Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O E L L A G I U D I C E Pt_1
L L O F I O R E G I U D I C E Parte_2
r i u n i t o i n c a m e r a d i c o n s i g l i o h a e m e s s o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dall'avvocato DI GIORGI Parte_3 Parte_4
MAURILIO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2025 in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025, con le quali le parti hanno congiuntamente modificato la previsione negoziale relativa al mantenimento ordinario del figlio minore confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio , ancora minorenne, e che le Per_1 condizioni previste dalle parti con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_3 Parte_4 contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 10/6/2002 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Mazara del Vallo al n. 56, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del
Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 4 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o