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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2024
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna Varner
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Andy Rossi
resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con istanza datata 31 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 31 marzo 2009 nel Comune di Puerto Tejada Controparte_1
(Colombia), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sover (TN), Parte II, Serie C, N. 2, Anno 2009, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 23 novembre 2010, Persona_1
minorenne ed attualmente residente con il padre in Strada dei Brochi n. 14 a Sover -, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della figlia
, con collocazione prevalente presso il padre, un protocollo di visite madre-figlia come da Per_1
calendario in atti, e le spese di mantenimento ordinario e straordinario della minore a carico del padre con possibilità per la madre di continuare ad acquistare i beni necessari per la figlia secondo le sue disponibilità economiche.
A sostegno della domanda la sig.ra ha dedotto che il protocollo di visite stabilito in Parte_1
sede di separazione è stato correttamente rispettato, con buoni risultati in termini di vicinanza e intimità con la figlia , e che ella non può contribuire al mantenimento della minore in quanto Per_1
non svolge attività lavorativa, se non saltuariamente, e non possiede risparmi né beni immobili o mobili registrati, ragion per cui intende continuare a provvedere ai bisogni della minore in via diretta come fatto sinora.
La parte ricorrente ha dato atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 741/2018 di data 23 gennaio 2018, pubblicato il 12 febbraio 2018, con udienza innanzi al Presidente di data 21 dicembre 2017, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto esposto in ricorso. Il sig. ha chiesto pronunciarsi CP_1
sentenza parziale sullo status e disporsi: l'affidamento esclusivo della minore al padre determinando le modalità di frequentazione di con la madre;
i provvedimenti ritenuti più opportuni Persona_1
ex artt. 473bis 69 e 473bis 70 c.p.c. nei confronti della ricorrente;
un contributo al mantenimento della minore a carico della sig.ra In caso di affidamento condiviso, egli ha chiesto Parte_1
disporsi il collocamento della figlia presso il padre e regolare il diritto di visita della madre con la presenza dei servizi sociali, prevedendo un contributo al mantenimento della minore a carico della sig.ra . Parte_1
La parte resistente ha rappresentato che la sig.ra si è allontanata dalla casa familiare in Parte_1
data 4 gennaio 2015 abbandonando il marito, la loro figlia e la figlia Persona_2 [...]
, e che per tale motivo, a seguito di denuncia-querela, è stata condannata alla Persona_3 pena di € 200,00 per il delitto di cui all'art. 570 co. 1 c.p..
Il sig. ha dato atto che, in sede di prima udienza nel procedimento di separazione tra le parti, il CP_1
Giudice ha disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della minore al padre con residenza principale presso la nonna paterna ed il deposito di una relazione dei servizi sociali sulle condizioni di vita di e sulle modalità e il diritto di vista della madre, al fine di favorire un riavvicinamento. Per_1
La parte resistente ha dedotto che i servizi sociali hanno attivato uno spazio neutro finalizzato ad una graduale ripresa delle visite madre-figlia ma che non si è mai riusciti ad adottare un regime di frequentazione libera a causa dei comportamenti inadeguati della madre e della sua instabilità lavorativa e abitativa, che hanno portato anche alla sospensione degli incontri;
egli ha dato atto che neanche a seguito del decreto di omologa della separazione è potuto avvenire un riavvicinamento tra madre e figlia, atteso che la sig.ra è dedita all'alcol e alle feste, non manifesta forme Parte_1
di affetto e attenzione verso la minore e, anzi, assume comportamenti aggressivi e conflittuali che ne turbano la pace e la tranquillità. Il sig. ha negato, dunque, la presunta esistenza di intimità e CP_1
confidenza tra la figlia e la sig.ra affermando che le assistenti sociali e la nonna paterna Parte_1
hanno sopperito alla mancanza della figura materna.
Il resistente ha rappresentato di essersi sempre occupato del mantenimento ordinario e straordinario della minore in quanto la madre non ha mai contribuito a tali spese.
Il sig. ha dato atto di essere un artigiano nel settore edile, di essere titolare di alcuni fondi in CP_1
proprietà esclusiva e in comproprietà, di godere del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione su altri beni (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di possedere un'autovettura.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 23 luglio 2024 le parti sono state ascoltate in ordine al rapporto con la minore e alle attività lavorative svolte, dando atto che il 16 luglio 2024 la sig.ra ha iniziato a lavorare Parte_1 con uno stipendio di € 1.036,00 lordi;
all'esito, il Giudice ha confermato le condizioni di cui alla separazione e, ritenuta la necessità di acquisire informazioni, ha chiesto al servizio sociale territorialmente competente di presentare una relazione sul nucleo familiare ed in particolare sul rapporto tra i genitori e tra ciascun genitore e . Persona_1
In data 14 ottobre 2024 è stata depositata la relazione del servizio sociale territorialmente competente.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta richiamandosi ai propri scritti difensivi;
il resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status domandando, altresì, che nelle more del procedimento si disponga a carico della sig.ra l'obbligo di versare un contributo al Parte_1 mantenimento della figlia almeno dell'importo di € 100,00 mensili.
Con istanza congiunta depositata in data 10 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno domandato l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Colombia a Puerto Tejada in data
31.03.2009, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sover al n. 2 parte 2 serie
C anno 2009; B. La minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la residenza paterna in Sover
(Tn) Frazione Piscine Strada dei Brochi n. 14;
C. Disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_2 Controparte_1
D. La madre potrà sentire telefonicamente quotidianamente e farle visita almeno una volta Per_1
alla settimana, previo preavviso al padre;
la figlia potrà recarsi presso il domicilio materno ogni qualvolta ne manifesterà il desiderio, previo accordo tra i due genitori in ordine all'orario, prevedendo altresì la possibilità di pernotto, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa;
E. la madre potrà continuare a partecipare al compleanno di , contribuendo anche ai Per_1
preparativi;
F. rispetto alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori concorderanno preventivamente i modi ed i tempi al fine di garantire alla figlia la frequentazione con la madre durante tali periodi festivi, così come durante il periodo estivo di sospensione scolastica, in modo da garantire in ogni caso il pieno esercizio in capo alla madre del proprio ruolo genitoriale;
G. considerata la situazione reddituale attuale della madre, il padre continuerà a sopportare in via esclusiva l'onere di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, collocata in via prevalente presso di sé;
H. la madre continuerà ad acquistare per la figlia minore i beni che si renderanno necessari per la stessa, secondo le proprie disponibilità economiche;
I. il padre presta fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta
d'identità valida per l'espatrio della madre e della figlia minore”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale, in data 21 dicembre 2017 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 741/2018 di questo Tribunale di data 23 gennaio 2018, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore Persona_2
corrispondenti al suo interesse morale e materiale, anche alla luce di quanto emerge dalla relazione del servizio sociale depositata in atti (in data 14 ottobre 2024). In particolare, va considerato, da un lato, che il padre rappresenta ad oggi il punto di riferimento per (“Il sig. è un Per_1 CP_1
padre presente e attento e riconosce in lui la figura di riferimento, si fida e grazie a lui si Per_1 sente al sicuro”), dall'altro lato, che “Il rapporto con la mamma continua ad essere discontinuo e fragile” e che “Il sig. riferisce che con la signora è “molto difficile riuscire a CP_1 Pt_1 parlare” (…)”, di talché l'affidamento esclusivo di al padre risulta, in concreto, Per_1
corrispondente al preminente interesse della minore, così come la regolamentazione delle visite tra madre e figlia concordata dalle parti. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in data 31 marzo 2009 nel Comune di Puerto Tejada (Colombia), trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Sover (TN), Parte II, Serie C, N. 2, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui all'istanza congiunta depositata in data 10 aprile 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2024
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna Varner
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Andy Rossi
resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con istanza datata 31 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 31 marzo 2009 nel Comune di Puerto Tejada Controparte_1
(Colombia), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sover (TN), Parte II, Serie C, N. 2, Anno 2009, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 23 novembre 2010, Persona_1
minorenne ed attualmente residente con il padre in Strada dei Brochi n. 14 a Sover -, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della figlia
, con collocazione prevalente presso il padre, un protocollo di visite madre-figlia come da Per_1
calendario in atti, e le spese di mantenimento ordinario e straordinario della minore a carico del padre con possibilità per la madre di continuare ad acquistare i beni necessari per la figlia secondo le sue disponibilità economiche.
