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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5556/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con accordo di negoziazione assistita di data 07-10/09/2018,
modificato con decreto del 09/03/2023 – R.G. 5296/2022 – Tribunale Ordinario
di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
06/10/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
1 , nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto a Livorno in data 12.6.2005, con atto iscritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
1. Confermare l'affidamento in forma condivisa dei figli Persona_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Persona_2
residenza
- del primo presso il padre, a Pieve Fosciana LU Loc. Castellaccio di
Sotto/Roncagliana 41B, e domicilio a LL NI (GR) in via Podere
Calcerelle n. 15 loc. Casal di Pari
- della seconda presso la madre nell'abitazione dei nonni materni ad Aviano
(PN) in via Giotti n. 3;
2. In relazione al rapporto con il figlio , confermare quanto delineato Per_1
nell'accordo di separazione consensuale dd. 10.9.2018, ovvero, la permanenza con il padre durante l'anno, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé
il figlio un finesettimana al mese, conformemente agli impegni di studio e/o lavorativi dello stesso. In occasione delle vacanze natalizie trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore ad anni alterni e le restanti vacanze infra-
annuali alternativamente tra i genitori;
lo stesso trascorrerà tutte le vacanze estive con la madre, salvo due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con il padre. Infine, il genitore anche temporaneamente collocatario, nel corso del periodo di propria competenza, dovrà assicurare
2 all'altro genitore contatti telefonici giornalieri ad orari concordati e prestabiliti dalle parti;
3. In merito ai rapporti con la figlia mantenere le condizioni di visita Per_2
padre-figlia così come disciplinate dal Tribunale di Pordenone con decreto dd.
9.3.2023. Dovranno pertanto essere garantiti regolari e quotidiani contatti telefonici e videochiamate tra il padre e la figlia, preferibilmente nella fascia oraria 18.30/20.00; durante il periodo scolastico, la minore trascorrerà un finesettimana al mese (tendenzialmente il terzo) presso il padre, venendo accompagnata presso quest'ultimo il venerdì dopo l'uscita da scuola dalla madre e riaccompagnata dal padre la domenica presso l'abitazione dei nonni materni, entro l'orario del riposo notturno;
durante il periodo estivo Per_2
trascorrerà tre settimane anche non consecutive con la madre e il restante periodo con il padre;
i genitori concorderanno entro il 15 maggio di ogni anno i periodi di rispettiva permanenza della figlia presso sé; la permanenza della figlia presso i genitori nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà
equamente ripartita tra gli stessi, con accompagnamento della minore presso il genitore in quel momento non collocatario a cura e onere del genitore presso il quale questa si trova collocata;
4. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli ed Per_1
sia per quanto riguarda le spese ordinarie sia straordinarie, nel tempo Per_2
in cui i bambini si troveranno presso di loro, con la sola eccezione delle spese mediche non mutuabili, che verranno concordate tra i genitori e suddivise tra loro per la giusta metà;
5. La Sig.ra quale genitore collocatario prevalentemente della Pt_1
figlia beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Universale, dei Per_2
contributi e sostegni a qualsiasi titoli ricevuti dagli enti preposti, delle deduzioni, nonché delle detrazioni fiscali previste per la stessa. Ugualmente
per i figli nati dal suo precedente matrimonio;
3 6. Il Sig. quale genitore collocatario prevalente del figlio , CP_1 Per_1
beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Universale, dei contributi e sostegni a qualsiasi titoli ricevuti dagli enti preposti, delle deduzioni, nonché
delle detrazioni fiscali previste per lo stesso.
7. Per entrambi i figli le detrazioni per le spese mediche seguiranno la ripartizione della spesa al 50 % tra i genitori;
8. I genitori autorizzano fin d'ora il rilascio dei documenti di riconoscimento validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni impegnandosi a sottoscrivere e fornire i documenti necessari a tal fine;
9. spese di lite compensate tra le parti;
i procuratori dichiarano di rinuciare alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII° c., L. n. 247/2012.-
10. l'avv. Silei formula fin d'ora richiesta di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso, in via provvisoria con provvedimento del COA, al proprio cliente e conseguente liquidazione dei compensi di cui riserva il deposito della nota spese con separato atto su SIAMM/PCT.-“.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
4 30/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, premesso che le condizioni previste per l'affido riguardano solo la figlia poiché quanto previsto sull'affido del figlio è superato Per_2 Per_1
dal raggiungimento della maggiore età dello stesso, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_2
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Livorno (LI), in data 12/06/2005;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIVORNO (LI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 104, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione, con la precisazione che le condizioni relative all'affido si applicano soltanto alla prole minorenne;
5 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5556/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con accordo di negoziazione assistita di data 07-10/09/2018,
modificato con decreto del 09/03/2023 – R.G. 5296/2022 – Tribunale Ordinario
di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
06/10/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
1 , nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto a Livorno in data 12.6.2005, con atto iscritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
1. Confermare l'affidamento in forma condivisa dei figli Persona_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Persona_2
residenza
- del primo presso il padre, a Pieve Fosciana LU Loc. Castellaccio di
Sotto/Roncagliana 41B, e domicilio a LL NI (GR) in via Podere
Calcerelle n. 15 loc. Casal di Pari
- della seconda presso la madre nell'abitazione dei nonni materni ad Aviano
(PN) in via Giotti n. 3;
2. In relazione al rapporto con il figlio , confermare quanto delineato Per_1
nell'accordo di separazione consensuale dd. 10.9.2018, ovvero, la permanenza con il padre durante l'anno, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé
il figlio un finesettimana al mese, conformemente agli impegni di studio e/o lavorativi dello stesso. In occasione delle vacanze natalizie trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore ad anni alterni e le restanti vacanze infra-
annuali alternativamente tra i genitori;
lo stesso trascorrerà tutte le vacanze estive con la madre, salvo due settimane, anche non consecutive, da trascorrere con il padre. Infine, il genitore anche temporaneamente collocatario, nel corso del periodo di propria competenza, dovrà assicurare
2 all'altro genitore contatti telefonici giornalieri ad orari concordati e prestabiliti dalle parti;
3. In merito ai rapporti con la figlia mantenere le condizioni di visita Per_2
padre-figlia così come disciplinate dal Tribunale di Pordenone con decreto dd.
9.3.2023. Dovranno pertanto essere garantiti regolari e quotidiani contatti telefonici e videochiamate tra il padre e la figlia, preferibilmente nella fascia oraria 18.30/20.00; durante il periodo scolastico, la minore trascorrerà un finesettimana al mese (tendenzialmente il terzo) presso il padre, venendo accompagnata presso quest'ultimo il venerdì dopo l'uscita da scuola dalla madre e riaccompagnata dal padre la domenica presso l'abitazione dei nonni materni, entro l'orario del riposo notturno;
durante il periodo estivo Per_2
trascorrerà tre settimane anche non consecutive con la madre e il restante periodo con il padre;
i genitori concorderanno entro il 15 maggio di ogni anno i periodi di rispettiva permanenza della figlia presso sé; la permanenza della figlia presso i genitori nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà
equamente ripartita tra gli stessi, con accompagnamento della minore presso il genitore in quel momento non collocatario a cura e onere del genitore presso il quale questa si trova collocata;
4. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli ed Per_1
sia per quanto riguarda le spese ordinarie sia straordinarie, nel tempo Per_2
in cui i bambini si troveranno presso di loro, con la sola eccezione delle spese mediche non mutuabili, che verranno concordate tra i genitori e suddivise tra loro per la giusta metà;
5. La Sig.ra quale genitore collocatario prevalentemente della Pt_1
figlia beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Universale, dei Per_2
contributi e sostegni a qualsiasi titoli ricevuti dagli enti preposti, delle deduzioni, nonché delle detrazioni fiscali previste per la stessa. Ugualmente
per i figli nati dal suo precedente matrimonio;
3 6. Il Sig. quale genitore collocatario prevalente del figlio , CP_1 Per_1
beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Universale, dei contributi e sostegni a qualsiasi titoli ricevuti dagli enti preposti, delle deduzioni, nonché
delle detrazioni fiscali previste per lo stesso.
7. Per entrambi i figli le detrazioni per le spese mediche seguiranno la ripartizione della spesa al 50 % tra i genitori;
8. I genitori autorizzano fin d'ora il rilascio dei documenti di riconoscimento validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni impegnandosi a sottoscrivere e fornire i documenti necessari a tal fine;
9. spese di lite compensate tra le parti;
i procuratori dichiarano di rinuciare alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII° c., L. n. 247/2012.-
10. l'avv. Silei formula fin d'ora richiesta di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso, in via provvisoria con provvedimento del COA, al proprio cliente e conseguente liquidazione dei compensi di cui riserva il deposito della nota spese con separato atto su SIAMM/PCT.-“.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
4 30/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, premesso che le condizioni previste per l'affido riguardano solo la figlia poiché quanto previsto sull'affido del figlio è superato Per_2 Per_1
dal raggiungimento della maggiore età dello stesso, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_2
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Livorno (LI), in data 12/06/2005;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIVORNO (LI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 104, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione, con la precisazione che le condizioni relative all'affido si applicano soltanto alla prole minorenne;
5 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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