CASS
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 44809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44809 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da FO DR nato a [...] il [...] NA CA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza resa il 11 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale CR RZ che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. sentite le conclusioni degli avv. Giampaolo Balzarelli e dell'avv. Gaetano Cannmarano che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2022 dal GUP del Tribunale di Velletri che, all'esito di giudizio abbreviato, per quel che qui rileva, ha affermato la responsabilità di AN FO per i reati di tentata rapina aggravata, ricettazione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, a lui contestati ai capi 1, 2 e 5 della rubrica, e la responsabilità di LU NA in ordine Penale Sent. Sez. 2 Num. 44809 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, contestato al capo 6 della rubrica. Si addebita all'imputato FO di avere partecipato alla programmazione ed agli atti esecutivi di una rapina che non veniva consumata in quanto i correi venivano fermati mentre, muniti di un'arma e di materiale atto allo scasso, nonché di fascette per immobilizzare le vittime, erano in procinto di dirigersi verso l'abitazione della persona offesa, dopo avere predisposto un veicolo di provenienza furtiva per garantirsi la fuga. Si addebita al NA di avere, in concorso con il figlio, ceduto al FO un quantitativo di hashish. 2.AN FO con il ricorso deduce tre motivi. 2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata contestata al capo 1, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le considerazioni del primo giudice, così fornendo un impianto motivazionale scarno e carente, che non assolve all'obbligo del giudice dell'impugnazione. 2.2 Violazione degli artt. 56, 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di riqualificazione giuridica della condotta ascritta al FO ai sensi degli artt. 56,624-bis cod. pen.. Il ricorrente osserva che le condotte poste in essere dal FO non rientrano nell'ambito del tentativo punibile, ma solo nella fase preparatoria, e pertanto non assumono rilevanza penale: ed infatti dalle intercettazioni risulta che il 3 maggio 2021 FO confidava di avere ricevuto informazioni inerenti ad un colpo da mettere a segno nel breve termine in località Lanuvio presso la dimora di un direttore di banca. FO si accordava con i suoi complici per effettuare un sopralluogo della villa e in quella occasione, unitamente a loro, veniva tratto in arresto. L'attenta disamina del materiale rinvenuto in possesso del ricorrente al momento del suo arresto, del contenuto delle conversazioni intercettate e del luogo di rinvenimento del ciclomotore oggetto della contestazione di ricettazione avrebbe consentito di escludere l'ipotesi di una tentata rapina in corso di esecuzione, in assenza degli elementi di idoneità e univocità degli atti che - ricorda il ricorrente - devono essere valutati ponendosi in una prospettiva ex ante. 2.3 Violazione degli artt. 81 e 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento .f..."- sanzionatorio ex art. 99 cod.pen., applicato in modo quasi automatico per la presenza di precedenti penali, senza verificare se gli stessi abbiano determinato una maggiore pericolosità dell'imputato e se tra le condotte illecite pregresse e quella per cui è giudizio vi sia un legame tale da giustificare una sanzione più grave;
nonché in ordine alla determinazione degli aumenti per i reati avvinti dalla continuazione. 3. NA LU, condannato per il delitto di cessione di 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha proposto ricorso, deducendo: 2 3.1 violazione dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 in quanto l'imputato risponde di un'unica cessione a cui non ha materialmente partecipato, essendosi limitato a ricevere una busta contenente il corrispettivo della vendita di sostanza stupefacente effettuata dal figlio NE in favore del FO;
busta di cui non conosceva il contenuto e che aveva consegnato al figlio, assolto con sentenza del Tribunale di Velletri resa all'esito di giudizio ordinario il 18/3/2024, sicchè il ricorrente risponde di concorso in un reato per il quale l'unico responsabile, che lo aveva sin dall'inizio scagionato, è stato assolto. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere inquadrato la condotta ascritta nell'ambito del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, in ragione del dato ponderale, e del numero di dosi realizzabili, nonché della marginalità del contributo offerto dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dal figlio NE, che lo scagionano. 3.3 Nelle more, la difesa ha fatto pervenire memoria con cui ribadisce le argomentazioni già formulate in ordine alla pronunzia di assoluzione in favore di NE NA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso del FO, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, peraltro in modo promiscuo, nella sostanza reitera le censure già formulate con il gravame e invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una valutazione approfondita e scrupolosa, in forza di argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente omette di indicare i punti della sentenza impugnati, sui quali il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare autonomamente, anzichè richiamarsi alla sentenza di primo grado, con ciò rendendo il motivo inammissibile. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata. (Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019). Va comunque rilevato che la Corte di merito non si è sottratta all'onere di rivalutare il compendio probatorio, alla luce delle considerazioni formulate dalla difesa con l'atto di appello, e non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, secondo la tecnica della motivazione per relationem, consentita in ipotesi di "doppia conforme", ma con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche o contradditorie, ha affrontato e superato tutte le questioni dedotte dalla difesa e reiterate con i motivi di ricorso, che anche sotto questo profilo non superano il vaglio di ammissibilità; in particolare ha evidenziato che gli imputati sono stati fermati mentre erano in procinto di dare esecuzione all'azione criminosa concordata e preventivamente organizzata, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto in loro possesso. 3 2.2 n secondo motivo di ricorso è in parte generico, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte, e in parte non consentito, poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito, adottando pronunzie che si integrano reciprocamente, hanno verificato secondo criteri corretti e logicamente coerenti, concludendo per una ricostruzione in punto di fatto immune dai vizi dedotti. E' noto che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché idonei ed univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e dell'id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall'agente" (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 46796 del 18/10/2023). La qualificazione del fatto come rapina tentata, con esclusione delle ipotesi difensive dei meri atti preparatori o del semplice furto tentato, risulta correttamente argomentata dai giudici del merito, che hanno valorizzato gli atti preparatori idonei ed univoci, descritti e valutati a pag. 7 della sentenza impugnata. In particolare la Corte ha valorizzato il fatto che l'imputato e i complici fossero in possesso, oltre che di indumenti di colore scuro, di un'arma da fuoco e di fascette da elettricista, all'evidenza destinate ad essere utilizzate per immobilizzare le persone offese, desumendone che essi si accingevano ad eseguire il delitto quella stessa sera a tarda ora, e quindi alla presenza degli abitanti la villa;
detti elementi concorrono a palesare l'intenzione dell'imputato e dei suoi correi non di eseguire un mero sopralluogo, ma di intraprendere l'azione criminosa e di agire con violenza o minaccia nei confronti delle persone offese. 2.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la motivazione della Corte, saldandosi con quella del GUP, risulta conforme ai principi sviluppati in tema di recidiva dalla giurisprudenza. Ed infatti è stata valorizzata la presenza dei precedenti penali quali sintomo della spiccata pericolosità dell'imputato, che si manifesta nella vicenda per cui è processo e giustifica l'aumento sanzionatorio. La doglianza in ordine all'entità degli aumenti applicati ex art. 81 cod.pen. per i reati satellite è del tutto aspecifica, poiché il ricorso si limita ad enunciarla nel titolo del paragrafo e non indica le ragioni poste a suo sostegno. 3.Ricorso NA 3.1 n primo motivo di ricorso si fonda su considerazioni perlopiù inconducenti, poichè il compendio probatorio, acquisito all'esito di giudizio abbreviato, ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, il quale rendendosi disponibile a ricevere il compenso per la cessione di sostanza stupefacente effettuata dal congiunto, ha fornito un indubbio contributo agevolativo di tale condotta illecita. La Corte di merito ha, peraltro, rilevato che dalle intercettazioni telefoniche emerge il rapporto di costante collaborazione tra i due NA, padre e figlio, che si coordinano e si aiutano 4 Il Presi ER ente AN nell'esecuzione dell'attività illecita, sicchè non può dubitarsi della consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alle ragioni per cui aveva ricevuto il denaro destinato al figlio. La circostanza che all'esito di giudizio ordinario, NE NA sia stato assolto non può inficiare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, tenuto anche conto dell'adozione di riti processuali diversi, che comportano l'acquisizione di diverse piattaforme probatorie, non necessariamente coincidenti. 3.2 II secondo motivo è generico poiché la sentenza valorizza, oltre al dato ponderale, anche il fatto che la cessione era stata effettuata in favore di FO, un soggetto che era dedito allo spaccio. Tale circostanza palesa la maggiore pericolosità della condotta del NA, realizzata non per consentire il consumo personale dell'acquirente, ma nell'ambito di un più ampia attività svolta in maniera sistematica anche dal destinatario della cessione. Il ricorrente nulla osserva al riguardo, valorizzando altri elementi di fatto che la Corte ha ritenuto recessivi rispetto a quello esplicitato e, così facendo, incorre nel vizio di genericità. In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte che si palesano in parte reiterative delle doglianze formulate con l'appello e in parte non consentite perché dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, non legittimata in concreto da alcunchè ed estranea al giudizio di legittimità. 3.3 La memoria difensiva non può essere presa in considerazione perché depositata in data 3/10/2024, ovvero in violazione del prescritto termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 4.Per tutte queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale CR RZ che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. sentite le conclusioni degli avv. Giampaolo Balzarelli e dell'avv. Gaetano Cannmarano che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2022 dal GUP del Tribunale di Velletri che, all'esito di giudizio abbreviato, per quel che qui rileva, ha affermato la responsabilità di AN FO per i reati di tentata rapina aggravata, ricettazione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, a lui contestati ai capi 1, 2 e 5 della rubrica, e la responsabilità di LU NA in ordine Penale Sent. Sez. 2 Num. 44809 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, contestato al capo 6 della rubrica. Si addebita all'imputato FO di avere partecipato alla programmazione ed agli atti esecutivi di una rapina che non veniva consumata in quanto i correi venivano fermati mentre, muniti di un'arma e di materiale atto allo scasso, nonché di fascette per immobilizzare le vittime, erano in procinto di dirigersi verso l'abitazione della persona offesa, dopo avere predisposto un veicolo di provenienza furtiva per garantirsi la fuga. Si addebita al NA di avere, in concorso con il figlio, ceduto al FO un quantitativo di hashish. 2.AN FO con il ricorso deduce tre motivi. 2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata contestata al capo 1, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le considerazioni del primo giudice, così fornendo un impianto motivazionale scarno e carente, che non assolve all'obbligo del giudice dell'impugnazione. 2.2 Violazione degli artt. 56, 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di riqualificazione giuridica della condotta ascritta al FO ai sensi degli artt. 56,624-bis cod. pen.. Il ricorrente osserva che le condotte poste in essere dal FO non rientrano nell'ambito del tentativo punibile, ma solo nella fase preparatoria, e pertanto non assumono rilevanza penale: ed infatti dalle intercettazioni risulta che il 3 maggio 2021 FO confidava di avere ricevuto informazioni inerenti ad un colpo da mettere a segno nel breve termine in località Lanuvio presso la dimora di un direttore di banca. FO si accordava con i suoi complici per effettuare un sopralluogo della villa e in quella occasione, unitamente a loro, veniva tratto in arresto. L'attenta disamina del materiale rinvenuto in possesso del ricorrente al momento del suo arresto, del contenuto delle conversazioni intercettate e del luogo di rinvenimento del ciclomotore oggetto della contestazione di ricettazione avrebbe consentito di escludere l'ipotesi di una tentata rapina in corso di esecuzione, in assenza degli elementi di idoneità e univocità degli atti che - ricorda il ricorrente - devono essere valutati ponendosi in una prospettiva ex ante. 2.3 Violazione degli artt. 81 e 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento .f..."- sanzionatorio ex art. 99 cod.pen., applicato in modo quasi automatico per la presenza di precedenti penali, senza verificare se gli stessi abbiano determinato una maggiore pericolosità dell'imputato e se tra le condotte illecite pregresse e quella per cui è giudizio vi sia un legame tale da giustificare una sanzione più grave;
nonché in ordine alla determinazione degli aumenti per i reati avvinti dalla continuazione. 3. NA LU, condannato per il delitto di cessione di 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha proposto ricorso, deducendo: 2 3.1 violazione dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 in quanto l'imputato risponde di un'unica cessione a cui non ha materialmente partecipato, essendosi limitato a ricevere una busta contenente il corrispettivo della vendita di sostanza stupefacente effettuata dal figlio NE in favore del FO;
busta di cui non conosceva il contenuto e che aveva consegnato al figlio, assolto con sentenza del Tribunale di Velletri resa all'esito di giudizio ordinario il 18/3/2024, sicchè il ricorrente risponde di concorso in un reato per il quale l'unico responsabile, che lo aveva sin dall'inizio scagionato, è stato assolto. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere inquadrato la condotta ascritta nell'ambito del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, in ragione del dato ponderale, e del numero di dosi realizzabili, nonché della marginalità del contributo offerto dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dal figlio NE, che lo scagionano. 3.3 Nelle more, la difesa ha fatto pervenire memoria con cui ribadisce le argomentazioni già formulate in ordine alla pronunzia di assoluzione in favore di NE NA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso del FO, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, peraltro in modo promiscuo, nella sostanza reitera le censure già formulate con il gravame e invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una valutazione approfondita e scrupolosa, in forza di argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente omette di indicare i punti della sentenza impugnati, sui quali il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare autonomamente, anzichè richiamarsi alla sentenza di primo grado, con ciò rendendo il motivo inammissibile. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata. (Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019). Va comunque rilevato che la Corte di merito non si è sottratta all'onere di rivalutare il compendio probatorio, alla luce delle considerazioni formulate dalla difesa con l'atto di appello, e non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, secondo la tecnica della motivazione per relationem, consentita in ipotesi di "doppia conforme", ma con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche o contradditorie, ha affrontato e superato tutte le questioni dedotte dalla difesa e reiterate con i motivi di ricorso, che anche sotto questo profilo non superano il vaglio di ammissibilità; in particolare ha evidenziato che gli imputati sono stati fermati mentre erano in procinto di dare esecuzione all'azione criminosa concordata e preventivamente organizzata, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto in loro possesso. 3 2.2 n secondo motivo di ricorso è in parte generico, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte, e in parte non consentito, poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito, adottando pronunzie che si integrano reciprocamente, hanno verificato secondo criteri corretti e logicamente coerenti, concludendo per una ricostruzione in punto di fatto immune dai vizi dedotti. E' noto che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché idonei ed univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e dell'id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall'agente" (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 46796 del 18/10/2023). La qualificazione del fatto come rapina tentata, con esclusione delle ipotesi difensive dei meri atti preparatori o del semplice furto tentato, risulta correttamente argomentata dai giudici del merito, che hanno valorizzato gli atti preparatori idonei ed univoci, descritti e valutati a pag. 7 della sentenza impugnata. In particolare la Corte ha valorizzato il fatto che l'imputato e i complici fossero in possesso, oltre che di indumenti di colore scuro, di un'arma da fuoco e di fascette da elettricista, all'evidenza destinate ad essere utilizzate per immobilizzare le persone offese, desumendone che essi si accingevano ad eseguire il delitto quella stessa sera a tarda ora, e quindi alla presenza degli abitanti la villa;
detti elementi concorrono a palesare l'intenzione dell'imputato e dei suoi correi non di eseguire un mero sopralluogo, ma di intraprendere l'azione criminosa e di agire con violenza o minaccia nei confronti delle persone offese. 2.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la motivazione della Corte, saldandosi con quella del GUP, risulta conforme ai principi sviluppati in tema di recidiva dalla giurisprudenza. Ed infatti è stata valorizzata la presenza dei precedenti penali quali sintomo della spiccata pericolosità dell'imputato, che si manifesta nella vicenda per cui è processo e giustifica l'aumento sanzionatorio. La doglianza in ordine all'entità degli aumenti applicati ex art. 81 cod.pen. per i reati satellite è del tutto aspecifica, poiché il ricorso si limita ad enunciarla nel titolo del paragrafo e non indica le ragioni poste a suo sostegno. 3.Ricorso NA 3.1 n primo motivo di ricorso si fonda su considerazioni perlopiù inconducenti, poichè il compendio probatorio, acquisito all'esito di giudizio abbreviato, ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, il quale rendendosi disponibile a ricevere il compenso per la cessione di sostanza stupefacente effettuata dal congiunto, ha fornito un indubbio contributo agevolativo di tale condotta illecita. La Corte di merito ha, peraltro, rilevato che dalle intercettazioni telefoniche emerge il rapporto di costante collaborazione tra i due NA, padre e figlio, che si coordinano e si aiutano 4 Il Presi ER ente AN nell'esecuzione dell'attività illecita, sicchè non può dubitarsi della consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alle ragioni per cui aveva ricevuto il denaro destinato al figlio. La circostanza che all'esito di giudizio ordinario, NE NA sia stato assolto non può inficiare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, tenuto anche conto dell'adozione di riti processuali diversi, che comportano l'acquisizione di diverse piattaforme probatorie, non necessariamente coincidenti. 3.2 II secondo motivo è generico poiché la sentenza valorizza, oltre al dato ponderale, anche il fatto che la cessione era stata effettuata in favore di FO, un soggetto che era dedito allo spaccio. Tale circostanza palesa la maggiore pericolosità della condotta del NA, realizzata non per consentire il consumo personale dell'acquirente, ma nell'ambito di un più ampia attività svolta in maniera sistematica anche dal destinatario della cessione. Il ricorrente nulla osserva al riguardo, valorizzando altri elementi di fatto che la Corte ha ritenuto recessivi rispetto a quello esplicitato e, così facendo, incorre nel vizio di genericità. In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte che si palesano in parte reiterative delle doglianze formulate con l'appello e in parte non consentite perché dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, non legittimata in concreto da alcunchè ed estranea al giudizio di legittimità. 3.3 La memoria difensiva non può essere presa in considerazione perché depositata in data 3/10/2024, ovvero in violazione del prescritto termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 4.Per tutte queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore