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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14629 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. FR ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 30044/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Maria Giammusso (Foro Macerata), nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corridonia (MC) viale Dell'Industria n.70/a, in virtù delle procure allegate telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTI
E
HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio
n.28, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi che, unitamente all'avv. Rosario Livio Alessi, la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: fideiussione-polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 5 giugno 2025, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo,
n.3621/2021 del 17 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.2223/2021, con cui era ingiunto alla ed a in solido con Parte_1 Parte_2 altri coobbligati, il pagamento, in favore della HDI Assicurazioni s.p.a., della somma di
€747.371,80 oltre interessi e spese del monitorio.
L'importo era richiesto agli odierni opponenti quali coobbligati in relazione alla polizza fideiussoria 660034630 del febbraio 2010.
La e convenivano in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a. Parte_1 Parte_2 eccependo l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Macerata, nonché chiedendo, nel merito, come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.: di accertare la carenza di poteri in capo a a vincolare la Parte_2 Parte_1 per le somme di cui all'ingiunzione opposta, nonché, previo accertamento della sussistenza dei contratti di coobbligazione attivati, di dichiararne la nullità, annullabilità e comunque inefficacia nei confronti degli opponenti anche per violazione dell'art. 1938 c.c. e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La HDI Assicurazioni s.p.a. (di seguito HDI) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Con ordinanza emessa all'udienza del 3 novembre 2021, che qui si conferma ed a cui si riporta, era rigettata l'incompetenza del Tribunale di Roma ritenendo non applicabile il foro del consumatore -in considerazione delle cariche sociali del nella , società Parte_2 Parte_1 appartenente all'A.T.I. contraente la polizza- e ritenuta la competenza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art.1182, III comma, c.p.c. -essendo il credito determinato, liquido ed esigibile ed essendo la sede del creditore opposto in Roma-.
Nella medesima udienza era emessa ordinanza con cui era rigettata l'istanza ex art.649 c.p.c..
Nel merito, occorre premettere che oggetto del procedimento è il diritto di credito della parte opposta conseguente all'avvenuta escussione da parte della della suddetta polizza Parte_3 fideiussoria rilasciata dalla HDI in relazione al contratto di appalto stipulato tra detta Provincia e l'A.T.I. costituita dalla (a cui è succeduta la quale Controparte_1 Controparte_2 affittuaria del ramo di azienda), dalla e dalla Parte_1 Controparte_3 per la realizzazione di tratto stradale della Cassia.
In particolare, come documentato, l'escussione ha riguardato la suddetta polizza assicurativa ed i connessi atti di coobbligazione a seguito della delibera della Provincia di di risoluzione del Pt_3 suddetto contratto di appalto.
Vi è prova documentale dell'avvenuto pagamento da parte di HDI, in favore della Parte_3
dell'importo per cui agisce in regresso a seguito di emissione di decreto ingiuntivo emesso
[...] nei suoi confronti.
Ciò detto, va ritenuta, innanzitutto, l'idoneità della documentazione contrattuale allegata dalla parte opposta in copia, rilevato che è stata allegata la polizza sottoscritta dall'A.T.I. contraente e dalla HDI, nonché i relativi atti di coobbligazioni.
Riguardo a questi ultimi si ritiene non vi siano elementi tali da far ritenere la non conformità della copia agli originali, precisando che non vi è stato un disconoscimento di firma e considerata l'evidente irrilevanza della differenza tra la data di emissione degli esemplari di polizza e la data di autenticazione delle firme avvenuta successivamente detta emissione davanti al notaio.
Va rilevato, poi, che non essendo applicabile al caso di specie la tutela del consumatore, si rileva come le clausole ritenute vessatorie siano state approvate specificatamente e che non vi è una indeterminatezza degli atti di coobbligazione essendovi l'indicazione della polizza di riferimento, peraltro facilmente conoscibile dalle parti opponenti in quanto la era società Parte_1 appartenente all'A.T.I. che aveva sottoscritto la polizza e ne era all'epoca il Parte_2 rappresentante legale.
Va considerato, poi, che la polizza in discussione deve considerarsi contratto autonomo di garanzia, essendo previsto il pagamento a prima richiesta e considerato che, come emerge dalle pattuizioni contrattuali, l'obbligo assunto dal garante non è tanto quello di garantire l'adempimento, quanto piuttosto di tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Altrettanto deve dirsi per l'obbligo di restituzione della società contraente e dei coobbligati nei confronti della HDI, in caso di escussione, essendo previsto l'obbligo di detto pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), caratteristiche che costituiscono l'oggetto del contratto autonomo di garanzia.
I suddetti contratti costituiscono un negozio a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte della società assicuratrice, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione ad esso dovuta dal contraente. Caratteristica fondamentale di detta forma di contratto, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti ex art.1322 c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il contraente nei confronti del garante. La diversità di struttura e di effetti del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Pertanto, la garanzia seppur autonoma rispetto all'obbligazione principale rimane pur sempre accessoria rispetto all'interesse economico ad essa sottostante.
Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" di questo tipo di contratti trova un limite quando: -le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto garante/beneficiario;
-il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
-sussista la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;
-sia proponibile la cd. exceptio doli, in quanto risulti evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Le peculiarità del contratto autonomo di garanzia comportano, a livello operativo, che il garante
"autonomo", una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti dell'accipiens (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito.
Nel caso di specie, come detto, accertata la sussistenza e validità delle polizze e degli atti di obbligazione in questione, va ritenuta infondata, poi, l'eccezione di carenza di potere di rappresentanza di nella sua qualità di rappresentante legale della Parte_2 Parte_1 per le obbligazioni ed i valori di cui all'ingiunzione in discussione.
Sul punto, va evidenziato, che come documentato dalla stessa parte attrice, Parte_2 aveva il potere di “compiere tutti gli atti necessari ed utili, in nome e per conto della società, ai fini della partecipazione a qualsiasi bando e/o gara di appalto indetti da qualsiasi organismo pubblico e/o privato…” e che nell'elencazione esemplificativa dei poteri il limite di €200.000,00 riguardava solo i finanziamenti sotto forma di fido di conto corrente, di anticipazione e di finanziamento a medio lungo termine. Nel caso di specie, la stipula del contratto autonomo di garanzia -che non consiste in un contratto di finanziamento- era atto necessario per la ai fini della stipula del contratto di Parte_1 appalto stipulato con la quale partecipante all'A.T.I. e, quindi, rientrava Parte_3 pienamente nei poteri dell'opponente, in virtù delle sue qualifiche sociali dell'epoca.
Questo Tribunale, per quanto detto, considerata assorbita ogni altra questione, ritenuto provato il credito ingiunto, ritiene di rigettare l'atto di opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.3621/2021 del 17 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.2223/2021; condanna la e alla rifusione, in solido, in favore della HDI Parte_1 Parte_2
Assicurazioni s.p.a., delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 19.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 17.10.2025 Il Giudice
FR ND