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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 8148/2024 RGL, promossa
D A rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Roberto Croce e Luciano Romeo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via P.pe di Villafranca n. 10, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dagli avv.ti Alessandro Nicolodi ed Elisa Morici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Siracusa n. 10, giusta procura in atti.
- resistente -
E
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione cartella esattoriale
All'esito del deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
1 ❖ Dichiara la contumacia di CP_2
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 la società ricorrente, come in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la carella esattoriale n. 29620240017815234000, notificata a mezzo pec in data 26.04.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 135,88 a titolo di omesso pagamento di contribuiti previdenziali per l'anno
2019.
La società ricorrente, a sostegno del ricorso, deduceva:
- d'essere stata costituita il 27.12.2016 dalla fusione mediante incorporazione della società ella società CP_3 CP_4
- che tanto la quanto la erano società di professionisti, CP_3 CP_4
che hanno sempre esclusivamente svolto la seguente attività: “Studi, prove ed analisi di carattere geologico, geomorfologico, geotecnico, geochimico, geofisico e geognostico”, identica attività a quella svolta dall'opponente la cui compagine sociale
è sempre stata esclusivamente costituita da dottori geologi e biologi, tutti iscritti nei rispettivi albi professionali;
- che già questo tribunale si era espresso sul punto, relativamente ad annualità precedenti, accogliendo l'opposizione.
Costituendosi in giudizio l'ente previdenziale contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, in primis, rilevando che oggetto della cartella impugnata erano le sanzioni per inosservanza di obblighi previdenziali relativi all'omessa comunicazione annuale obbligatoria del volume di affari complessivo e non anche la contribuzione integrativa (mai addebitata) in quanto “[..] l'attuale sistema contabile della non Pt_2
individua specificamente le sanzioni per le mere omissioni dichiarative, ma le indica come sanzioni sul contributo integrativo per i professionisti non iscritti e per le società di ingegneria”.
Nel merito rivendicava la legittimità del proprio operato sotto diversi profili:
2 - la società ricorrente era tenuta alla registrazione presso , alla luce delle CP_1
attività sicuramente di carattere ingegneristico previste nell'oggetto sociale indicato nella visura, perché anche in assenza di figure professionali specifiche non era possibile ipotizzare un esonero dal versamento della contribuzione correlata al concreto esercizio di attività professionali di ingegneria o architettura, stante la puntuale regolamentazione al riguardo che prevede che anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il 31 ottobre di ogni anno, il volume di affari complessivo CP_1 nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di;
CP_1
- l'erroneità della difesa di parte ricorrente laddove ancora l'obbligo di iscrizione ad e di versamento della contribuzione alla circostanza necessaria che la CP_1
prestazione professionale sia svolta solo da soggetti soci iscritti all'albo degli ingegneri ed e architetti;
ciò in quanto “ la società tra professionisti (che nulla ha a che vedere con la presente fattispecie), [..] può infatti essere sì costituita come società di capitali, ma l'atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci nonché criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (v. L. 12 novembre 2011 n.183 art 10). Cosa che, verificando gli oggetti sociali in parola, si vede chiaramente che non è. Né è vero [..] che, ai fini dell'immatricolazione di una società di ingegneria nei registri allo scopo esistenti presso , l'attività CP_1 debba per forza essere svolta dai soci e per di più iscritti all'albo”.
Pur ritualmente evocato in giudizio l'ente riscossore non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 13 giugno 2025, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti,
è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto, va dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5
La questione controversa, nel caso in scrutinio è, in buona sostanza, l'attribuibilità alla società opponente della qualifica di “società di ingegneria” che legittimerebbe i
3 conseguenziali obblighi nei confronti di , in assenza di figure professionali CP_1 specifiche (ingegneri, architetti).
Sul punto appare opportuno inquadrare la fattispecie in esame nella cornice normativa e regolamentare di riferimento.
Ai sensi dello Statuto Inarcassa e del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa
(RGP) le società di ingegneria hanno, oltre all'obbligo di registrarsi presso la anche Pt_2 quello di rendere le dichiarazioni reddituali annuali e di versare la contribuzione, se dovuta.
In particolare, l'art. 36.1 dello Statuto prevede che “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e architetti dovranno comunicare tramite CP_6
, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale
[...] dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…).Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di CP_1
cui sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa CP_1
alle prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…)”.
Secondo l'art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…). Le
Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed
a versarne il relativo ammontare ad ”. CP_1
Altresì l'art.
2.1. RGP prevede che “[..] Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il CP_1 termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a
4 contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche CP_1 se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.”
Inoltre, l'art.
5.2 RGP dispone che “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad .” CP_1
Tale normativa impone, quindi, alle società di ingegneria di registrarsi presso e di presentare annualmente la dichiarazione dei volumi d'affari Iva, prodotti CP_1 nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale, nonché al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.
Ai sensi del RGP la dichiarazione annuale ad deve essere effettuata CP_1
anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di . CP_1
Ciò premesso, secondo la prospettazione della società ricorrente, quest'ultima non sarebbe stata obbligata a tale inadempimento, non sussistendo nei suoi confronti un obbligo di registrazione presso l'ente previdenziale convenuto.
Orbene, pur consapevole di pronunce emesse da questo tribunale e anche da questo giudice che sposavano la tesi della società ricorrente, non può non tenersi conto della recentissima sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo che ha riformato la sentenza n. 3431/2022 richiamata da Parte_1
della quale, mutando il proprio precedente orientamento, si condividono le
[...]
motivazioni che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con tale pronuncia (Sent. n. 469/2025 del 29/05/2025) la locale Corte d'appello ha infatti puntualizzato: «[..] la posizione della società è che nella sussistenza dei requisiti oggettivi per la classificazione come società di ingegneria, l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione postulasse l'effettivo esercizio di attività nel campo degli appalti di lavori pubblici, cui si ricollegava la necessaria presenza di un ingegnere o di un architetto. Tale argomento prova troppo. Risulta per tabulas che la e prima di lei la Parte_1
5 costituivano sodalizi la cui forma giuridica - società di Parte_3 capitali - ed il cui oggetto sociale – esteso anche alle attività tipicamente ingegneristiche quali progettazioni di lavori edili, stradali o idraulici , studi e valutazioni di impatto ambientale (cfr. Visura) – rispondeva pienamente ai requisiti contemplati dal codice degli appalti ai fini della classificazione quale società di ingegneria. La normativa pubblicistica
(art. 90 D. Lgs n. 163/2006 nella formulazione ratione temporis applicabile ) escludeva la necessità che della compagine sociale della società di ingegneria facessero parte soggetti appartenenti alla categoria professionale limitandosi a prevedere l'insorgere della complanare obbligazione contributiva in capo ai soggetti concretamente operanti nell'attività di progettazione secondo i rispettivi ordinamenti professionali e che laddove la società fosse affidataria di servizi nel settore dei pubblici appalti solo in questo caso dovesse dotarsi di almeno un direttore tecnico munito di laurea in ingegneria o architettura le cui prestazioni sarebbero state autonomamente soggette ai relativi obblighi contributivi.
Orbene, sostenere che l'iscrizione alla per le società di ingegneria configuri una CP_1
obbligazione eventuale affidata al concreto atteggiarsi dell'attività secondo che la stessa divenga affidataria o meno di incarichi nel settore dei lavori pubblici appare una interpretazione che contraddice l'astrattezza del regolamento previdenziale e la portata generale della norma che tale obbligo impone a prescindere dalla attività effettivamente svolta. Né appare idoneo a sorreggere la tesi della società l'argomento che discende dalla incompatibilità con la iscrizione ad altra Cassa di previdenza, la concorrenza della quale non può precludere sic et simpliciter l'insorgere della diversa obbligazione previdenziale.
D'altra parte, come emergente dalla stessa articolazione statutaria, l'inquadramento della società di ingegneria tra le società di capitali ammette la possibilità che il sodalizio sia composto da soli soci di capitale non necessariamente professionisti riconnettendosi comunque a tale condizione soggettiva la nascita dell'obbligo di iscrizione alla e del Pt_2
connesso dovere di comunicazione dei dati reddituali anche se negativi. [..] con riferimento alla contestata esistenza di un provvedimento specifico di iscrizione alla , Pt_2 quest'ultima ha documentato la notificazione in data 22/12/2015 del provvedimento con il quale la società è stata iscritta d'ufficio alla . Con riferimento al supposto CP_3 CP_1 effetto liberatorio riconducibile ai versamenti contributivi effettuati all'altra gestione
6 previdenziale, è troncante il rilievo che la pretesa esercitata dalla afferisce ad un Pt_2 inadempimento formale che non implica l'insorgere di un obbligo contributivo vero e proprio».
In termini conclusi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti attesa la novità della questione ed i suoi aspetti di controvertibilità.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 13 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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