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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai lesione personale
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile n. 441/2021 r.g. promossa
da
con l'avv. Aliverti Alberto Parte_1
APPELLANTE
contro
con l'avv. Ponte Valentina Controparte_1
APPELLATO
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
pagina 1 di 10 tempore, con l'avv. Lazzari Silvia
APPELLATA
In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, n. 427/2021 pubblicata il 6.3.2021
Conclusioni dell'appellante e degli appellati come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza parziale questa Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/2021 del 6.3.2021, accertava che il sinistro stradale dell'11.5.2011, in cui aveva riportato lesioni personali l'attore era ascrivibile per il 30 % al Parte_1
medesimo e per il 70% al convenuto , che al fine di Controparte_1
manleva aveva chiamato in causa costituitasi in Controparte_2
giudizio.
Seguiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo ed altra ordinanza per ottenere informazioni da INPS circa gli emolumenti eventualmente corrisposti a , trattandosi di infortunio in itinere. Pt_1
Non essendo stato raggiunto un accordo fra tutte le parti ed acquisite le informazioni dall'INPS, la causa, sulla base delle originarie conclusioni rassegnate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2024 una volta decorsi termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche.
pagina 2 di 10 Con la presente sentenza definitiva si procede alla liquidazione del danno e alla rifusione delle spese di lite.
Il danno biologico, epurato del danno morale non oggetto di domanda,
viene calcolato sulla base delle tabelle milanesi vigenti nell'attualità
(2024).
L'infortunato all'epoca dei fatti era sedicenne essendo nato il
22.1.1995.
Ha riportato, secondo c.t.u. medico legale effettuata in primo grado,
gravissime lesioni personali, consistenti in “Grave trauma cervicale con fratture multiple da C3 a C6 del midollo spinale con conseguente tetraplegia spastica”, per cui permangono postumi di invalidità
permanente per danno biologico nella misura del 90%, tenuto conto
“delle residue integre capacità mentali in termini cognitivi, relazionali e mnemonici e della grave tetra paresi spastica con totale incapacità di movimento, di difficoltà nella posizione seduta in carrozzina, di dipendenza completa in tutte le attività della vita quotidiana nonché delle problematiche respiratorie e delle vie urinarie illustrate …”.
L'invalidità temporanea è stata accertata al 100% per l'intero periodo di circa 3-4 mesi in cui il paziente ha subito ricoveri ospedalieri.
Dalla relazione del C.t.u. emerge che: durante la degenza nel reparto di Neurochirurgia nell'immediatezza del fatto, il paziente fu sottoposto a intervento chirurgico di “Artodresi C3-C6 per stabilizzazione vertebrale e pagina 3 di 10 sintesi delle fratture con innesto osseo prelevato dall'ala iliaca destra e sintetizzato con placca e viti”; nei giorni successivi si resero necessari,
per insufficienza respiratoria, intervento chirurgico di “Fibro-bronco-
scopia e successivamente di “Tracheo-stomia con applicazione di cannula per l'uso di ventilatore domiciliare”; negli anni successivi seguirono altri tre interventi “per applicazione, in regione addominale sinistra, di pompa al baclofene, farmaco miorilassante, per l'attenuazione degli spasmi muscolari”, per rimozione di placca e viti “ a causa di processo infettivo”,
per “cistectomia semplice più uretero-cutaneo-stomia trans-ileale”.
ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale Parte_1
biologico, con esclusione di quello morale, ma comprensivo di personalizzazione, e del danno patrimoniale (atto di citazione, pagg. 6 e
7).
Secondo tabelle il danno biologico da invalidità permanente è pari a €
793.448 da cui detrarre il 30% (€ 238.034,4) così che all'infortunato spettano € 555.413,6 (793.448 – 238.034,4).
Sempre secondo tabelle il danno biologico da inabilità temporanea,
tenuto conto di € 96 al giorno per 105 giorni, è pari a € 10.080 da cui detrarre il 30% (€ 3.024), così che all'infortunato spettano € 7.056.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento per la personalizzazione del danno, nulla essendo stato allegato circa specifiche ed eccezionali circostanze che rendano il danno di più grave di Pt_1
pagina 4 di 10 quello di persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. n.
23778/2014).
Complessivamente il danno biologico è pari a € 562.469,6 (555.413,6
+ 7.056). Su tale importo vanno calcolati gli interessi, previa devalutazione alla data del sinistro, sulle somme annualmente rivalutate.
Il totale ammonta a € 660.776,98.
Il danno patrimoniale, nella fattispecie, è rappresentato dalla sola perdita della capacità lavorativa, poiché non sono state indicate spese per assistenza o mediche in genere.
Il C.t.u. riferisce che all'epoca dei fatti era studente di Pt_1
ragioneria e poi ha conseguito il relativo diploma senza tuttavia mai avere accesso ad una professione poiché, “pur essendo integre le capacità
cognitive, la paralisi spastica completa degli arti superiori e inferiori non gli permette di svolgere alcun tipo di attività lavorativa”.
Il danno da perdita della capacità lavorativa va liquidato secondo un giudizio prognostico presuntivo che, in assenza di altri parametri, va calcolato sulla base del criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 codice assicurazioni, risultando per il diploma Pt_1
di ragioniere, successivamente conseguito, un successo personale ma privo di conseguenze sul piano reddituale.
Per la liquidazione di tale voce di danno occorre distinguere il danno patrimoniale passato da quello futuro, poiché mentre il primo, in quanto pagina 5 di 10 già maturato, è soggetto a rivalutazione monetaria più interessi, il secondo, invece, dovendo ancora maturare, deve essere calcolato mediante capitalizzazione.
Quello passato è calcolato in base al triplo della pensione sociale considerate 13 mensilità, moltiplicato per il numero di anni pari a quelli che fino ad oggi (2024) sarebbero stati lavorativi, che si reputano essere 9
se si considera che avrebbe potuto iniziare a lavorare all'età di Pt_1
vent'anni, nel 2015.
Il suo ammontare è di complessivi € 187.577,91 (534,41 x 3 = €
1.603,23 x 13 = € 20.841,99 x 9), da cui detrarre il 30% (€ 56.273,37),
così che all'infortunato devono riconoscersi € 131.304,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata, per totali € 271.360,95.
Il danno futuro è pari a complessivi € 606.124,66 (€ 534,41 x 3 = €
1.603,23 x 13 = € 20.841,99 x 29,0819 che è il coefficiente relativo a persona di 16 anni), da cui detrarre il 30% (€ 181.837,39), così che all'infortunato devono riconoscersi € 424.287,29.
Dal totale di € 695.648,24 (271.360,95 + 424.287,29) va dedotta la rendita capitalizzata di INPS per pensione di invalidità civile (€
107.074,78) così che a spettano € 588.573,54 (695.648,24 - Pt_1
107.074,7).
Null'altro va portato in detrazione, così come per quanto concerne la pagina 6 di 10 rendita capitalizzata per indennità di accompagnamento che secondo
INPS è pari a € 189.364,14 detraibili semmai dalle spese di assistenza che, come già detto, non sono oggetto di domanda.
In totale deve corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno € 1.249.350,52 (660.776,98 +
[...]
588.573,54) oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
aveva stipulato con la polizza assicurativa CP_1 Controparte_2
n. 300164004, per il verificarsi del rischio di lesioni personali involontariamente causate a terzi, con un massimale di € 475.000 e nei limiti di detto massimale la compagnia di assicurazione deve tenere indenne di quanto quest'ultimo è condannato a pagare a CP_1 Pt_1
a titolo di danno, per capitale e interessi.
Le spese di lite vengono di seguito regolate.
Nel rapporto fra e il primo va condannato a rifondere CP_1 Pt_1
al secondo le spese del primo e del presente grado, che si liquidano sul
decisum, rispettivamente, in € 21.600 (di cui € 3.900 per studio della controversia, € 2.700 per introduzione del giudizio, € 7.500 per l'attività
istruttoria, € 7.500 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, e in € 16.000 (di cui € 5.000 per studio della controversia, € 2.500 per introduzione del giudizio, € 8.500 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Nel rapporto fra e il primo non ha diritto CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 10 al rimborso delle spese c.d. di soccombenza, ex art. 1917, comma 1, c.c.,
poiché queste, avendo fondamento nel contratto di assicurazione,
incontrano il limite del massimale (Cass. n. 4275/2024), che nella fattispecie è completamente assorbito dall'ammontare del danno di cui ha diritto il danneggiato.
Quanto, invece, alle c.d. spese di resistenza, la Compagnia è tenuta a rifonderle all'assicurato. Va premesso che è nulla ex art. 1932 c.c. dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
(Cass. n. 21220/2022) la clausola n. 4.2 “Gestione della vertenza di danno e spese legali” di cui a pag. 49 del contratto di assicurazione,
laddove prevede che “la Società non riconosce, peraltro, spese incontrate
dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati…”. Parte_2
La clausola nulla è sostituita di diritto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
che disciplina le spese c.d. di resistenza le quali, rientrando nel genus
delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore, spettano all'assicurato anche in eccedenza rispetto al massimale e devono essere corrisposte dall'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, mentre qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato (ed è il caso presente) esse si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (Cass. n. 18076/2020).
Queste si liquidano in € 14.067,3 (€ 7.984,14 + € 6.083,16) oltre pagina 8 di 10 rimborso spese forfettarie e accessori di legge per il primo e il secondo grado, secondo la seguente proporzione [X = S x M : D] ove S sono le spese di lite che deve sostenere (€ 21.000 + € 16.000 = € 37.000), CP_1
M è il massimale di polizza (€ 475.000) e D l'ammontare del danno attribuito a (€ 1.249.350,52). CP_1
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/2021
[...]
pubblicata il 6.3.2021, in sua riforma, così provvede:
- condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 1.249.350,52 oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- dichiara che deve tenere indenne il proprio Controparte_2
assicurato, , per capitale e interessi, fino alla concorrenza Controparte_1
di € 475.000;
- condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado,
rispettivamente, € 21.600 ed € 16.000 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge per entrambi gli importi;
- condanna a pagare in favore di , a Controparte_2 Controparte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado,
pagina 9 di 10 rispettivamente € 7.984,14 + € 6.083,16 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai lesione personale
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile n. 441/2021 r.g. promossa
da
con l'avv. Aliverti Alberto Parte_1
APPELLANTE
contro
con l'avv. Ponte Valentina Controparte_1
APPELLATO
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
pagina 1 di 10 tempore, con l'avv. Lazzari Silvia
APPELLATA
In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, n. 427/2021 pubblicata il 6.3.2021
Conclusioni dell'appellante e degli appellati come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza parziale questa Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/2021 del 6.3.2021, accertava che il sinistro stradale dell'11.5.2011, in cui aveva riportato lesioni personali l'attore era ascrivibile per il 30 % al Parte_1
medesimo e per il 70% al convenuto , che al fine di Controparte_1
manleva aveva chiamato in causa costituitasi in Controparte_2
giudizio.
Seguiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo ed altra ordinanza per ottenere informazioni da INPS circa gli emolumenti eventualmente corrisposti a , trattandosi di infortunio in itinere. Pt_1
Non essendo stato raggiunto un accordo fra tutte le parti ed acquisite le informazioni dall'INPS, la causa, sulla base delle originarie conclusioni rassegnate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2024 una volta decorsi termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche.
pagina 2 di 10 Con la presente sentenza definitiva si procede alla liquidazione del danno e alla rifusione delle spese di lite.
Il danno biologico, epurato del danno morale non oggetto di domanda,
viene calcolato sulla base delle tabelle milanesi vigenti nell'attualità
(2024).
L'infortunato all'epoca dei fatti era sedicenne essendo nato il
22.1.1995.
Ha riportato, secondo c.t.u. medico legale effettuata in primo grado,
gravissime lesioni personali, consistenti in “Grave trauma cervicale con fratture multiple da C3 a C6 del midollo spinale con conseguente tetraplegia spastica”, per cui permangono postumi di invalidità
permanente per danno biologico nella misura del 90%, tenuto conto
“delle residue integre capacità mentali in termini cognitivi, relazionali e mnemonici e della grave tetra paresi spastica con totale incapacità di movimento, di difficoltà nella posizione seduta in carrozzina, di dipendenza completa in tutte le attività della vita quotidiana nonché delle problematiche respiratorie e delle vie urinarie illustrate …”.
L'invalidità temporanea è stata accertata al 100% per l'intero periodo di circa 3-4 mesi in cui il paziente ha subito ricoveri ospedalieri.
Dalla relazione del C.t.u. emerge che: durante la degenza nel reparto di Neurochirurgia nell'immediatezza del fatto, il paziente fu sottoposto a intervento chirurgico di “Artodresi C3-C6 per stabilizzazione vertebrale e pagina 3 di 10 sintesi delle fratture con innesto osseo prelevato dall'ala iliaca destra e sintetizzato con placca e viti”; nei giorni successivi si resero necessari,
per insufficienza respiratoria, intervento chirurgico di “Fibro-bronco-
scopia e successivamente di “Tracheo-stomia con applicazione di cannula per l'uso di ventilatore domiciliare”; negli anni successivi seguirono altri tre interventi “per applicazione, in regione addominale sinistra, di pompa al baclofene, farmaco miorilassante, per l'attenuazione degli spasmi muscolari”, per rimozione di placca e viti “ a causa di processo infettivo”,
per “cistectomia semplice più uretero-cutaneo-stomia trans-ileale”.
ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale Parte_1
biologico, con esclusione di quello morale, ma comprensivo di personalizzazione, e del danno patrimoniale (atto di citazione, pagg. 6 e
7).
Secondo tabelle il danno biologico da invalidità permanente è pari a €
793.448 da cui detrarre il 30% (€ 238.034,4) così che all'infortunato spettano € 555.413,6 (793.448 – 238.034,4).
Sempre secondo tabelle il danno biologico da inabilità temporanea,
tenuto conto di € 96 al giorno per 105 giorni, è pari a € 10.080 da cui detrarre il 30% (€ 3.024), così che all'infortunato spettano € 7.056.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento per la personalizzazione del danno, nulla essendo stato allegato circa specifiche ed eccezionali circostanze che rendano il danno di più grave di Pt_1
pagina 4 di 10 quello di persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. n.
23778/2014).
Complessivamente il danno biologico è pari a € 562.469,6 (555.413,6
+ 7.056). Su tale importo vanno calcolati gli interessi, previa devalutazione alla data del sinistro, sulle somme annualmente rivalutate.
Il totale ammonta a € 660.776,98.
Il danno patrimoniale, nella fattispecie, è rappresentato dalla sola perdita della capacità lavorativa, poiché non sono state indicate spese per assistenza o mediche in genere.
Il C.t.u. riferisce che all'epoca dei fatti era studente di Pt_1
ragioneria e poi ha conseguito il relativo diploma senza tuttavia mai avere accesso ad una professione poiché, “pur essendo integre le capacità
cognitive, la paralisi spastica completa degli arti superiori e inferiori non gli permette di svolgere alcun tipo di attività lavorativa”.
Il danno da perdita della capacità lavorativa va liquidato secondo un giudizio prognostico presuntivo che, in assenza di altri parametri, va calcolato sulla base del criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 codice assicurazioni, risultando per il diploma Pt_1
di ragioniere, successivamente conseguito, un successo personale ma privo di conseguenze sul piano reddituale.
Per la liquidazione di tale voce di danno occorre distinguere il danno patrimoniale passato da quello futuro, poiché mentre il primo, in quanto pagina 5 di 10 già maturato, è soggetto a rivalutazione monetaria più interessi, il secondo, invece, dovendo ancora maturare, deve essere calcolato mediante capitalizzazione.
Quello passato è calcolato in base al triplo della pensione sociale considerate 13 mensilità, moltiplicato per il numero di anni pari a quelli che fino ad oggi (2024) sarebbero stati lavorativi, che si reputano essere 9
se si considera che avrebbe potuto iniziare a lavorare all'età di Pt_1
vent'anni, nel 2015.
Il suo ammontare è di complessivi € 187.577,91 (534,41 x 3 = €
1.603,23 x 13 = € 20.841,99 x 9), da cui detrarre il 30% (€ 56.273,37),
così che all'infortunato devono riconoscersi € 131.304,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata, per totali € 271.360,95.
Il danno futuro è pari a complessivi € 606.124,66 (€ 534,41 x 3 = €
1.603,23 x 13 = € 20.841,99 x 29,0819 che è il coefficiente relativo a persona di 16 anni), da cui detrarre il 30% (€ 181.837,39), così che all'infortunato devono riconoscersi € 424.287,29.
Dal totale di € 695.648,24 (271.360,95 + 424.287,29) va dedotta la rendita capitalizzata di INPS per pensione di invalidità civile (€
107.074,78) così che a spettano € 588.573,54 (695.648,24 - Pt_1
107.074,7).
Null'altro va portato in detrazione, così come per quanto concerne la pagina 6 di 10 rendita capitalizzata per indennità di accompagnamento che secondo
INPS è pari a € 189.364,14 detraibili semmai dalle spese di assistenza che, come già detto, non sono oggetto di domanda.
In totale deve corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno € 1.249.350,52 (660.776,98 +
[...]
588.573,54) oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
aveva stipulato con la polizza assicurativa CP_1 Controparte_2
n. 300164004, per il verificarsi del rischio di lesioni personali involontariamente causate a terzi, con un massimale di € 475.000 e nei limiti di detto massimale la compagnia di assicurazione deve tenere indenne di quanto quest'ultimo è condannato a pagare a CP_1 Pt_1
a titolo di danno, per capitale e interessi.
Le spese di lite vengono di seguito regolate.
Nel rapporto fra e il primo va condannato a rifondere CP_1 Pt_1
al secondo le spese del primo e del presente grado, che si liquidano sul
decisum, rispettivamente, in € 21.600 (di cui € 3.900 per studio della controversia, € 2.700 per introduzione del giudizio, € 7.500 per l'attività
istruttoria, € 7.500 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, e in € 16.000 (di cui € 5.000 per studio della controversia, € 2.500 per introduzione del giudizio, € 8.500 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Nel rapporto fra e il primo non ha diritto CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 10 al rimborso delle spese c.d. di soccombenza, ex art. 1917, comma 1, c.c.,
poiché queste, avendo fondamento nel contratto di assicurazione,
incontrano il limite del massimale (Cass. n. 4275/2024), che nella fattispecie è completamente assorbito dall'ammontare del danno di cui ha diritto il danneggiato.
Quanto, invece, alle c.d. spese di resistenza, la Compagnia è tenuta a rifonderle all'assicurato. Va premesso che è nulla ex art. 1932 c.c. dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
(Cass. n. 21220/2022) la clausola n. 4.2 “Gestione della vertenza di danno e spese legali” di cui a pag. 49 del contratto di assicurazione,
laddove prevede che “la Società non riconosce, peraltro, spese incontrate
dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati…”. Parte_2
La clausola nulla è sostituita di diritto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
che disciplina le spese c.d. di resistenza le quali, rientrando nel genus
delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore, spettano all'assicurato anche in eccedenza rispetto al massimale e devono essere corrisposte dall'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, mentre qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato (ed è il caso presente) esse si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (Cass. n. 18076/2020).
Queste si liquidano in € 14.067,3 (€ 7.984,14 + € 6.083,16) oltre pagina 8 di 10 rimborso spese forfettarie e accessori di legge per il primo e il secondo grado, secondo la seguente proporzione [X = S x M : D] ove S sono le spese di lite che deve sostenere (€ 21.000 + € 16.000 = € 37.000), CP_1
M è il massimale di polizza (€ 475.000) e D l'ammontare del danno attribuito a (€ 1.249.350,52). CP_1
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/2021
[...]
pubblicata il 6.3.2021, in sua riforma, così provvede:
- condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 1.249.350,52 oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- dichiara che deve tenere indenne il proprio Controparte_2
assicurato, , per capitale e interessi, fino alla concorrenza Controparte_1
di € 475.000;
- condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado,
rispettivamente, € 21.600 ed € 16.000 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge per entrambi gli importi;
- condanna a pagare in favore di , a Controparte_2 Controparte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado,
pagina 9 di 10 rispettivamente € 7.984,14 + € 6.083,16 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 10 di 10