e;
fu , Controparte_7 CP_19 Per_1 Controparte_8 Per_1 per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti in località Gorgusello, frazione del Comune di Fumane (VR), censiti al Catasto Terreni del medesimo
Comune, foglio 8, mappale n. 1227 (prato) e mappale n. 1228 (ex 704) (fabbricato attualmente adibito a spogliatoio e docce per l'adiacente campo da tennis di proprietà dell'attore).
I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ora l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
In generale, ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile per usucapione è necessario un possesso ultraventennale continuato, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, che si esplichi attraverso il concreto esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione (corpus) conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, accompagnato dall'intenzione di comportarsi come proprietario del bene (animus possidendi), cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. 19196/2005).
Più in particolare, ai fini della qualificazione del possesso come pubblico, pur non essendo richiesta l'effettiva conoscenza da parte del proprietario (Cass.
2800/1979), è necessario che il potere di fatto sul bene sia acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore
(Cass. 17881/2013; Cass. 11624/2008), così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere.
Inoltre, con riferimento al requisito dell'univocità, la pienezza e l'esclusività del possesso che lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva e alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. 4807/1992).
Ebbene all'esito dell'istruttoria orale risulta confermato che Parte_1 possiede i beni immobili di cui è causa, così come ben individuati nella
[...] consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata in data Persona_2
16.9.2024, in modo esclusivo, continuato, pacifico, pubblico ed inequivoco e che la continuità di tale possesso si è protratta senza interruzione sin dal 1980, e quindi da oltre 20 anni.
In particolare, i testi e (particolarmente Testimone_1 Testimone_2 attendibili perché non legati all'attore da rapporti di parentela o interesse) hanno confermato le circostanze dedotte in atto di citazione e segnatamente che l'attore:
i) dai primi anni 80 e sicuramente dal 1985 utilizza il fabbricato di cui è causa come spogliatoio e locale docce ad uso dell'adiacente campo da tennis di sua proprietà, curandone la manutenzione;
ii) si occupa della gestione e dell'approvvigionamento della fornitura dell'energia elettrica, del gas per il riscaldamento e dell'acqua per gli spogliatoi e le docce sostenendo (come confermato dalla teste ) Testimone_2 le relative spese.
A seguito di allineamento degli identificativi catastali intervenuto dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il C.T.U. geom. , chiamato a Persona_2 chiarimenti sul punto, ha precisato che i mappali oggetto del presente giudizio sono attualmente censiti al Catasto Terreni del Comune di Fumane, foglio 8, m.n. 1227 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio 8, m.n. 1129 (si veda pag. 8 dell'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 26.3.2025).
Alla luce di quanto precede, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di Parte_1 della piena ed esclusiva proprietà degli immobili di cui è causa, così come attualmente identificati.
La natura del giudizio e la contumacia dei convenuti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste, invece, definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e ragione disattese o assorbite:
a) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore Parte_1
della piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti in Comune di
[...]
Fumane (VR), località Gorgusello e censiti al Catasto Terreni del Comune di
Fumane, foglio 8, m.n. 1227 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio
8, m.n. 1129;
b) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Ufficio provinciale - Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
c) dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Verona, il 12.06.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)