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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Fulvio
Mastro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe indicato, ex art. 1172 c.c., avente ad oggetto “denuncia di danno temuto”, promosso da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fusco, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Casandrino, alla via Trento n. 7
RICORRENTI contro domiciliato come in atti;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE rilevato che con ricorso, depositato in data 5.3.2024, gli odierni ricorrenti contestavano la mancata manutenzione da parte del resistente dell'immobile di sua proprietà sito in Casandrino alla via S.G.
Bosco n. 15, confinante con gli immobili di proprietà degli istanti, con conseguente pericolo di danno grave e prossimo alla loro proprietà, consistente principalmente nel rischio di problemi igienico-sanitari e danni alle mura dovuti alla presenza di folta vegetazione e ad infiltrazioni d'acqua.
Per tali ragioni chiedevano: ordinarsi al resistente di realizzare gli interventi necessari allo sradicamento della vegetazione presente nell'area di sedime, con connessa pulizia, e alla eliminazione delle infiltrazioni di acqua causate dallo stato di abbandono in cui versa il fabbricato;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il resistente, , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 3.3.2025 il giudice riservava la decisione. osserva il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un “facere”, cioè
l'intrapresa di un “quid”, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele;
la seconda postula, invece, un “non facere”, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione relativa ad un edificio, un albero o qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.
Ciò posto, la denuncia di danno temuto, com'è noto, rientrando nell'ambito degli istituti aventi natura cautelare, si fonda sul duplice presupposto del fumus boni iuris, inteso quale verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca la misura richiesta, e del periculum in mora, che si sostanzia nel pericolo di danno minacciato da cosa a cosa;
concetto quest'ultimo che la giurisprudenza ha inteso interpretare in senso ampio ricomprendendo anche il rischio per le cose site nell'immobile oggetto di tutela ovvero, seppure in via mediata e indiretta, per le persone che ivi agiscono e operano, e cioè per la loro incolumità e salute;
il pregiudizio, infatti, non va inteso necessariamente come nocumento che incida sulla consistenza fisica della cosa, ma può anche interpretarsi come connesso all'esercizio di facoltà giuridiche inerenti il diritto vantato sulla cosa (Cass. n. 1778/2007).
Il pericolo deve essere grave, quando cioè minaccia di distruggere o alterare o danneggiare notevolmente la cosa alla quale sovrasta, e prossimo, nel senso che l'evento possa verificarsi da un momento all'altro (cfr. Cass. n. 4531/1992).
In particolare, va affermato che il “pericolo di danno grave e prossimo”, cui fa riferimento l'art. 1172 c.c., è non certo il solo pericolo statico (afferente, nell'edilizia, ad es. ai pilastri e alle travi, ovvero alle murature portanti), ma qualsiasi fenomeno che metta a rischio la struttura, anche secondaria (ad es. gli intonaci, le decorazioni, ecc.), e quindi la funzione della “res”. Il pericolo assume, poi, caratteristiche di gravità se suscettibile, come insegna la giurisprudenza, di alterare la
“res”, restando esclusi dal connotato di “gravità” solo i pericoli insuscettibili di provocare dette alterazioni (ad es. infiltrazioni minime, già cessate, che nessuna conseguenza abbiano avuto e possano avere sulla “res”). Quanto alla “prossimità” del pericolo di danno, esso è concretato dalla prospettica vicinanza temporale della verificazione di un danno effettivo.
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che ricorrano tutti i presupposti per la concessione dell'invocata tutela.
In via preliminare, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, va osservato che i ricorrenti, con nota depositata in data 12.9.2024, hanno limitato la propria domanda alle doglianze relative alla vegetazione presente nell'area di sedime e quella addossata lungo la parete del fabbricato, affinché si provveda alla pulizia dei luoghi, così eliminando le problematiche igienico-sanitarie prodotte.
Ciò posto, sussiste anzitutto il presupposto del fumus boni iuris nei termini sopra precisati. Ed invero, sulla base della documentazione, anche fotografica, versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio espletata (che lo scrivente ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni) è emersa l'esistenza di una folta vegetazione presente lungo i confini est, sud e ovest dell'immobile di proprietà convenuta, che interessa anche il muro di confine con la proprietà dei ricorrenti, insieme con la presenza di rifiuti, versando i luoghi per cui è causa in uno stato di totale abbandono e incuria.
Così come risulta provato che i predetti inconvenienti sono causalmente riconducibili alla mancata manutenzione, da parte del resistente, dell'immobile di sua proprietà.
Allo stesso modo risulta provato, alla luce della documentazione in atti e della stessa consulenza tecnica, la sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo per la proprietà delle parti ricorrenti, in ragione degli inconvenienti igienico-sanitari prodotti dalla fitta vegetazione presente in particolare sul muro di tufo a confine con la proprietà dei ricorrenti, che contribuisce a creare un ambiente insalubre. Ed invero, la grave situazione di degrado igienico-sanitario dovuta allo stato di abbandono della proprietà del resistente è stata confermata dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Casandrino n. 16/2022 con la quale, considerata la fitta vegetazione esistente sul suolo di proprietà di parte resistente, è stato ordinato al resistente di intraprendere un'azione di pulizia del fondo da piante e vegetazione spontanea, insieme alla disinfestazione dei luoghi e alla rimozione dei rifiuti ivi depositati.
Quanto detto evidenzia la gravità del pericolo, in relazione principalmente alla incuria e all'insalubrità dei luoghi, e l'imminenza del rischio paventato.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pertanto ordinarsi al resistente di Controparte_1 procedere all'integrale pulizia dei luoghi per cui è causa, mediante l'esecuzione dei lavori meglio descritti nel computo metrico allegato alla perizia tecnica d'ufficio di cui agli atti, qui da intendersi integralmente trascritti e recepiti.
Tali opere dovranno essere eseguite nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa e comunque, previa verifica della sicurezza degli interventi e in ogni caso con modalità operative, cautele, adempimenti e accorgimenti tecnici che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalle Autorità, da informare preventivamente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente;
così come le spese occorse per la stesura della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico della medesima parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina a di procedere all'integrale pulizia dei Controparte_1 luoghi per cui è causa, mediante l'esecuzione dei lavori così come individuati in parte motiva;
- condanna , al pagamento, in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 307,55 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Aversa, il 28.3.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Fulvio
Mastro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe indicato, ex art. 1172 c.c., avente ad oggetto “denuncia di danno temuto”, promosso da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fusco, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Casandrino, alla via Trento n. 7
RICORRENTI contro domiciliato come in atti;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE rilevato che con ricorso, depositato in data 5.3.2024, gli odierni ricorrenti contestavano la mancata manutenzione da parte del resistente dell'immobile di sua proprietà sito in Casandrino alla via S.G.
Bosco n. 15, confinante con gli immobili di proprietà degli istanti, con conseguente pericolo di danno grave e prossimo alla loro proprietà, consistente principalmente nel rischio di problemi igienico-sanitari e danni alle mura dovuti alla presenza di folta vegetazione e ad infiltrazioni d'acqua.
Per tali ragioni chiedevano: ordinarsi al resistente di realizzare gli interventi necessari allo sradicamento della vegetazione presente nell'area di sedime, con connessa pulizia, e alla eliminazione delle infiltrazioni di acqua causate dallo stato di abbandono in cui versa il fabbricato;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il resistente, , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 3.3.2025 il giudice riservava la decisione. osserva il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un “facere”, cioè
l'intrapresa di un “quid”, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele;
la seconda postula, invece, un “non facere”, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione relativa ad un edificio, un albero o qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.
Ciò posto, la denuncia di danno temuto, com'è noto, rientrando nell'ambito degli istituti aventi natura cautelare, si fonda sul duplice presupposto del fumus boni iuris, inteso quale verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca la misura richiesta, e del periculum in mora, che si sostanzia nel pericolo di danno minacciato da cosa a cosa;
concetto quest'ultimo che la giurisprudenza ha inteso interpretare in senso ampio ricomprendendo anche il rischio per le cose site nell'immobile oggetto di tutela ovvero, seppure in via mediata e indiretta, per le persone che ivi agiscono e operano, e cioè per la loro incolumità e salute;
il pregiudizio, infatti, non va inteso necessariamente come nocumento che incida sulla consistenza fisica della cosa, ma può anche interpretarsi come connesso all'esercizio di facoltà giuridiche inerenti il diritto vantato sulla cosa (Cass. n. 1778/2007).
Il pericolo deve essere grave, quando cioè minaccia di distruggere o alterare o danneggiare notevolmente la cosa alla quale sovrasta, e prossimo, nel senso che l'evento possa verificarsi da un momento all'altro (cfr. Cass. n. 4531/1992).
In particolare, va affermato che il “pericolo di danno grave e prossimo”, cui fa riferimento l'art. 1172 c.c., è non certo il solo pericolo statico (afferente, nell'edilizia, ad es. ai pilastri e alle travi, ovvero alle murature portanti), ma qualsiasi fenomeno che metta a rischio la struttura, anche secondaria (ad es. gli intonaci, le decorazioni, ecc.), e quindi la funzione della “res”. Il pericolo assume, poi, caratteristiche di gravità se suscettibile, come insegna la giurisprudenza, di alterare la
“res”, restando esclusi dal connotato di “gravità” solo i pericoli insuscettibili di provocare dette alterazioni (ad es. infiltrazioni minime, già cessate, che nessuna conseguenza abbiano avuto e possano avere sulla “res”). Quanto alla “prossimità” del pericolo di danno, esso è concretato dalla prospettica vicinanza temporale della verificazione di un danno effettivo.
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che ricorrano tutti i presupposti per la concessione dell'invocata tutela.
In via preliminare, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, va osservato che i ricorrenti, con nota depositata in data 12.9.2024, hanno limitato la propria domanda alle doglianze relative alla vegetazione presente nell'area di sedime e quella addossata lungo la parete del fabbricato, affinché si provveda alla pulizia dei luoghi, così eliminando le problematiche igienico-sanitarie prodotte.
Ciò posto, sussiste anzitutto il presupposto del fumus boni iuris nei termini sopra precisati. Ed invero, sulla base della documentazione, anche fotografica, versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio espletata (che lo scrivente ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni) è emersa l'esistenza di una folta vegetazione presente lungo i confini est, sud e ovest dell'immobile di proprietà convenuta, che interessa anche il muro di confine con la proprietà dei ricorrenti, insieme con la presenza di rifiuti, versando i luoghi per cui è causa in uno stato di totale abbandono e incuria.
Così come risulta provato che i predetti inconvenienti sono causalmente riconducibili alla mancata manutenzione, da parte del resistente, dell'immobile di sua proprietà.
Allo stesso modo risulta provato, alla luce della documentazione in atti e della stessa consulenza tecnica, la sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo per la proprietà delle parti ricorrenti, in ragione degli inconvenienti igienico-sanitari prodotti dalla fitta vegetazione presente in particolare sul muro di tufo a confine con la proprietà dei ricorrenti, che contribuisce a creare un ambiente insalubre. Ed invero, la grave situazione di degrado igienico-sanitario dovuta allo stato di abbandono della proprietà del resistente è stata confermata dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Casandrino n. 16/2022 con la quale, considerata la fitta vegetazione esistente sul suolo di proprietà di parte resistente, è stato ordinato al resistente di intraprendere un'azione di pulizia del fondo da piante e vegetazione spontanea, insieme alla disinfestazione dei luoghi e alla rimozione dei rifiuti ivi depositati.
Quanto detto evidenzia la gravità del pericolo, in relazione principalmente alla incuria e all'insalubrità dei luoghi, e l'imminenza del rischio paventato.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pertanto ordinarsi al resistente di Controparte_1 procedere all'integrale pulizia dei luoghi per cui è causa, mediante l'esecuzione dei lavori meglio descritti nel computo metrico allegato alla perizia tecnica d'ufficio di cui agli atti, qui da intendersi integralmente trascritti e recepiti.
Tali opere dovranno essere eseguite nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa e comunque, previa verifica della sicurezza degli interventi e in ogni caso con modalità operative, cautele, adempimenti e accorgimenti tecnici che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalle Autorità, da informare preventivamente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente;
così come le spese occorse per la stesura della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico della medesima parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina a di procedere all'integrale pulizia dei Controparte_1 luoghi per cui è causa, mediante l'esecuzione dei lavori così come individuati in parte motiva;
- condanna , al pagamento, in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 307,55 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Aversa, il 28.3.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro