Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Adinolfi, Francesca Grazia Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Caserta, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità del diniego del 14/03/2025, notificato via pec il 20/03/2025, espresso dal Dirigente Divisione Polizia Anticrimine in relazione all'istanza di accesso assunta al protocollo in data 11/03/2025;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti richiesti e a consentire l'accesso, esibendo e rilasciando copia della documentazione richiesta avanzata dal ricorrente alla Questura con la predetta istanza d'accesso dell’11/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 116 c.p.a.,-OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 14 marzo 2025, notificato il 20 marzo successivo, con cui la Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine – ha rigettato l’istanza di accesso documentale presentata l’11 marzo 2025. Tale istanza era rivolta ad ottenere copia della documentazione presupposta all’emissione di un avviso orale di prevenzione personale, e recava, sin dal suo tenore letterale, un’espressa qualificazione dell’accesso come strumentale all’esercizio del diritto di difesa, dunque riconducibile alla fattispecie del cosiddetto accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
L’amministrazione ha denegato l’ostensione dei documenti richiesti, facendo generico richiamo alla normativa vigente in materia di sicurezza e ordine pubblico, nonché al D.M. 16 marzo 2022, e affermando – in maniera apodittica – che l’accesso avrebbe leso la riservatezza di soggetti terzi. La motivazione si presentava, in ogni caso, del tutto generica, stereotipata e priva di una concreta valutazione del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, non essendo state prospettate né modalità di accesso parziale, né misure di anonimizzazione.
In corso di causa, tuttavia, l’Amministrazione ha depositato in giudizio la documentazione oggetto dell’istanza ostensiva, consentendo di fatto al ricorrente la conoscenza del contenuto degli atti e determinando il venir meno dell’interesse sostanziale alla decisione nel merito.
In data 27 maggio 2025, la difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha formalmente dichiarato di aver ottenuto il bene della vita richiesto, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, in ragione della soccombenza virtuale.
2.- In linea con la costante giurisprudenza amministrativa, la cessazione della materia del contendere va dichiarata ogniqualvolta, medio tempore, sia intervenuto il soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, ancorché in assenza di un provvedimento espresso di ritiro o annullamento in autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2021, n. 1808; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1° febbraio 2023, n. 1685).
Nel caso di specie, tale condizione risulta integrata, avendo l’Amministrazione prodotto in giudizio gli atti richiesti, consentendo così al ricorrente l’esercizio effettivo del proprio diritto di difesa. Deve quindi concludersi per la cessata materia del contendere, risultando ormai priva di oggetto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, trova applicazione il consolidato principio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese devono essere poste a carico della parte che, se il giudizio fosse proseguito sino alla decisione nel merito, sarebbe risultata con ogni probabilità soccombente (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2020, n. 4644; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 novembre 2022, n. 7467; TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 settembre 2022, n. 630).
È invero evidente che il provvedimento originario di diniego presentava profili di macroscopica illegittimità, essendo stato adottato in assenza di una concreta valutazione del nesso di strumentalità tra l’istanza di accesso e la difesa dell’interessato. Il ricorrente aveva chiaramente motivato l’istanza in relazione all’esigenza di tutelare la propria posizione giuridica, ed è principio consolidato in giurisprudenza che, nei casi di accesso difensivo, anche documenti normalmente esclusi dall’ostensione – quali atti relativi a misure di prevenzione – possono essere oggetto di accesso, in tutto o in parte, se la conoscenza sia strettamente indispensabile per la tutela in giudizio (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4185/2023; ord. collegiale n. 4600/2019; Ad. Plen. n. 19/2020).
Il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione EDU, costituisce infatti principio supremo dell’ordinamento e prevale, in via tendenziale, sulle contrapposte esigenze di riservatezza, potendo al più giustificare l’adozione di modalità di ostensione parziale o differita. L’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto rigettare l’istanza con un diniego assoluto, ma avrebbe dovuto esperire una valutazione in concreto della documentazione richiesta, ricorrendo – se del caso – a strumenti quali l’oscuramento dei dati sensibili o la redazione di versioni parziali degli atti.
In definitiva, la condotta dell’Amministrazione si è tradotta in una remissione tardiva agli obblighi legali originariamente disattesi, risultando con evidenza soccombente, sia pur solo in via virtuale. Deve pertanto disporsi la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dispone la rifusione del contributo unificato versato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.