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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10256/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LE DI OL
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di OL, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10256/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GIUBILEO, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FIORE ROBERTO, come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di AR sentenza n. 5187/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierna appellante conveniva, davanti Questo Tribunale, la e al fine di CP_2 Controparte_3
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 sentir riformare la sentenza n. 5187/21, emessa il 13.10.2021 dal Giudice di
Pace di AR , nella causa RG N. 7820/18, depositata in cancelleria in data
26.11.2021, con cui era stata parzialmente accolta la domanda attrice tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 13.07.2017, alle ore 17.15 circa, allorquando l'appellante, nel mentre percorreva a bordo del suo motociclo la via Palizzi, in OL, veniva tamponato da tergo da una autovettura di piccole dimensioni e scaraventato con violenza al suolo, riportando lesioni, per poi dileguarsi senza prestare il dovuto soccorso. Lamentando che il giudice di prime cure, in assenza di adeguata motivazione, si era discostato dalle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, decurtando del 50% la valutazione in ordine al danno biologico nonché alla invalidità temporanea riducendo, pertanto, del 50% il risarcimento dovuto all'istante.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria, come in atti: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di OL , così provvedere e disporre: in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la procedibilità ed ammissibilità della domanda
accertare :
-la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. nonché dell' art. 116 c.p.c. per erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti , e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) Accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del conducente il rimasto ignoto in ordine al verificarsi del sinistro de quo, e per l'effetto:
B) Condannare le in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_4 designata dal Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti per le causali di cui in premessa ed il cui ammontare residuo è di €
1.251,00, oltre il 50% delle spese di CTU, ovvero per la somma che l' Ecc. mo Giudice di Pace adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie oltre rivalutazione monetaria da
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dall' evento e sino alla data della notifica del presente atto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA con distrazione al sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.”
Si costituiva in giudizio la che con argomentazioni varie, Controparte_1 contestava la ricostruzione attorea, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità
e l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Contestava la pretesa attorea sia in relazione ai presupposti della stessa, sia nel merito. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 5187/21, emessa il 26.11.2021 dal Giudice di Parte_1
Pace di AR , Sez. Civile, Dott.ssa Angela Fiorenza, nella causa RG N. 7820/18.
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Questo Giudice, all'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via del tutto preliminare occorre osservare che parte appellante ha analiticamente individuato i motivi di doglianza rispetto alla sentenza impugnata evidenziando le ragioni poste a fondamento dell'appello.
Plurimi sono i motivi di fondatezza dell'odierno appello.
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 In primo luogo va evidenziato che il giudice di pace, pur individuando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo non identificato nella causazione del sinistro de quo, ha ritenuto opportuno ridurre la valutazione del danno biologico come operata dal CTU.
L'assunto del Giudice di pace trova sostanzialmente fondamento nella seguente riflessione dello stesso: “Il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate trova ulteriore riscontro nell'elaborato peritale redatto dal CTU Dr Per_1
, con il quale però non si concorda con la valutazione del danno
[...] biologico avendo egli fatto riferimento anche ad esiti cicatriziali al gomito sinistro, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra, non documentati in atti e in ordine ai quali nulla ha riferito il teste;
vanno ridotti a 10 giorni (come da referto di primo soccorso) i giorni di ITT al 75%. Il CTU difatti esaminata la documentazione in atti, le risultanze degli esami strumentali, ed in seguito all'esame obiettivo del periziando ha determinato nella misura del 2% il danno biologico che per le motivazioni di cui innanzi si riduce all'1% ITP di giorni 10 valutabili al 75% ed al 25% per ulteriori 10gg.”
La statuizione di primo grado non appare sostenuta da adeguato impianto motivazionale.
Occorre, al riguardo, osservare, alla luce della consolidata giurisprudenza della
SU CO , che il giudice, peritus peritorum, ben può discostarsi dalle risultanze tecniche della CTU espletata, essendo però necessaria un adeguato supporto motivazionale: in tal senso rilevante Cass. Civ., che con l'ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021, ha chiarito che “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU”.
In senso del tutto conforme altra pronuncia della SU CO di Cassazione
n. 17757 del 07/08/2014,secondo cui “le valutazioni espresse dal consulente
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 tecnico d'ufficio, come è noto, non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”.
Ancora nella medesima direzione la sentenza della CO di Cassazione n.
1294 del 19/01/2017, secondo cui “le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il giudice, tuttavia egli per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale ha obbligo di addurre adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale”.
Applicando le dette coordinate ermeneutiche si coglie la fondatezza della pretesa dell'odierno appellante.
Va detto, infatti, che la riduzione della pretesa operata dal giudice di prime cure, nel discostarsi dalla valutazione tecnico scientifica del CTU, appare sprovvista di adeguata motivazione in quanto riduce la percentuale di cd.
“danno biologico” nella misura del 50%, ma non si colgono affatto né le ragioni del quantum riduttivo né le presunte ragioni di scienza medica che hanno indotto il giudice di pace alla citata riduzione.
La citata carenza specifica sotto il profilo motivazionale non esonera Questo
Tribunale dalla valutazione del merito.
In proposito va notato che il ragionamento del CTU in primo grado appare sorretto da adeguato impianto scientifico poiché proprio, per la tipologia di sinistro come emerso dall'istruttoria di primo grado, si coglie l'assoluta compatibilità con gli esiti cicatriziali al gomito sinistro, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra. Il ctu, nella perizia in atti, quantifica il pregiudizio proprio
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 in ragione dei detti esiti che, peraltro, giova rilevarlo come risultante dalla CTU, appaiono del tutto coerenti con le refertate contusioni escoriate multiple refertate in pronto soccorso.
Appare, dunque, fondata la tesi e motivo di specifico appello prospettato da parte appellante atteso che il Giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle risultanze della ctu medico legale, non solo senza dar conto delle ragioni del citato “scostamento tecnico”, ma anche non tenendo conto che, nell'oggetto della , proprio gli esiti cicatriziali costituiscono - in buona sostanza - Parte_2 il cd. “in sé” del danno oggetto della pretesa stessa.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la perizia redatta dal Dott. , contenga Per_1 puntuali valutazioni sanitarie, sorrette da validi criteri scientifici, che non solo individuano il nesso causale, ma quantifica le conseguenze pregiudizievoli sull'integrità psicofisica del danneggiato nella misura del 2%, conformemente agli accertamenti peritali e va confermata la valutazione volta a riconoscere 15 gg. di ITP al 75% e di 10 gg al 25% in luogo della riduzione effettuata dal giudice di pace di riduzione “ad 1% di ITP di 10 giorni valutabile al 75% e al
25% per ulteriori 10 gg”.
In tale prospettiva, in accoglimento dell'appello, deve provvedersi alla rideterminazione quantitativa del danno.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro
(anni 18), si ritiene dover liquidare, facendo riferimento del dettato di cui d. lgs
2005/209 ( operanti ratione temporis giova rilevarlo ) trattandosi di lesioni micro-permanenti, a titolo di risarcimento del danno biologico la seguente somma di: Danno biologico permanente € 1719,74; invalidità temporanea parziale al 75% € 534,26; Invalidità temporanea parziale al 25% € 118,73,10, con una liquidazione totale del danno pari ad euro 2.372,73. Somma già attualizzata.
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 Non devono essere risarciti altri pregiudizi ( cd. di natura morale ) atteso che, stante anche la tipologia di danno , non solo lo stesso non è provato ma liquidazione disposta appare realmente satisfattiva dell'effettività del pregiudizio.
Conseguentemente l'importo da riconoscersi a tale titolo è pari ad euro
2372,73 in luogo del minor importo riconosciuto nella gravata sentenza detratto;
ovviamente da detta complessiva somma relativa all'integrale ristoro del danno deve detrarsi quanto già eventualmente percepito dall'attore a detto titolo.
Le spese di CTU come liquidate nel giudizio di primo dovranno, in riforma dell'appellata sentenza, essere poste a carico esclusivo della parte convenuta attesa la soccombenza.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato ex d.m. 147/2022 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00 e con applicazione dei valori minimi tenuto conto della assenza di complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria non esperita), con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, sezione IX civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'attore Parte_1 avverso la sentenza n. 5187/21 resa dal Giudice di pace di AR e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna impresa Controparte_1
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
- compiutamente identificati in atti - della somma Parte_1 complessiva di euro di € 2372,73 per le ragioni espresse in parte motiva detratta dalla citata complessiva somma quanto già eventualmente percepito in ragione del medesimo titolo dalla parte appellante;
-condanna l'appellato alla refusione integrale in favore dell'appellante delle spese di CTU come liquidate nella sentenza appellata;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
-condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
147,00 per spese ed € 852,00, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
OL, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LE DI OL
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di OL, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10256/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GIUBILEO, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FIORE ROBERTO, come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di AR sentenza n. 5187/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierna appellante conveniva, davanti Questo Tribunale, la e al fine di CP_2 Controparte_3
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 sentir riformare la sentenza n. 5187/21, emessa il 13.10.2021 dal Giudice di
Pace di AR , nella causa RG N. 7820/18, depositata in cancelleria in data
26.11.2021, con cui era stata parzialmente accolta la domanda attrice tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 13.07.2017, alle ore 17.15 circa, allorquando l'appellante, nel mentre percorreva a bordo del suo motociclo la via Palizzi, in OL, veniva tamponato da tergo da una autovettura di piccole dimensioni e scaraventato con violenza al suolo, riportando lesioni, per poi dileguarsi senza prestare il dovuto soccorso. Lamentando che il giudice di prime cure, in assenza di adeguata motivazione, si era discostato dalle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, decurtando del 50% la valutazione in ordine al danno biologico nonché alla invalidità temporanea riducendo, pertanto, del 50% il risarcimento dovuto all'istante.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria, come in atti: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di OL , così provvedere e disporre: in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la procedibilità ed ammissibilità della domanda
accertare :
-la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. nonché dell' art. 116 c.p.c. per erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti , e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) Accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del conducente il rimasto ignoto in ordine al verificarsi del sinistro de quo, e per l'effetto:
B) Condannare le in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_4 designata dal Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti per le causali di cui in premessa ed il cui ammontare residuo è di €
1.251,00, oltre il 50% delle spese di CTU, ovvero per la somma che l' Ecc. mo Giudice di Pace adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie oltre rivalutazione monetaria da
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dall' evento e sino alla data della notifica del presente atto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA con distrazione al sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.”
Si costituiva in giudizio la che con argomentazioni varie, Controparte_1 contestava la ricostruzione attorea, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità
e l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Contestava la pretesa attorea sia in relazione ai presupposti della stessa, sia nel merito. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 5187/21, emessa il 26.11.2021 dal Giudice di Parte_1
Pace di AR , Sez. Civile, Dott.ssa Angela Fiorenza, nella causa RG N. 7820/18.
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Questo Giudice, all'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via del tutto preliminare occorre osservare che parte appellante ha analiticamente individuato i motivi di doglianza rispetto alla sentenza impugnata evidenziando le ragioni poste a fondamento dell'appello.
Plurimi sono i motivi di fondatezza dell'odierno appello.
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 In primo luogo va evidenziato che il giudice di pace, pur individuando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo non identificato nella causazione del sinistro de quo, ha ritenuto opportuno ridurre la valutazione del danno biologico come operata dal CTU.
L'assunto del Giudice di pace trova sostanzialmente fondamento nella seguente riflessione dello stesso: “Il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate trova ulteriore riscontro nell'elaborato peritale redatto dal CTU Dr Per_1
, con il quale però non si concorda con la valutazione del danno
[...] biologico avendo egli fatto riferimento anche ad esiti cicatriziali al gomito sinistro, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra, non documentati in atti e in ordine ai quali nulla ha riferito il teste;
vanno ridotti a 10 giorni (come da referto di primo soccorso) i giorni di ITT al 75%. Il CTU difatti esaminata la documentazione in atti, le risultanze degli esami strumentali, ed in seguito all'esame obiettivo del periziando ha determinato nella misura del 2% il danno biologico che per le motivazioni di cui innanzi si riduce all'1% ITP di giorni 10 valutabili al 75% ed al 25% per ulteriori 10gg.”
La statuizione di primo grado non appare sostenuta da adeguato impianto motivazionale.
Occorre, al riguardo, osservare, alla luce della consolidata giurisprudenza della
SU CO , che il giudice, peritus peritorum, ben può discostarsi dalle risultanze tecniche della CTU espletata, essendo però necessaria un adeguato supporto motivazionale: in tal senso rilevante Cass. Civ., che con l'ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021, ha chiarito che “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU”.
In senso del tutto conforme altra pronuncia della SU CO di Cassazione
n. 17757 del 07/08/2014,secondo cui “le valutazioni espresse dal consulente
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 tecnico d'ufficio, come è noto, non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”.
Ancora nella medesima direzione la sentenza della CO di Cassazione n.
1294 del 19/01/2017, secondo cui “le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il giudice, tuttavia egli per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale ha obbligo di addurre adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale”.
Applicando le dette coordinate ermeneutiche si coglie la fondatezza della pretesa dell'odierno appellante.
Va detto, infatti, che la riduzione della pretesa operata dal giudice di prime cure, nel discostarsi dalla valutazione tecnico scientifica del CTU, appare sprovvista di adeguata motivazione in quanto riduce la percentuale di cd.
“danno biologico” nella misura del 50%, ma non si colgono affatto né le ragioni del quantum riduttivo né le presunte ragioni di scienza medica che hanno indotto il giudice di pace alla citata riduzione.
La citata carenza specifica sotto il profilo motivazionale non esonera Questo
Tribunale dalla valutazione del merito.
In proposito va notato che il ragionamento del CTU in primo grado appare sorretto da adeguato impianto scientifico poiché proprio, per la tipologia di sinistro come emerso dall'istruttoria di primo grado, si coglie l'assoluta compatibilità con gli esiti cicatriziali al gomito sinistro, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra. Il ctu, nella perizia in atti, quantifica il pregiudizio proprio
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 in ragione dei detti esiti che, peraltro, giova rilevarlo come risultante dalla CTU, appaiono del tutto coerenti con le refertate contusioni escoriate multiple refertate in pronto soccorso.
Appare, dunque, fondata la tesi e motivo di specifico appello prospettato da parte appellante atteso che il Giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle risultanze della ctu medico legale, non solo senza dar conto delle ragioni del citato “scostamento tecnico”, ma anche non tenendo conto che, nell'oggetto della , proprio gli esiti cicatriziali costituiscono - in buona sostanza - Parte_2 il cd. “in sé” del danno oggetto della pretesa stessa.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la perizia redatta dal Dott. , contenga Per_1 puntuali valutazioni sanitarie, sorrette da validi criteri scientifici, che non solo individuano il nesso causale, ma quantifica le conseguenze pregiudizievoli sull'integrità psicofisica del danneggiato nella misura del 2%, conformemente agli accertamenti peritali e va confermata la valutazione volta a riconoscere 15 gg. di ITP al 75% e di 10 gg al 25% in luogo della riduzione effettuata dal giudice di pace di riduzione “ad 1% di ITP di 10 giorni valutabile al 75% e al
25% per ulteriori 10 gg”.
In tale prospettiva, in accoglimento dell'appello, deve provvedersi alla rideterminazione quantitativa del danno.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro
(anni 18), si ritiene dover liquidare, facendo riferimento del dettato di cui d. lgs
2005/209 ( operanti ratione temporis giova rilevarlo ) trattandosi di lesioni micro-permanenti, a titolo di risarcimento del danno biologico la seguente somma di: Danno biologico permanente € 1719,74; invalidità temporanea parziale al 75% € 534,26; Invalidità temporanea parziale al 25% € 118,73,10, con una liquidazione totale del danno pari ad euro 2.372,73. Somma già attualizzata.
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 Non devono essere risarciti altri pregiudizi ( cd. di natura morale ) atteso che, stante anche la tipologia di danno , non solo lo stesso non è provato ma liquidazione disposta appare realmente satisfattiva dell'effettività del pregiudizio.
Conseguentemente l'importo da riconoscersi a tale titolo è pari ad euro
2372,73 in luogo del minor importo riconosciuto nella gravata sentenza detratto;
ovviamente da detta complessiva somma relativa all'integrale ristoro del danno deve detrarsi quanto già eventualmente percepito dall'attore a detto titolo.
Le spese di CTU come liquidate nel giudizio di primo dovranno, in riforma dell'appellata sentenza, essere poste a carico esclusivo della parte convenuta attesa la soccombenza.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato ex d.m. 147/2022 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00 e con applicazione dei valori minimi tenuto conto della assenza di complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria non esperita), con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, sezione IX civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'attore Parte_1 avverso la sentenza n. 5187/21 resa dal Giudice di pace di AR e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna impresa Controparte_1
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
- compiutamente identificati in atti - della somma Parte_1 complessiva di euro di € 2372,73 per le ragioni espresse in parte motiva detratta dalla citata complessiva somma quanto già eventualmente percepito in ragione del medesimo titolo dalla parte appellante;
-condanna l'appellato alla refusione integrale in favore dell'appellante delle spese di CTU come liquidate nella sentenza appellata;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
-condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
147,00 per spese ed € 852,00, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
OL, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
LE DI OL
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8