A sostegno della domanda la sig.ra ha dedotto che il protocollo di visite stabilito in Parte_1
sede di separazione è stato correttamente rispettato, con buoni risultati in termini di vicinanza e intimità con la figlia , e che ella non può contribuire al mantenimento della minore in quanto Per_1
non svolge attività lavorativa, se non saltuariamente, e non possiede risparmi né beni immobili o mobili registrati, ragion per cui intende continuare a provvedere ai bisogni della minore in via diretta come fatto sinora.
La parte ricorrente ha dato atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 741/2018 di data 23 gennaio 2018, pubblicato il 12 febbraio 2018, con udienza innanzi al Presidente di data 21 dicembre 2017, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto esposto in ricorso. Il sig. ha chiesto pronunciarsi CP_1
sentenza parziale sullo status e disporsi: l'affidamento esclusivo della minore al padre determinando le modalità di frequentazione di con la madre;
i provvedimenti ritenuti più opportuni Persona_1
ex artt. 473bis 69 e 473bis 70 c.p.c. nei confronti della ricorrente;
un contributo al mantenimento della minore a carico della sig.ra In caso di affidamento condiviso, egli ha chiesto Parte_1
disporsi il collocamento della figlia presso il padre e regolare il diritto di visita della madre con la presenza dei servizi sociali, prevedendo un contributo al mantenimento della minore a carico della sig.ra . Parte_1
La parte resistente ha rappresentato che la sig.ra si è allontanata dalla casa familiare in Parte_1
data 4 gennaio 2015 abbandonando il marito, la loro figlia e la figlia Persona_2 [...]
, e che per tale motivo, a seguito di denuncia-querela, è stata condannata alla Persona_3 pena di € 200,00 per il delitto di cui all'art. 570 co. 1 c.p..
Il sig. ha dato atto che, in sede di prima udienza nel procedimento di separazione tra le parti, il CP_1
Giudice ha disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della minore al padre con residenza principale presso la nonna paterna ed il deposito di una relazione dei servizi sociali sulle condizioni di vita di e sulle modalità e il diritto di vista della madre, al fine di favorire un riavvicinamento. Per_1
La parte resistente ha dedotto che i servizi sociali hanno attivato uno spazio neutro finalizzato ad una graduale ripresa delle visite madre-figlia ma che non si è mai riusciti ad adottare un regime di frequentazione libera a causa dei comportamenti inadeguati della madre e della sua instabilità lavorativa e abitativa, che hanno portato anche alla sospensione degli incontri;
egli ha dato atto che neanche a seguito del decreto di omologa della separazione è potuto avvenire un riavvicinamento tra madre e figlia, atteso che la sig.ra è dedita all'alcol e alle feste, non manifesta forme Parte_1
di affetto e attenzione verso la minore e, anzi, assume comportamenti aggressivi e conflittuali che ne turbano la pace e la tranquillità. Il sig. ha negato, dunque, la presunta esistenza di intimità e CP_1
confidenza tra la figlia e la sig.ra affermando che le assistenti sociali e la nonna paterna Parte_1
hanno sopperito alla mancanza della figura materna.
Il resistente ha rappresentato di essersi sempre occupato del mantenimento ordinario e straordinario della minore in quanto la madre non ha mai contribuito a tali spese.
Il sig. ha dato atto di essere un artigiano nel settore edile, di essere titolare di alcuni fondi in CP_1
proprietà esclusiva e in comproprietà, di godere del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione su altri beni (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di possedere un'autovettura.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 23 luglio 2024 le parti sono state ascoltate in ordine al rapporto con la minore e alle attività lavorative svolte, dando atto che il 16 luglio 2024 la sig.ra ha iniziato a lavorare Parte_1 con uno stipendio di € 1.036,00 lordi;
all'esito, il Giudice ha confermato le condizioni di cui alla separazione e, ritenuta la necessità di acquisire informazioni, ha chiesto al servizio sociale territorialmente competente di presentare una relazione sul nucleo familiare ed in particolare sul rapporto tra i genitori e tra ciascun genitore e . Persona_1
In data 14 ottobre 2024 è stata depositata la relazione del servizio sociale territorialmente competente.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta richiamandosi ai propri scritti difensivi;
il resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status domandando, altresì, che nelle more del procedimento si disponga a carico della sig.ra l'obbligo di versare un contributo al Parte_1 mantenimento della figlia almeno dell'importo di € 100,00 mensili.
Con istanza congiunta depositata in data 10 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno domandato l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Colombia a Puerto Tejada in data
31.03.2009, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sover al n. 2 parte 2 serie
C anno 2009; B. La minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la residenza paterna in Sover
(Tn) Frazione Piscine Strada dei Brochi n. 14;
C. Disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_2 Controparte_1
D. La madre potrà sentire telefonicamente quotidianamente e farle visita almeno una volta Per_1
alla settimana, previo preavviso al padre;
la figlia potrà recarsi presso il domicilio materno ogni qualvolta ne manifesterà il desiderio, previo accordo tra i due genitori in ordine all'orario, prevedendo altresì la possibilità di pernotto, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa;
E. la madre potrà continuare a partecipare al compleanno di , contribuendo anche ai Per_1
preparativi;
F. rispetto alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori concorderanno preventivamente i modi ed i tempi al fine di garantire alla figlia la frequentazione con la madre durante tali periodi festivi, così come durante il periodo estivo di sospensione scolastica, in modo da garantire in ogni caso il pieno esercizio in capo alla madre del proprio ruolo genitoriale;
G. considerata la situazione reddituale attuale della madre, il padre continuerà a sopportare in via esclusiva l'onere di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, collocata in via prevalente presso di sé;
H. la madre continuerà ad acquistare per la figlia minore i beni che si renderanno necessari per la stessa, secondo le proprie disponibilità economiche;
I. il padre presta fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta
d'identità valida per l'espatrio della madre e della figlia minore”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale, in data 21 dicembre 2017 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 741/2018 di questo Tribunale di data 23 gennaio 2018, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore Persona_2
corrispondenti al suo interesse morale e materiale, anche alla luce di quanto emerge dalla relazione del servizio sociale depositata in atti (in data 14 ottobre 2024). In particolare, va considerato, da un lato, che il padre rappresenta ad oggi il punto di riferimento per (“Il sig. è un Per_1 CP_1
padre presente e attento e riconosce in lui la figura di riferimento, si fida e grazie a lui si Per_1 sente al sicuro”), dall'altro lato, che “Il rapporto con la mamma continua ad essere discontinuo e fragile” e che “Il sig. riferisce che con la signora è “molto difficile riuscire a CP_1 Pt_1 parlare” (…)”, di talché l'affidamento esclusivo di al padre risulta, in concreto, Per_1
corrispondente al preminente interesse della minore, così come la regolamentazione delle visite tra madre e figlia concordata dalle parti. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in data 31 marzo 2009 nel Comune di Puerto Tejada (Colombia), trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Sover (TN), Parte II, Serie C, N. 2, Anno 2009, alle condizioni accessorie di cui all'istanza congiunta depositata in data 10 aprile 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi