Ordinanza presidenziale 17 agosto 2019
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00354/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2007, proposto da
ES GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni e Massimo Cimarosto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Comune di Cavallino – Treporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Cavallino-Treporti prot. gen. 32046 del 26.1.2007, di diniego di permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in Via Riccardo Strass 7;
del decreto dirigenziale negativo di vincolo ambientale prot. grn.32046/01.03.1995;
del parere della Commissione Edilizia Integrata n. 64 del 2.5.2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
GI ES, proprietario di un immobile sito in Venezia Cavallino, via Riccardo Strass n. 7, consistente in un magazzino legnaia delle dimensioni di mt 7,00 x 3,95 identificato NCU foglio 37, part. 650, pertinenza dell'adiacente civile abitazione, con istanza prot. 32046 del 1.03.1995 ha chiesto al Comune il rilascio del provvedimento in sanatoria ex art. 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
La Commissione edilizia integrata (“CEI”), in sede di istruttoria procedimentale, ha espresso parere contrario n. 64 del 2.05.2006 in quanto il fabbricato <<per la posizione, la tipologia e l'uso di materiali impropri e precari altera negativamente il sito oggetto di tutela>>.
Con nota prot. n. 22259 del 4.07.2006 l'Amministrazione comunale ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sulla scorta del predetto parere.
Con provvedimento prot. 32046 del 26 gennaio 2007, il Comune resistente, ritenute le osservazioni presentate dal ricorrente non idonee a incidere sulle motivazioni del provvedimento negativo, ha respinto l’istanza di condono, sostanzialmente sulla scorta del parere contrario della CEI sopra ricordato.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, pertanto, ES OR ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 aprile 2007, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto, da un lato, non precisa per quali ragioni la posizione, la tipologia ed i materiali usati altererebbero negativamente il sito, peraltro, senza alcun riferimento in merito alle caratteristiche e agli aspetti meritevoli di tutela di detto sito e tenuto conto del fatto che il "posizionamento" del manufatto esulerebbe da qualsivoglia valutazione "ambientale"; dall’altro lato, il Comune, in violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non ha valutato in alcun modo le osservazioni presentate dal ricorrente, limitandosi ad affermare che queste <<non incidono sulle motivazioni del provvedimento negativo>>; in particolare, il Comune non avrebbe considerato che il ricorrente ha manifestato la propria volontà di eseguire lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e l'adeguamento del manufatto;
2. il provvedimento impugnato e gli atti ad esso presupposti si appalesano illegittimi anche per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, essendo stata condonata l’abitazione e non il manufatto oggetto di causa che della prima costituisce mera pertinenza;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo, per violazione del principio del giusto procedimento, anche in considerazione dell’estremo ritardo (12 anni dalla presentazione dell’istanza), con il quale il Comune resistente ha adottato il provvedimento di diniego, così peraltro creando una situazione di legittimo affidamento in capo al privato in ordine all’accoglimento dell’istanza, poi, illegittimamente disatteso;
4. essendo trascorsi più di due anni dalla domanda di rilascio della concessione, si sarebbe perfezionato il silenzio assenso di cui all’art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994;
5. i provvedimenti sarebbero illegittimi per disparità di trattamento in quanto nelle vicinanze insisterebbero dei manufatti simili per i quali il Comune ha rilasciato permesso di costruire in sanatoria.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul secondo motivo di ricorso.
La censura è infondata in quanto il manufatto in contestazione configura un immobile a sè stante, distinto dall’abitazione anche strutturalmente, il che giustifica il fatto che quest’ultima sia stata condonata a differenza del primo.
2. Sul terzo motivo di ricorso.
La violazione del termine di conclusione del procedimento può giustificare in astratto un’azione risarcitoria, ma non determina l’illegittimità del provvedimento non esaurendo il potere della P.A.; parimenti la lesione dell’affidamento può, al più, determinare una responsabilità della P.A., ma non viziare il diniego impugnato.
Va rammentato, infatti, l’insegnamento secondo il quale <<il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo" (così, ex multis , C. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4657)>>; e ciò in quanto <<un termine procedimentale non ha carattere perentorio (tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento) se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso>> (C. Stato, sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718).
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
3. Sul quarto motivo di ricorso.
Al riguardo, è sufficiente rammentare l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l’esistenza di un vincolo paesaggistico impedisce la formazione del silenzio assenso sul rilascio del titolo edilizio in sanatoria: quest’ultimo, infatti, presuppone necessariamente il conseguimento dei necessari atti di assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, il termine di 24 mesi decorrendo esclusivamente dall'emissione del parere favorevole dell’Autorità competente (in questo senso, si vedano, ex plurimis , C. Stato, sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2372; T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 01 settembre 2020, n. 626).
Stante il parere contrario della CEI il termine non è mai decorso, sicché il motivo dedotto deve essere respinto.
4. Sul quinto motivo di ricorso.
Al riguardo, è sufficiente rammentare l’insegnamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo il quale il vizio di contraddittorietà o disparità di trattamento <<non è predicabile per gli atti vincolati ( ex ceteris , C.d.S., sez. II, 1° luglio 2020, n. 4184), tra i quali vanno annoverati anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio ( ex aliis , C.d.S., sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6219) in relazione all'insussistenza di un presupposto legale di sanabilità delle opere abusive>> (C. Stato, sez. II, 16 novembre 2020, n. 7104).
5. Sul primo motivo di ricorso.
Va osservato, in linea generale, che l'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine a quali siano i concreti profili di incompatibilità del manufatto sottoposto al suo esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali non ritiene che le opere edilizie considerate non siano adeguate alle caratteristiche ambientali protette.
Ciò posto, questo Tribunale, in molteplici arresti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 431 e precedenti ivi citati), ha sottolineato come una data tipologia di manufatto abusivo possa avere un impatto assai diverso, a seconda del contesto in cui si colloca.
Più in dettaglio, ove l’opera vada a inserirsi nell’ambito del centro monumentale di Venezia, non sarà necessaria una motivazione particolarmente approfondita circa l’inadeguatezza dell’abuso rispetto al contesto monumentale della città storica, quantomeno se tale inadeguatezza sia ictu oculi percepibile: in questi casi, infatti, l’obbligo di motivazione potrà dirsi adeguatamente soddisfatto dal diniego di condono pur in forma sintetica, risultando le ragioni della determinazione amministrativa evidenti ed apprezzabili dal contesto.
A conclusioni diverse si dovrà, invece, pervenire per le opere abusive ubicate in contesti diversi dal centro monumentale di Venezia: in questi casi, infatti, non potendo percepirsi ictu oculi le ragioni di “inadeguatezza” dell’abuso rispetto al contesto, ai fini della legittimità del diniego di condono sarà, di regola, necessaria una specificazione concreta per dimostrare il contrasto dell’opera con il tutelato interesse paesaggistico-ambientale.
Proprio in relazione a taluni manufatti abusivi siti nel territorio del (nuovo) Comune di Cavallino-Treporti, questo Tribunale ha giudicato insufficiente - in alcuni recenti arresti (si veda tra le altre TAR Veneto, sez. II, 11 dicembre 2020, n. 1232) - la motivazione del diniego di sanatoria incentrata sulla tipologia della costruzione e/o sui materiali utilizzati nell’edificazione.
Nel caso in esame, dagli atti impugnati non si possono evincere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare il magazzino in questione, di modeste dimensioni, un’opera tale da comportare un’alterazione negativa del sito oggetto di tutela.
Da un lato, infatti, il riferimento all’uso di materiali “impropri” appare generico e non in grado di esplicitare le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego: invero, nulla viene specificato al fine di illustrare il contrasto del manufatto in questione con l’interesse tutelato, non precisandosi in cosa consista l’improprietà del materiale.
Parimenti inidoneo ad esplicitare le ragioni poste alla base delle determinazioni avversate è l’ermetico riferimento alla “posizione” e alla “tipologia” dei manufatti, non risultando contestualmente esplicitato come in concreto gli stessi conducano ad una valutazione sfavorevole.
Va invero richiamato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale è doveroso rendere intelligibili all'interessato le ragioni del ritenuto contrasto dell'opera con il paesaggio circostante, così da permettere, se del caso, l’adozione di eventuali accorgimenti volti a consentirne il recupero della compatibilità ambientale e paesaggistica (cfr. anche T.A.R. Veneto, nn. 671/2020, 825/2019 e precedenti ivi citati).
Pertanto, il motivo è fondato e deve essere accolto.
6. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni indicate e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia e la risalenza della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO