Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 17/11/2023, n. 17169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17169 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 17169/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09880/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9880 del 2013, proposto da
IA MA, GI EL, GA EL, IC EL, AN EL, CO EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Manna, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Comune di San Vittore del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Soc La Dispensa Piccola Società Cooperativa a r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della concessione edilizia n. 08/96 rilasciata ai sensi dell'art. 9 lett. a) l. n. 10/77 e della successiva concessione edilizia in sanatoria n. 2/03 rilasciate alla società controinteressata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della concessione edilizia n. 08/1996, rilasciata dal Comune di San Vittore del Lazio in data 6/8/1996, prot. n. 3954, in favore della Cooperativa “S.A.P.A.” Società agricola di Produzioni Agrozootecniche a r.l., oggi denominata “La Dispensa” Piccola Società Cooperativa a r.l.;
- né il Comune né la controinteressata si sono costituiti in giudizio;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 ottobre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione, previo avviso al difensore di parte, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità, rappresentato dal mancato deposito delle cartoline di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle quali il ricorso è stato spedito per la notifica;
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 45, co. 3, secondo periodo, cod. proc. amm. [“ La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 (i.e., deposito del ricorso non ancora pervenuto al destinatario) è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate ”], come rilevato ex officio dal Collegio nel corso dell’udienza di trattazione, con avviso trascritto a verbale;
- parte ricorrente, infatti, non ha provveduto, entro il termine dell’udienza (e dunque entro il passaggio in decisione), a depositare in giudizio la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti delle controparti;
- agli atti del fascicolo del presente giudizio, infatti, risulta depositata unicamente la prova della spedizione del ricorso tramite raccomandate postali (racc. a/r n. 76597481929-7 e 76597481930-9), mentre le relative cartoline di ricevimento risultano depositate in data 20 ottobre 2023 alle h 12:22:52, e dunque dopo che la causa è passata in decisione, essendosi l’udienza conclusa alle h 12.00, come risulta dal relativo verbale;
- tale circostanza, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, determina l’inammissibilità del ricorso (sul punto cfr. ex multis , Consiglio di Stato, 8.11.2022, n. 9797; Consiglio di Stato, 2.5.2016 n.1678; Tar Roma, 18.11.2022, n.15336; Tar Catanzaro, 30.1.2023, n.133; v., in ambito civile, Cass., 22.12.2020, n.29266);
- come recentemente ribadito da questo Tribunale, infatti, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento al più tardi entro il passaggio in decisione, unitamente alla mancata costituzione in giudizio dei soggetti intimati, implica la mancanza di prova in ordine alla costituzione del rapporto processuale, di cui il giudice deve accertare d’ufficio l’integrità, in ossequio ad un principio di ordine pubblico processuale indisponibile dalla parte privata (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II S, 9 ottobre 2023, n. 14916);
- conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 45, co. 3, secondo periodo, cod. proc. amm.;
- nulla si dispone sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di San Vittore del Lazio e della controinteressata Società “La Dispensa” Piccola Società Cooperativa a r.l.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni specificate in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO