Ordinanza cautelare 18 marzo 2024
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2024, proposto da:
MI EI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tuorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CA OL, PE MO, LV LL, CO GI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento, comunicato con messaggio del Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito prot. n. M_D AB62BE8REG20230107123 del 4 dicembre 2023, notificato con nota del 12 dicembre 2023, con cui si notizia il ricorrente che la Commissione esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli ufficiali da ammettere alla frequenza del 27° Corso ISSMI ha provveduto a rivalutare i titoli del ricorrente e dei controinteressati secondo i criteri indicati dal giudice amministrativo e che, all’esito della rivalutazione, il ricorrente ha conseguito un punteggio inferiore rispetto ai controinteressati, e pertanto, fermo restando il conseguimento del master universitario di II livello in “Studi Internazionali Strategico Militari”, il titolo ISSMI rilasciato con riserva al ricorrente è da ritenersi annullato ai fini dell’articolo 751, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- del verbale con il quale la Commissione preposta ha adottato il provvedimento di esclusione di cui sopra;
- del decreto del Capo di Stato maggiore dell’Esercito del 6 novembre 2023, con il quale è stata disposta la rivalutazione del ricorrente ai fini della frequentazione del Corso ISSMI, consegnata con prot. n. M_D AB62BE8REG2024 0005660 del 19 gennaio 2024 a seguito di accesso agli atti;
- del verbale della Commissione esaminatrice del 21 novembre 2023, recante i nuovi criteri di valutazione dei titoli degli ufficiali per l’ammissione all’ISSMI, consegnato con prot. n. M_D AB62BE8REG2024 0005660 del 19 gennaio 2024 a seguito di acceso agli atti;
- del verbale della Commissione esaminatrice del 30 novembre 2023, relativo alla posizione del ricorrente, consegnato con prot. n. M_D AB62BE8REG2024 0005660 del 19 gennaio 2024 a seguito di acceso agli atti;
- dei provvedimenti o verbali con i quali è stato definito e concluso il procedimento e con cui sono stati individuati i militari vincitori ed ammessi al 24° Corso ISSMI e della graduatoria di tutti i vincitori della selezione ISSMI, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale del 16 luglio 2014;
- della graduatoria del 24° Corso ISSMI relativa al Corpo ingegneri, redatta con verbale del 30 novembre 2023, consegnata con prot. n. M_D AB62BE8REG2024 0005660 del 19 gennaio 2024 a seguito di acceso agli atti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa e ai cinque controinteressati indicati in epigrafe in data 7.2.2024 e poi depositato il 27.2.2024, l’ing. MI EI, Maggiore dell’Esercito Italiano del Ruolo Normale del Corpo Ingegneri, ha impugnato il provvedimento MD AB62BE8REG20230107123 del 4.12.2023 (notificato il 12.12.2023) con il quale, in asserita esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8976/2023 e della conforme sentenza di questa Sezione n. 14564/2022, “la Commissione esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli Ufficiali da ammettere alla frequenza del 27° Corso ISSMI ha provveduto a rivalutare i titoli del ricorrente e dei controinteressati secondo i criteri indicati dal giudice amministrativo.”.
Si legge nel provvedimento “de quo” che, all’esito della rivalutazione, “il ricorrente ha conseguito un punteggio inferiore rispetto ai controinteressati, pertanto, fermo restando il conseguimento del Master universitario di II livello in “Studi Internazionali Strategico Militari”, il titolo ISSMI rilasciato con riserva al Magg. MAFFEI è da ritenersi annullato ai fini dell’art. 751, comma 2, del d.lgs. 66/2010” (doc. 6 ric.).
2. Il provvedimento qui impugnato è stato preceduto da una articolata vicenda (con proiezione processuale) che ha visto l’Ufficiale inizialmente non ammesso al 24^ Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) per l’anno accademico 2021/2022.
Il provvedimento di esclusione dal Corso veniva impugnato dinnanzi a questo TAR con ricorso n. RG. 9884/2021 il quale veniva accolto con la sentenza n. 14564/2022 che ammetteva il ricorrente al 24^ Corso ISSMI con la seguente precisazione conformativa: “per effetto dell’accoglimento del ricorso introduttivo l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento, dovrà ammettere in via definitiva il ricorrente che, iscritto al 24^ Corso ISSMI nelle more della presente causa, ha poi utilmente completato l’intero percorso ai fini della definitiva attribuzione del ‘titolo ISSMI’ ”.
Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello il Ministero della Difesa (ricorso RG. n. 193/2023 Cons. Stato) il quale veniva respinto dal Consiglio di Stato, Sezione II, con sentenza n. 8976/2023 del 13.10.2023 recante il seguente dispositivo: “rigetta l'appello principale; dichiara improcedibile l’appello incidentale; condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese del presente grado di giurisdizione che si liquidano in complessivi € 4.000 oltre accessori di legge”.
In pendenza del giudizio predetto, avendo beneficiato dell’ammissione con riserva disposta in sede cautelare dal TAR con ordinanza n. 14564/2022 (resa nel corso della causa n. RG. 9884/2021), il Maggiore EI poteva completare il corso con il giudizio di ottimo (doc. 3 ric.) e, a seguito del rigetto dell’appello, in data 16/11/2022 otteneva dall’Amministrazione anche il formale “Attestato Issmi” datato 17/6/2022 (doc. 4 ric.), titolo che era autorizzato ad utilizzare in modo ufficiale nell’espletamento degli incarichi di servizio (cfr doc 5 ric.).
3. Il ricorrente ha però successivamente ricevuto la notifica del provvedimento oggi impugnato che, come sopra accennato, caduca il titolo ISSMI “già assegnato con riserva al Magg. MAFFEI”, il quale “è da ritenersi annullato ai fini dell’art. 751, comma 2, del D.Lgs. 66/2010”.
4. A seguito dell’accesso agli atti il ricorrente ha potuto leggere i verbali della Commissione esaminatrice per la selezione degli Ufficiali da ammettere al 27^ Corso ISSMI, la quale, istituita con decreto del Capo dello SME del 6.11.2023, è stata incaricata di occuparsi anche della rivalutazione della posizione del Magg. EI, unitamente a quella degli altri quattro colleghi del Corpo Ingegneri che lo hanno superato nella graduatoria relativa al 24^ Corso ISSMI.
La determinazione di rivalutare il ricorrente è essenzialmente motivata in ragione della necessità di dare esecuzione al giudicato formatosi sul pregresso ricorso del Maggiore EI, tenuto conto, nella prospettiva dell’Amministrazione, del fatto che le due sentenze menzionate, avendo accertato l’illegittimità dei criteri applicati nella selezione per il 24^ ISSMI, avrebbero imposto al Ministero di procedere alla rivalutazione dell’Ufficiale ricorrente e dei controinteressati collocati in posizione migliore “secondo parametri che tengano conto delle indicazioni fornite dalle citate sentenze del Consiglio di Stato, al fine di verificare, mediante una prova di resistenza, se i ricorrenti, valutati secondo i criteri indicati dal giudice amministrativo, conseguono un punteggio utile per l'ammissione ai rispettivi corsi ISSMI.” (l’uso del plurale ad indicare “i ricorrenti” dipende dal fatto che parallelo ricorso, analogo a quello del ricorrente, era stato proposto da altro Ufficiale, partecipante alla procedura selettiva per il 22^ Corso ISSMI, gravame accolto anche in quel caso con distinta sentenza di questo TAR).
Dall’accesso agli atti, parte ricorrente ha anche potuto appurare che:
1) con verbale del 21/11/2023 la Commissione esaminatrice aveva ideato nuovi criteri di valutazione per l’ammissione al Corso ISSMI, diversi da quelli originariamente previsti dal bando di concorso per il 24^ Corso, poi applicati solo al ricorrente ed ai quattro controinteressati rivalutati (ufficiali del Corpo Ingegneri, v. doc. 9 ric.);
2) con verbale del 30/11/2023 la stessa Commissione esaminatrice stabiliva che dalla sommatoria dei punteggi applicati, anche in base ai nuovi criteri il ricorrente non si collocava in posizione utile.
Il riesame si è dunque svolto e, all’esito di tale rinnovata (anche nei criteri) disanima, l’odierno istante è risultato nuovamente non idoneo.
Di qui l’annullamento del titolo ISSMI concesso al ricorrente a seguito del positivo esito del Corso, al quale, sottolinea l’Amministrazione, egli era stato ammesso solo “con riserva” in forza del “dictum” cautelare (la già menzionata ordinanza della Sezione n. 14564/2022 resa nel corso della causa n. RG. 9884/2021).
5. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, con il ricorso oggi in disamina, cinque ordini di motivi, così rubricati:
I) Violazione del giudicato formatosi sulla decisione contenuta nella sentenza n. 14564/22 del TAR Lazio confermata dalla sentenza n. 8976/2023 del Consiglio di Stato. Violazione dell’art. 2909 cod. civ. Nullità dei provvedimenti emessi. Violazione e mancata applicazione art. 21-septies della legge n. 241/1990.
II) Eccesso di potere. Violazione ed errata applicazione dell’art 97 Cost. e dei principi di imparzialità, equità, trasparenza e buon andamento della p.A. Irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, sviamento di potere. Violazione del bando di concorso quale lex specialis.
III) Violazione ed errata applicazione del D.M. del 16.7.2014 art. 5 comma a) Eccesso di potere disparità di trattamento. Violazione art. 3 Cost.;
IV) Violazione ed errata applicazione art 5 comma 7 DM 16/7/2014. Errata applicazione dell’art. 1067 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare). Errore nei presupposti e di calcolo. Disparità di trattamento. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere.
V) Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione art. 3 Cost.
Mentre con il primo motivo parte ricorrente deduce la nullità del provvedimento di riesame per violazione del giudicato, azionando “in parte qua” il rimedio di cui all’art. 114, comma 4, lett. b), laddove prevede che, in sede di ottemperanza al giudicato, il Giudice, in caso di accoglimento del ricorso, “dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato” , i restanti quattro motivi di gravame investono, invece, sotto vari profili, l’illegittimità del riesercizio del potere effettuato dalla Commissione, appositamente incaricata dallo Stato Maggiore dell’Esercito di dare effettiva esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 14564/2022, integralmente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8976/2023.
L’Amministrazione, infatti, muove dal presupposto che il giudicato, avendo investito l’illegittimità dei criteri originariamente applicati dalla Commissione per l’accesso al 24^ Corso ISSMI, imponeva la rimodulazione di alcuni criteri ed il riesame dei partecipanti (di fatto limitato alla sola aliquota degli appartenenti al Ruolo Ingegneri).
I motivi successivi al primo si riferiscono, in effetti: (II) all’avere la Commissione illegittimamente elaborato nuovi criteri “ad hoc” diversi da quelli previsti a suo tempo per il 24^ ISSMI, tradendo la “lex specialis” a suo tempo dettata per quest’ultimo e violando la “par condicio”, data la conoscenza “ex ante” degli Ufficiali e delle carriere da rivalutare; (III) all’avere la Commissione valorizzato “ex novo”, tra i titoli “di studio”, anche l’abilitazione professionale, in realtà mai contemplata da alcuna norma in materia di selezioni ISSMI; (IV) alle modalità di calcolo e ponderazione del punteggio riferito al risultato ottenuto nella procedura per l’avanzamento al grado di maggiore; (V) all’inspiegabile pretermissione della valutazione del periodo di comando svolto dall’Ufficiale ricorrente nel Corpo Ingegneri.
6. La sintetica esposizione dei motivi sopra enumerati ed il loro raffronto dimostrano, ad avviso di questo Collegio, il carattere oggettivamente subordinato dei motivi dal II al V rispetto al primo motivo il quale, per il suo carattere assorbente, assume implicitamente il ruolo di motivo principale in quanto si fonda sull’affermazione di un vincolo, a carico dell’Amministrazione, alla ammissione in via definitiva del ricorrente al 24^ Corso ISMMI (nelle more completato con successo) con definitivo consolidamento del titolo conseguito.
Ne consegue che l’accoglimento del motivo sub I rende superflua, per carenza di interesse, la disamina dei motivi restanti i quali, come detto, si riferiscono ad una attività valutativa che, ove si ritengano fondate le ragioni sottese alla denuncia di violazione del giudicato, non si sarebbe in radice dovuta svolgere.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa deducendo la legittimità della riedizione del potere operata dall’Amministrazione che a ciò sarebbe stata obbligata dal contenuto sostanziale del giudicato (formatosi, invero, sulla illegittimità di alcuni dei criteri applicati nella valutazione).
7. Tutto ciò chiarito (anche in ordine alla graduazione logico-giuridica dei motivi di gravame) e passando ora all’esame del primo motivo, il Collegio ritiene fondata la censura proposta dal Magg. EI.
La sentenza di questo TAR n. 14564/22 non si è limitata, infatti, ad annullare l’esclusione del ricorrente dal 24^ Corso ISSMI ma ha chiaramente determinato, altresì, un preciso vincolo conformativo che è stato imposto al Ministero della Difesa, laddove, al par. 8, si afferma che “per effetto dell’accoglimento del ricorso introduttivo l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento, dovrà ammettere in via definitiva il ricorrente che, iscritto al 24^ Corso ISSMI nelle more della presente causa, ha poi utilmente completato l’intero percorso ai fini della definitiva attribuzione del “titolo ISSMI”.
Come esposto dalla superiore narrativa il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8976/2023, ha dato piena conferma alla sentenza di questa Sezione non avendo stabilito, né in dispositivo né nella motivazione, la riedizione del potere (quest’ultima con nettezza esclusa dalla pronuncia di prime cure).
Non solo.
In parte qua la pronuncia di prime cure non è stata neanche oggetto di puntuale impugnazione da parte dell’Amministrazione appellante che - laddove avesse ritenuto erroneo quanto statuito in primo grado (nel senso che la tipologia di vizio accertata, in quanto afferente alla illegittimità del criterio di valutazione, non avrebbe assicurato al ricorrente il “bene della vita” finale ma soltanto l’ utilitas strumentale, consistente nella riapertura “ora per allora” della valutazione di ammissione al 24^ ISSMI) - avrebbe dovuto proporre una puntuale censura al riguardo atteso che l’obbligo di “ ammettere in via definitiva il ricorrente che, iscritto al 24^ Corso ISSMI nelle more della presente causa, ha poi utilmente completamento l’intero percorso ai fini della definitiva attribuzione del titolo ISSMI.”, oltre ad essere chiaramente scolpito nel citato par. 8 della sentenza di questa Sezione, deve ritenersi parte integrante dello stesso dispositivo laddove dichiara di accogliere il ricorso “nei termini e limiti di cui in motivazione”.
In ogni caso la sentenza di secondo grado passata in giudicato, come sottolineato da parte ricorrente, non prevede, a sua volta, alcuna rivalutazione ma dispone il mero rigetto dell’impugnazione.
Ricorre quindi l’ipotesi di cui all’art. 113, comma 1, secondo periodo, c.p.a., laddove stabilisce che, in materia di giudizio di ottemperanza, “la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”.
Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso appare fondato in quanto si ha violazione del giudicato, oltre che nel caso in cui il nuovo atto emanato dall’Amministrazione riproduca i medesimi vizi già censurati con successo, anche nella fattispecie (che qui ricorre) in cui la nuova determinazione amministrativa si ponga in contrasto con una precisa e puntuale prescrizione proveniente dalla precedente statuizione del giudice; mentre si configura la fattispecie dell’elusione del giudicato laddove l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tenda sostanzialmente ad aggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del precedente annullamento (v. ex multis, TAR Lazio, Sez. I, 3 luglio 2023, n. 11050; Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2011, n.1415; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348).
Ritiene il Collegio che la riapertura, voluta da parte resistente, di una fase valutativa, poi sfociata nel provvedimento del 12.12.2023 (meglio in epigrafe indicato) di annullamento del titolo ISSMI “rilasciato con riserva”, si ponga in frontale contrasto con la precisa e puntuale prescrizione proveniente dalla precedente statuizione del giudice secondo la quale, a seguito dell’annullamento, l’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere in via definitiva il ricorrente al 24^ Corso ISSMI che, peraltro, nelle more della causa, era stato completato con successo.
La sentenza, in altri termini, ha configurato il consolidamento del titolo e la definitiva acquisizione di esso alla sfera giuridica dell’Ufficiale ricorrente.
Giova ribadire che le contestazioni alla sentenza di questo Tar Lazio, nella parte in cui ha disposto l’ammissione definitiva del ricorrente, andavano sollevate dalla parte interessata con l’appello e non possono essere più dedotte in questa sede.
Ne consegue che il provvedimento di annullamento del titolo ISSMI e tutti gli atti presupposti e conseguenti, sono nulli atteso che, ai sensi dell’articolo 21-septies della L. n. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato è nullo.
Da ciò consegue il recupero della piena efficacia, senza soluzione di continuità, del titolo ISSMI in capo al ricorrente, a partire dal momento del suo conseguimento al termine del Corso positivamente concluso.
8. L’accoglimento del primo motivo di gravame - con declaratoria di nullità dell’atto impugnato per violazione del giudicato - determina assorbimento, per difetto di interesse, dei restanti motivi proposti a supporto della distinta domanda di annullamento degli atti scaturiti dalla riedizione del potere.
Non costituisce ostacolo alla pronuncia il fatto che l’ actio judicati sia stata proposta nella presente sede con il rito ordinario, contestualmente alla formulazione (in via ontologicamente subordinata) della domanda di annullamento per i motivi di legittimità articolati sub II, III, IV e V.
Si rammenta infatti che ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, “quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.”; ed inoltre, “ove ne sussistano i presupposti processuali, tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l’art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 cpa” (vedi anche Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8050).
Per quanto sopra esposto il motivo afferente alla violazione del giudicato ad opera del nuovo provvedimento è da ritenere fondato e, pertanto, questo Collegio è abilitato a dichiararne la nullità, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei restanti motivi (volti a sollecitare un giudizio sulla illegittimità della nuova valutazione gravata).
9. L’accoglimento del gravame comporta la condanna alla refusione delle spese a carico di parte resistente, nella misura indicata in dispositivo, da corrispondere all’Avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità ex art. 113, comma 4, lett. b), c.p.a. degli atti in epigrafe indicati.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, il tutto da corrispondere direttamente all’Avv. Luigi Tuorto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO