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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott. ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 10.09.2025, promossa con ricorso del 28.03.2025 da:
cittadino australiano, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Gabriele Giambrone, Alessandro Gravante e Alessia F. Arbustini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Milano in corso Venezia n. 8
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Cenisio 14, C.F. , difesa e rappresentata dall' avv. Monica Bonessa del Foro C.F._2 di Milano presso il cui studio in Milano via Benvenuto Cellini 2/A ha eletto domicilio
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza si separazione n. cron. 166/2025 emessa dal Tribunale di Milano il giorno 08.01.2025, pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 39768/2023.
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Confermare il collocamento paritario dei figli minori e presso entrambi i genitori _1 Per_2 prevedendo però un'alternanza settimanale, ossia prevedendo che i figli trascorrano sette giorni consecutivi con ciascun genitore e stabilendo che, durante la settimana di non collocamento, il
1 genitore non collocatario possa tenere con sé i minori per un pomeriggio, fino al termine della cena, così garantendo maggiore continuità nei rapporti con i genitori.
2) Disporre che i minori trascorrano la totalità del periodo natalizio ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo espressamente la possibilità, in favore del Signor di condurre i figli Pt_1 con sé in Australia negli anni di sua spettanza.
3) Disporre che, con riferimento ai passaporti dei minori, il Signor conservi quelli Pt_1 australiani, mentre la GN quelli italiani. CP_1
4) Disporre che ciascun genitore tenga a proprio carico il mantenimento dei figli minori nei periodi di propria spettanza, disponendo che nessuno dei due sia tenuto al versamento all'altro di alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario.
5) Confermare la divisione al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e _1
, richiamando la GN al rigido rispetto di tale previsione anche con Per_2 CP_1 riferimento alle spese relative ai viaggi in Australia, con particolare riferimento ai costi necessari per gli spostamenti e per il soggiorno. 6) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“In via principale e nel merito:
- Confermare la sentenza n. 166/2025 depositata in data 8 gennaio 2025 nell'ambito del proc. N. 39768/2023 in ogni sua parte e punto.
- Condannare ex art. 96 c.p.c. il signor alla refusione del danno da quantificarsi in via Pt_1 equitativa nella somma pari a 4.000,00 € per i figli (2.000,00 € ciascuno) e 1.000,00 € per la moglie oltre che
- Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare il signor alla refusione integrale delle Pt_1 spese legali sostenute dalla signora quantificate in 6.000,00 € oltre accessori di Legge. CP_1
In via istruttoria si chiede siano espunti dal fascicolo tutti i documenti allegati dal signor già Pt_1 esclusi dal Tribunale e quelli nuovi intervenuti. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
a Orta San Giulio in data 1.06.2012 e dall'unione nascevano (26.08.2015) e _1 Per_2
(28.10.2018).
2. Con ricorso del 11.11.2023 la chiedeva al Tribunale di Milano la pronuncia della CP_1 separazione personale dei coniugi, l'affido dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa di Milano via Poliziano n.14, la regolamentazione e calendarizzazione dei rapporti genitori-figli, € 600,00 a titolo di mantenimento per e , assegno unico alla madre e 50% _1 Per_2 delle spese extra assegno. Nel proprio atto introduttivo del giudizio la ricorrente deduceva che:
- la coppia, appena dopo il matrimonio, aveva stabilito la propria residenza in Australia;
- nel 2021 la relazione era entrata in crisi e le parti decidevano di regolamentare i loro rapporti economici e parentali, trascrivendoli in due distinti documenti privati: il parenting plan (6 luglio 2022) e il Binding Financial Agreement (8 luglio 2022); nessuno dei due scritti veniva tuttavia depositato e/o formalizzato avanti ad alcuna autorità né trascritto in Italia, ove rientravano, scegliendo
2 di trasferirsi a Milano o comunque in Italia, e decidendo concordemente di permanervi per un periodo non inferiore a due anni;
- la si stabiliva a Milano con i figli che iniziavano a frequentare la scuola, mentre CP_1 Pt_1 rientrato in Italia a ottobre 2022, si stabiliva a Champoluc;
- poco dopo il nominava un difensore allo scopo di ottenere delle modifiche degli accordi Pt_1 assunti informalmente con la moglie in ordine al suo contributo al mantenimento di e e _1 Per_2 le trattative, dopo il trasferimento paterno a Milano, avvenuto nel gennaio 2023, si estendevano anche alla calendarizzazione dei rispettivi tempi di spettanza dei genitori con i due figli anche allo scopo di formalizzare la separazione consensuale;
nelle more, il confermava alla moglie la volontà di Pt_1 rientrare in Australia portando con sé i bambini;
- i minori erano oramai perfettamente inseriti nel nuovo contesto socio ambientale, ed in Australia era definitivamente venuto meno quello che era stato il loro ambiente fin dalla nascita.
3. In data 23.02.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Parte_1 separazione. Il resistente chiedeva inoltre: l'affido condiviso di e con collocamento in _1 Per_2
Italia in misura paritaria tra i genitori a settimane alterne;
la suddivisione paritaria dei periodi di vacanza estiva;
la suddivisione del periodo delle vacanze natalizie in due periodi della stessa durata, attribuiti ai genitori ad anni alterni con autorizzazione a condurre i minori all'estero nei periodi di relativa spettanza;
il mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi i genitori nei tempi di relativa spettanza;
la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e la suddivisione dell'assegno unico;
la declaratoria di autosufficienza economica di entrambi i coniugi con obbligo di ciascuno di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento.
4. All'udienza del 11.04.2024, il G.D., sentite le parti ed esauriti gli adempimenti di rito, assegnava alle parti termine per il deposito di disclosure, riservando la decisione all'esito.
5. Con ordinanza ex art.473-bis.22 c.p.c. del 28.04.2024 il Giudice Delegato, sentite le parti comparse, visto l'esito sfavorevole dell'espletato tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, adottava le seguenti statuizioni:
-autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
- affido dei figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con possibilità, Per_2 _1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- collocamento anagrafico dei minori presso la madre, in via Poliziano n. 14;
- regolamentazione degli incontri di ciascun genitore con i minori (“da giovedì pomeriggio a lunedì mattina a settimane alterne con ciascun genitore, da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il genitore che non è stato con i minori nel week end, da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con il genitore con cui i minori sono stati nel week end precedente”), lasciando libere le parti di concordare un diverso calendario;
-obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice acquisiva i documenti prodotti dalle parti ad esclusione di quelli allegati alla memoria del resistente in data 20.04.2024 e rigettava le istanze di prova orale;
fissava udienza per la discussione orale in data 6.06.2024.
3 6. All'udienza del 6.06.2024, udite le parti e su richiesta di entrambe le difese, che domandavano un rinvio della discussione per potere valutare il miglior calendario paritario con l'ausilio di un esperto, il G.D. rinviava all'udienza del 20.11.2024. All'udienza del 20.11.2024, le parti dichiaravano di non aver raggiunto accordi particolari;
esaurita la discussione orale, il G.D. tratteneva la decisione, rimettendo la causa al Collegio.
7. Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decideva:
“1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio con rito civile a Orta San Giulio in data 1/6/2012 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Orta San Giulio - A. 2012 -N 13- P II – S C),
2) AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2 _1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento anagrafico presso la madre in via Poliziano n. 14.
3) DISPONE il seguente calendario per i minori: da giovedì pomeriggio a lunedì mattina a settimane alterne con ciascun genitore, da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il genitore che non è stato con i minori nel week end, da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con il genitore con cui i minori sono stati nel week end precedente;
per metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore;
per l'intero periodo di Pasqua in modo alternato con ciascun genitore;
per tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti sono libere di concordare un diverso calendario.
4) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di novembre 2023 (data della domanda); 5) PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie così determinate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
4 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) CONDANNA parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite nella misura della metà pari ad euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. La restante parte è compensata.
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”. Il Tribunale riteneva fondata la domanda di separazione personale dei coniugi;
in punto responsabilità genitoriale, fermo l'affido condiviso e il collocamento materno anche a fini anagrafici, rilevava tuttavia l'assenza, in merito ai tempi di rispettiva permanenza dei minori presso ciascun genitore, di un ragionevole accordo tra le parti. A fronte di ciò, evidenziava la circostanza per cui le parti fossero di fatto riuscite a gestire i figli con decisione condivise, ritenendo, conseguentemente, che i genitori potessero continuare a farlo nell'ambito della cornice - da loro modificabile - fornita dal Tribunale. Quanto al mantenimento della prole, il Tribunale, evidenziata la sussistenza di una leggera divaricazione reddituale tra le parti (la ospite presso una casa della madre, risultava CP_1 dipendente nel settore chimico/farmaceutico con un contratto del luglio 2022 che prevedeva 71.000 euro lordi al quale aggiungere una componente variabile fino al 15% della RAL, e le buste paga depositate erano di circa 4.100 mensili;
il titolare del 20% di una società produttrice articoli Pt_1 tecnico/sportivi, indicava un reddito ultimo di 81.000 euro netti e cioè 6.750 euro al mese , sosteneva un canone di locazione documentato a Milano di 19.800 euro annui e un canone a Champoluc di 12.000 euro annui, quest'ultimo considerato spesa non “necessaria” frutto di libera scelta della parte)
- prevedeva un assegno perequativo di euro 400,00 mensili e spese extra suddivise al 50% tra coniugi.
§ Il procedimento di secondo grado 8. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha interposto appello Parte_1 chiedendone la riforma rispetto ai capi relativi:
- al calendario di visita;
- alla divisione delle vacanze natalizie;
- al contributo paterno al mantenimento dei minori;
- alle spese del primo grado di giudizio;
- alla mancata ammissione dei documenti prodotti in data 19.11.2024. Parte appellante ha dedotto che:
5 -rispetto al calendario di visita: il regime attuale, che ha previsto una turnazione di 4 notti con un genitore, 2 con l'altro e 1 nuovamente con il primo prima di invertire le abitazioni, obbligherebbe i minori a cambiare residenza per ben 3 volte nell'arco di appena una settimana, con conseguenze negative sulla concentrazione scolastica e sulle attività extrascolastiche;
diversamente, una disposizione di collocamento paritario a turni alternati di 7 giorni consecutivi, con una cena infrasettimanale con l'altro genitore, consentirebbe una soluzione più equilibrata, riducendo sensibilmente i disagi logistici in linea a un collocamento paritario del tutto sostenibile per i minori. Tale alternanza, secondo parte appellante, agevolerebbe altresì una gestione equilibrata delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, giacché la turnazione settimanale favorirebbe il padre nell'organizzare più efficacemente i propri impegni professionali, concentrando le trasferte europee nelle settimane in cui i figli sono collocati presso la madre.
-sulla divisione delle vacanze natalizie, la suddivisione a metà del periodo natalizio, così come disposta dal Giudice di prime cure, renderebbe materialmente impossibile per il padre organizzare viaggi in Australia con i figli in tale periodo;
impossibilità derivante non solo dai significativi tempi di viaggio necessari per raggiungere il continente australiano, ma anche dalla necessità di un adeguato periodo di adattamento al fuso orario e dall'esigenza di garantire ai minori un soggiorno di durata adeguata;
limitazione pregiudizievole per i bambini, che di fatto verrebbero privati della possibilità di mantenere un legame concreto e continuativo con il loro Paese d'origine e con l'intera famiglia paterna. Diversamente, un'alternanza annuale dell'intero periodo delle vacanze natalizie tra i genitori consentirebbe al padre di avere tempo sufficiente per realizzare fattivamente i viaggi in Australia, permettendo ai figli di mantenere viva anche la tradizione del Natale australiano ed il loro duplice patrimonio culturale.
-in punto mantenimento dei minori: il Giudice di prime cure, nel riconoscere un importo pari ad € 400,00 mensili a carico dell'odierno appellante, sarebbe incorso in un grave errore nel ritenere sussistente “una leggera divaricazione reddituale tra le parti”; avrebbe difatti Pt_1 modificato la propria organizzazione professionale, mantenendo la propria posizione presso la società LeBent, modificandone il mercato di riferimento e detenendo una partecipazione del 17,94% ( che non genera dividendi né ha un valore finanziario immediato), ed adottando una configurazione contrattuale necessaria per garantire il corretto inquadramento previdenziale e assicurativo, secondo la normativa italiana, con i conseguenti oneri sociali e contributivi. Da luglio 2024, avrebbe formalmente instaurato un rapporto di collaborazione con Deel Italia s.r.l., che gli garantirebbe un reddito annuale lordo pari a € 93.750,00 (pari a circa € 6.500,00 netti al mese), importo tuttavia soggetto alle fluttuazioni del tasso di cambio, per cui sarebbe attualmente obbligato a rimborsare circa € 2.210,00 a causa dei tassi più bassi. Il Tribunale, non avrebbe altresì considerato la nuova situazione abitativa dell'appellante, rispetto alla quale costui sosterrebbe un canone di locazione annuo di € 28.800,00, oltre a
€ 240,00 di oneri accessori, superiore rispetto al precedente di € 10.000,00 avendo dovuto trasferirsi dal precedente bilocale in un immobile più ampio ed atto ad ospitare i figli;
tale nuovo contratto, decorrente da ottobre 2024 e regolarmente depositato in data 19.11.2024, non sarebbe stato ammesso dal Tribunale, che avrebbe erroneamente continuato a fare riferimento al precedente. Invece, secondo l'appellante, il contratto costituirebbe documento nuovo, formatosi successivamente all'udienza del 06.06.2024, da ritenersi ammissibile e correttamente depositato prima dell'udienza del 20.11.2024. Quanto al villino di Champoluc, la cui spesa per il canone annuo ammonta ad € 12.000,00, questa non può considerarsi superflua (e non a caso entrambi i genitori avrebbero adottato questa decisione), essendo sostenuta nell'interesse dei minori. A tali importi andrebbero
6 aggiunti i costi per la baby sitter e le spese di viaggio per l'Australia, mai rimborsate dalla
[...] al 50%. Quest'ultima, di contro, non sosterebbe oneri di natura abitativa, poiché CP_1 stabilita in un appartamento acquistatole dalla madre che la supporterebbe, tra l'altro, nella gestione dei figli;
avrebbe beneficiato in misura superiore della vendita della casa familiare in Australia, percependo circa € 437.259,00 (€ 93.484,00 in più rispetto al coniuge); per l'anno 2023 avrebbe percepito € 81.650,00, mentre il circa € 99.000,00, ed in decremento nel Pt_1
2024;
-sulle spese del primo grado di giudizio: l'erroneità della decisione in punto di spese di lite risulterebbe comprovata dalla posizione processuale di resistente del che non avrebbe Pt_1 proposto domanda riconvenzionale;
altresì, non sussisterebbe la propria prevalente soccombenza, laddove risultava accettata la richiesta paterna in punto di collocamento paritario (per quanto con un'alternanza diversa da quella domandata) e veniva accettata la richiesta materna in punto sussistenza del contributo al mantenimento, ma per un importo significativamente più basso rispetto a quello domandato da quest'ultima.
- sulla mancata ammissione dei documenti prodotti in data 19.11.2024: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibili i documenti depositati dal in data 19.11.2024, poiché Pt_1 oggettivamente nuovi, essendosi formati successivamente all'udienza del 06.06.2024. Si tratterebbe di documenti significativi (nuovo contratto di lavoro con Deel Italia S.R.L., decorrente da luglio 2024; nuovo contratto di locazione decorrente da ottobre 2024; comunicazioni tra le parti con riferimento al coinvolgimento della figura del mediatore, svoltesi nell'ottobre 2024 proprio in seguito all'impegno assunto dalle parti nel corso dell'udienza del giorno 06.06.2024; biglietti aerei Milano-Sidney anche per l'estate 2024 acquistati in data 12.06.2024) in quanto: il nuovo contratto di lavoro mostrerebbe gli introiti del EL e l'assenza di necessità di trasferte in Australia;
il nuovo contratto di locazione proverebbe le maggiori spese sostenute per garantire un'abitazione idonea ai figli;
lo scambio mail tra le parti circa l'individuazione del mediatore mostrerebbe apertamente l'oppositività della CP_1 all'individuazione di una soluzione congiunta (elemento che renderebbe ancor più illogica la parziale condanna alle spese); i biglietti mostrerebbero i costi sostenuti dal per fare Pt_1 ritorno in Australia con i figli, i quali erano oggetto di specifica istanza nel procedimento di separazione (ancora oggi non rimborsati dalla . CP_1
Tale mancata ammissione avrebbe comportato una valutazione incompleta e non aggiornata della situazione economica e personale delle parti, con conseguente pregiudizio per la corretta determinazione delle condizioni di separazione e del contributo al mantenimento. Esposte le superiori argomentazioni, l'odierno appellante ha rassegnato le conclusioni come sopra esposte.
9.Con decreto del 01.04.2025 il Presidente della sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello ha fissato udienza al 10.09.2025, sostituendola col deposito di note scritte e assegnando termine alle parti per il deposito fino al secondo giorno antecedente l'udienza.
10.Con comparsa del 11.07.2025 si è costituita evidenziando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario (ex artt. 345 e 473 bis 38 c.p.c.) e la pendenza avanti al Tribunale di Milano del procedimento di divorzio (proc. n. 25630/2025), ritenuta sede naturale per l'eventuale rivalutazione, anche nel merito, delle attuali condizioni vigenti in punto di regolamentazione dei rapporti familiari, sulla scorta dei presunti nuovi eventi allegati da parte avversaria. Nel merito, parte appellata ha dedotto:
7 -che le doglianze paterne relative all'attuale organizzazione ritenuta gravosa per i minori sarebbero false, non solo per l'assenza di tali doglianze nel giudizio di primo grado, nel corso del quale le parti, come evidenziato in sentenza, sarebbero riuscite a gestire i figli con decisione condivise, ma anche perché, in verità, il passaggio da un genitore all'altro in costanza di settimana scolastica sarebbe unico ed interverrebbe solo per il pernottamento infrasettimanale dal lunedì al mercoledì, senza peraltro alcun spostamento di beni, poiché i bambini terrebbero le loro cose presso entrambi i genitori ed avrebbero già sedimentato le alternanze suddette. Altresì, la patologia da cui è affetta – displasia al femore sinistro con riduzione Per_2 progressiva della mobilità - renderebbe necessaria la reciproca e settimanale collaborazione tra i genitori;
- quanto all'alternanza nel corso delle vacanze natalizie, la domanda sarebbe nuova e come tale inammissibile;
altresì, la regolamentazione prevista dal Tribunale, corrisponderebbe alla miglior soluzione per i bambini, che potranno ugualmente condividere un momento significativo come il Natale con ciascun genitore;
- sul contributo al mantenimento dei minori, il comportamento processualmente e deontologicamente scorretto dell'appellante, che avrebbe omesso di versare in atti tutti i documenti richiesti così impedendo una complessiva valutazione della sua condizione, definita dal Giudice di prime cure non del tutto chiara;
altresì, le allegazioni successive e rigettate dal Tribunale nonché quelle irritualmente allegate all'atto di appello dimostrerebbero un'intervenuta condizione di miglior vantaggio del marito rispetto alla moglie: oggi, infatti, egli godrebbe di un doppio reddito, ossia quello della società e lo stipendio;
- quanto alla suddivisione al 50% dei viaggi in Australia dei figli, la richiesta sarebbe inammissibile perché, come posta, avrebbe dovuto esser, semmai, rimessa al Tribunale nelle forme di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c..; altresì, la sarebbe disposta – e poi tenuta – CP_1
a pagare la propria quota di spettanza per le esperienze dei figli, pur in Australia, qualora queste rientrino nelle ipotesi di cui al Protocollo spese straordinarie e non siano frutto di scelte autonome di ciascun genitore;
- sulla mancata acquisizione dei documenti irritualmente depositati dal marito, le argomentazioni del Tribunale sarebbero corrette: ove avesse voluto introdurre documenti nuovi a fondamento di diverse domande, il avrebbe dovuto provvedere, semmai, ex art. 473 Pt_1 bis 29 c.p. ; avrebbe omesso di farlo, cercando di imporre l'acquisizione in atti di documenti tecnicamente inesistenti e in piena violazione del contraddittorio. Altresì, i documenti in oggetto sarebbero irricevibili perché inidonei a dimostrare alcunché: non avrebbero il carattere di contratto preteso dall'appellante, restando, entrambi, proposte prive di sottoscrizione completa e di registrazione formale presso i deputati Enti di controllo;
- sulla richiesta relativa alla consegna dei documenti dei minori, oltre ad essere domanda nuova, nell'atto avversario nulla si proverebbe in ordine al rifiuto materno di consegnare i passaporti al padre, perché mai occorso;
ed anzi il padre avrebbe nella sua disponibilità, da sempre, le carte di identità dei figli valide per l'espatrio;
- da ultimo, sulla condanna del resistente al pagamento delle spese di lite (in primo grado e in appello), parte appellante avrebbe tenuto in quel giudizio e nel presente un comportamento fazioso, provocatorio e irrispettoso verso tutte le Parti, obbligandole a giudizi evitabili, con aggravio di costi e risorse impegnate anche dalla moglie.
11. Con note scritte in sostituzione udienza depositate il 07.09.2025 ha Parte_1 preliminarmente dedotto la piena ammissibilità dell'appello e delle richieste ivi formulate: invero, le
8 domande ritenute nuove da controparte costituirebbero una necessaria e doverosa specificazione delle domande principali relative all'affidamento e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale;
quanto alla pendenza del giudizio di divorzio, non sarebbe stato notificato alcunché circa detto procedimento (di cui quindi l'appellante non avrebbe alcuna conoscenza al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio). Rispetto alle nuove asserite allegazioni, si tratterebbe di prove che la parte non avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, in quanto divenute disponibili solo a ridosso delle preclusioni istruttori, nonché di prove formatesi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, la cui produzione in appello rappresenta l'unica sede possibile per il loro esame. Nel merito, ha ribadito: Pt_1
- che la proposta di un'alternanza settimanale, pur mantenendo un collocamento paritetico nei tempi, è formulata nel preminente e superiore interesse dei minori, dal momento che tale regime garantirebbe proprio a e una maggiore stabilità, riducendo la frammentazione della loro quotidianità _1 Per_2
e il numero di spostamenti tra le abitazioni;
- la condotta ostruzionistica di controparte che in data 25 agosto avrebbe minacciato la mancata autorizzazione all'espatrio dei figli poiché non a conoscenza del numero del volo;
- l'alternanza annuale delle festività natalizie;
- il rifiuto da parte della di restituire i passaporti. CP_1
Da ultimo, secondo parte appellante, la statuizione relativa alla suddivisione dei costi sostenuti per i viaggi dei figli in Australia avrebbe valore di giudicato interno sul punto, non essendo stata oggetto di specifico gravame da parte della GN con conseguente obbligo di quest'ultima a CP_1 contribuire in misura al 50%; parte appellante ha conclusivamente insistito per l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, chiedendo contestualmente il rigetto integrale delle istanze presentate dalla controparte e l'ammissione della documentazione prodotta.
12. Con note depositate in data 8.09.2025 ha insistito per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di costituzione ribadendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario con conseguente condanna alla refusione integrale delle spese legali, come quantificate nell'atto di costituzione. Nel merito ha evidenziato che: CP_1
-il ricorrente, dopo aver chiesto un ampliamento dei propri periodi di spettanza con i figli in estate (3 settimane in estate e 2 a Natale) ha poi chiesto di tenerli con sé solo 2 settimane, frammentate, ossia dal 27 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 1° settembre, chiedendo poi ulteriori modifiche a controparte, costretta a organizzarsi con difficoltà;
- le trasferte all'estero del avrebbero mantenuto la medesima frequenza, rendendo chiara la Pt_1 strumentalità della domanda paterna di accorpamento dei giorni mensili finalizzata a eludere lo scopo perseguito dal Tribunale – e dalla madre –, ossia quello di mantenerlo sul territorio residenziale dei bambini per un concreto esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
-Rafael e avrebbero finalmente assimilato l'attuale sistema di alternanza e la madre è l'unica a Per_2 occuparsi dello svolgimento dei loro compiti;
- quanto alla frequentazione nei periodi di vacanza i bambini manterrebbero, per la loro età, il bisogno di trascorrere una festività con ciascun genitore;
-il Tribunale, con la sentenza, ha assegnato al papà, durante il periodo estivo, ben 3 settimane consecutive ma sarebbe stato lui, sino a oggi, a rinunciarvi;
- con riferimento all'episodio del 25 agosto, le informazioni richieste dalla madre sarebbero state taciute sino ad agosto;
9 - il rifiuto alla consegna dei passaporti sarebbe falso, poiché i documenti seguono sempre i bambini;
- attingerebbe regolarmente da fondi che detiene in Australia e rispetto ai quali ha omesso di Pt_1 depositare qualsiasi documentazione;
- ha ricevuto solo il corrispettivo della propria quota di ex casa familiare (circa CP_1
800.000,00 $ ossia 600.000,00 € mentre ha incassato quasi 2 milioni di $ (1.837.981,70 $ Pt_1 total net asset) ossia un 1.5 milioni di Euro); altresì, versando i coniugi in comunione legale dei beni, alla stessa avrebbe dovuto esser liquidata anche la metà del valore delle quote sociali del marito, trattativa poi non andata in porto;
- avrebbe locato una villa in zona Fiera-City Life e godrebbe di un doppio impiego con doppi Pt_1 emolumenti, mentre la si sarebbe fatta carico di diversi e maggiori oneri abitativi CP_1 chiedendo supporto alla famiglia d'origine;
-la condanna del lla refusione di parte delle spese legali sostenute dalla moglie sarebbe frutto Pt_1 di una resistenza a carattere prettamente oppositivo ossia strumentale, fazioso e negligente;
-sull'inammissibilità delle produzioni documentali avversarie oltre i termini di legge, i documenti in esame risultavano nella piena disponibilità della parte prima di quando questa li avrebbe versati in atti ed erano reperibili: sono insussistenti le circostanze che avrebbero reso ammissibile la produzione.
13. All'udienza del 10.09.2025, celebrata in assenza delle parti, la Corte, dato atto delle note depositate dalle parti e del parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
§ Profili preliminari. Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità dei motivi di appello di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni di parte appellante, in quanto trattasi di domande nuove non formulate nel giudizio di primo grado come peraltro puntualmente eccepito da parte resistente: ed invero risulta dagli atti che il ha in primo grado concluso, chiedendo che “le vacanze natalizie vengano suddivise in due Pt_1 periodi della medesima durata” -opzione che la Corte reputa maggiormente rispondente all'interesse dei minori, come di seguito esposto- e non ha formulato alcuna richiesta relativa ai passaporti dei minori, peraltro sempre formulabile al Giudice Tutelare. Parimenti inammissibili sono le prospettazioni di parte appellante relative ai rimborsi delle spese per i viaggi in Australia, in quanto attinenti a poste restitutorie di dare/avere tra le parti che esulano dall'oggetto del presente giudizio. La Corte evidenzia altresì l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla in CP_1 allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 8.09.2025, eccepita da parte appellante. Si tratta invero di documentazione che avrebbe dovuto semmai essere allegata alla comparsa di costituzione e risposta, non essendo prevista alcuna facoltà di allegazione documentale alle note di udienza come peraltro evidenziato nel decreto di fissazione datato 1.04.2025.
§Il regime di frequentazione dei figli. La Corte ritiene che debba essere respinta la richiesta di parte appellante di addivenire ad un regime di frequentazione che preveda l'alternanza settimanale di ciascun genitore rispetto al collocamento dei figli. A sostegno della richiesta l'appellante non ha invero dedotto elementi concreti che consentano di ritenere l'attuale calendario in alcun modo pregiudizievole per i figli minori, lasciando piuttosto trasparire come la preferenza per l'invocata alternanza settimanale sia correlabile alla gestione delle esigenze lavorative dei genitori. Sul punto non è stata tuttavia allegata/dedotta alcuna concreta
10 ragione lavorativa che costituisca un ostacolo all'attuale assetto di organizzazione del calendario cui il Tribunale è pervenuto all'esito di reiterate consultazioni delle parti e dopo aver tentato invano di conciliarle sul punto. Del resto il sentito dal Tribunale, ha dichiarato di essersi ormai Pt_1 organizzato in modo tale da fare non più di due viaggi all'anno in Australia, sicuramente conciliabili con l'attuale assetto di frequentazione con i figli. Si rammenta inoltre che anche il “Parenting Plan” originariamente concordato tra le parti già prevedeva un regime di frequentazione genitori/figli articolato su periodi intermedi (giovedì/lunedì; giovedì/venerdì) e non settimanali. Resta ferma, evidentemente, la facoltà delle parti di concordare un calendario diverso in uno spirito di reciproca e leale collaborazione dei cui effetti ultimi beneficerebbero sicuramente i figli minori, fin qui esposti ad un latente ma pervicace conflitto genitoriale che traspare da tutti gli atti del giudizio: in particolare, con le note di trattazione scritta dell'odierna udienza, è emerso il riaccendersi di un forte contrasto tra le parti in relazione alle trascorse vacanze estive (con la rinuncia, di fatto, del alle tre settimane consecutive con i figli e la richiesta di frammentazione del periodo e Pt_1 richiesta dalla di esibizione dei documenti di volo) che dimostra come entrambi siano CP_1 ben lontani dall'impegno loro richiesto per il funzionamento reale di un regime di affido condiviso nell'interesse ultimo dei figli minori. Corre l'obbligo di ammonire le parti in ordine all'eventualità che, laddove il conflitto genitoriale continui a perdurare e riaccendersi in relazione ai vari aspetti della gestione dei figli, potrebbero essere assunte nell'imminente giudizio di divorzio differenti statuizioni relative ai minori anche limitative della responsabilità genitoriale di entrambi. Si rileva infine, per mera completezza, che la richiesta del in punto di vacanze natalizie non Pt_1 potrebbe comunque essere accolta in quanto non rispondente all'interesse dei minori che, data la loro tenera età, è preferibile trascorrano il particolare periodo delle festività natalizie suddividendolo a metà con entrambi i genitori, tenuto conto altresì dell'estrema lontananza dell'Australia e delle differenze di fuso orario che potrebbero innescare nei bambini emozioni negative, correlate alla lontananza dalla madre e dal territorio abituale di riferimento. Resta ferma la facoltà del EL di approfittare del lungo periodo di sua spettanza nel periodo estivo (tre settimane anche consecutive) per portare i figli in Australia, della quale pare non essersi fin qui avvalso per autonoma scelta.
§Il contributo al mantenimento dei minori. Giova rammentare che in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (fra le tante Sez. 1, n. 25618 del 07/12/2007). Nel caso in esame la ricostruzione dei redditi delle parti può essere effettuata unicamente in maniera approssimativa, attesa l'estrema parzialità della documentazione prodotta da entrambi i coniugi sul punto e in gran parte costituita da documenti in lingua straniera correlati al sistema fiscale australiano, in considerazione dell'originaria sede di residenza del nucleo.
Redditi De Bernardi. Quanto alla è presente agli atti del giudizio di primo grado un modello di disclosure CP_1
(all.16) datato 27.11.2023 da cui risultano i seguenti redditi, determinati con riferimento all'anno fiscale australiano:
1 luglio 2019-30 giugno 2020: $AU 41.006,37; 1 luglio 2020-30 giugno 2021: $AU 67.087,76; 1 luglio 2021-30 giugno 2022: $AU 77.715,56;
11 1 luglio 2022-31.12.2022 (rimanente anno fiscale italiano): € 14.332.
Dal medesimo modello di disclosure risulta che la resistente è titolare di diversi conti correnti, italiani e australiani, nonché di una partecipazione societaria al 50% nella Bent Square Pty Ltd rispetto alla quale nulla è stato ulteriormente allegato/dedotto in ordine all'eventuale percezione di utili. La ha poi prodotto copia di alcune buste paga dell'anno 2023 per l'attività svolta presso CP_1 la Opella Healthcare Milano spa da cui risulta un reddito netto mensile di 4.000/4.200,00 euro circa. L'ulteriore documentazione prodotta dalla relativamente alle proprie finanze, sub all.17- CP_1
20 al ricorso di primo grado è del tutto disomogenea e difficilmente ricostruibile in maniera unitaria. Quanto alla ulteriore documentazione reddituale prodotta con le note scritte di trattazione dell'udienza di appello depositate in data 8.09.2025 (certificazioni di “Tax return” per gli anni 2021- 2023 ed un modello 730/2024) se ne ribadisce l'inammissibilità in quanto avrebbe dovuto essere prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello o comunque entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza del 10.09.2025, come peraltro chiaramente indicato nel decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello di Milano in data 1.04.2025 La è priva di oneri abitativi in quanto gode a titolo di comodato di un immobile di CP_1 famiglia.
Redditi EL Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (doc 6-7 allegati alla comparsa di costituzione) risultano i seguenti redditi imponibili in capo all'appellante: $ AU 90,217 per l'anno 2021; $ AU 129,697 per l'anno 2022 (modelli Tax return). Dal modello di disclosure prodotto con la memoria del 19.04.2024 risultano i seguenti redditi da lavoro dipendente per l'ultimo triennio pari rispettivamente: a AUD$ 165,000.00 (CY) (€ 99.000) ultimo anno;
AUD$ 131,250.00 (FY) (€ 78.992,16) penultimo anno;
AUD$ 90,217.00 (FY) (€ 54.296,65) terzultimo anno. L'appellante ha da ultimo prodotto in allegato al ricorso in appello (doc.12) copia di alcune buste paga per l'attività svolta presso la Deel Italia s.r.l. da cui risultano i seguenti importi:
Luglio anno 2024 Netto busta: € 5.077,00 Agosto anno 2024 Netto busta: € 6.995,00 Settembre anno 2024 Netto busta: € 6.694,00 Ottobre anno 2024 Netto busta: € 6.699,00
Novembre anno 2024 Netto busta: 6.909,00
Dicembre anno 2024 Netto busta: € 7.129,00 Gennaio anno 2025 Netto busta: € 6.692,00 Febbraio anno 2025 Netto busta: € 6.685,61
Marzo anno 2025 Netto busta: € 6.703,47
Tanto premesso la Corte rileva che la ricostruzione reddituale permane caratterizzata da consistenti margini di opacità e disomogeneità con riferimento alle allegazioni relative alle situazioni economiche di entrambe le parti che, nonostante le precise scansioni procedimentali loro messe a
12 disposizione dal rito, hanno continuato a produrre ciò che volevano e quando lo volevano, in spregio alle norme processuali e alle regole che dovrebbero presiedere ad un leale contraddittorio. Sulla scorta della documentazione versata in atti è comunque dato riscontrare una certa omogeneità tra le posizioni delle parti, sebbene il possa sicuramente contare su un reddito netto mensile Pt_1 superiore di circa 2.000,00 euro a quello percepito da controparte. A fronte di ciò risulta dagli atti che il corrisponde un canone di locazione per l'appartamento Pt_1 di Milano ove ospita i figli: sul punto vanno confermate le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della documentazione prodotta in data 19.11.2024 e nuovamente allegata all'atto di appello, concernente fra l'altro il “nuovo” contratto di locazione facente capo all'appellante, in quanto effettuate in violazione del contraddittorio e peraltro irrilevanti ai fini della decisione. Ci si limita ad evidenziare, sullo specifico punto, che l'appellante ha comunque prodotto solo copia della proposta di locazione dal predetto sottoscritta il 30.05.2024 ma priva dell'accettazione di controparte sicché non è dato allo stato considerare concluso il relativo contratto, da cui sarebbe derivato, nella prospettazione del un incremento delle spese abitative Pt_1 sostenute. Non rileva ai fini delle determinazioni sul mantenimento la locazione dell'immobile di Champoluc in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è spesa non necessaria. Irrilevanti ai fini della decisione sono altresì gli ulteriori documenti prodotti dal il 19.11.2024 Pt_1 relativamente al nuovo contratto di lavoro dell'appellante, a fronte degli importi netti mensili desumibili dalle buste paga in atti e maggiormente rilevanti per le valutazioni in punto di comparazione reddituale delle parti ed altresì tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza rispetto alle trasferte australiane dell'appellante.
*** In tale complessivo contesto e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso entrambi i genitori va confermato l'assegno di mantenimento per i minori stabilito a carico del dalla Pt_1 sentenza impugnata che si stima proporzionato ai redditi delle parti ed adeguato alle esigenze dei minori. In contrario non rileva la circostanza che il regime di frequentazione dei minori col padre sia pressoché paritetico rispetto a quello materno, tenuto conto del fatto che dalle complessive risultanze documentali versate in atti risulta che in svariate occasioni il ha chiesto una modifica Pt_1 repentina degli orari/giorni di frequentazione con i figli (cfr. mail prodotte dalla in primo CP_1 grado e note scritte delle parti con riferimento al recente periodo estivo). La circostanza rileva in quanto conferma che tuttora la madre sia il principale genitore di riferimento per i minori, spesso costretta a rimodulare l'organizzazione del nucleo per venire incontro a sopravvenute esigenze del padre, con correlati aggravi economici rispetto ai quali sussiste la necessità di un contributo perequativo.
*** Conclusivamente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.96 c.p.c. ed assorbita ogni altra questione, in attesa del definitivo assetto dei rapporti tra le parti da stabilirsi in sede di divorzio, si provvede come in dispositivo.
§Le spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in difetto di specifica nota spese.
P.Q.M.
13 La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.166/2025 emessa in data Controparte_1
08.01.2025 dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 39768/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 3.889,99
[...] oltre rimborso forfettario spese generali 15% ed altri oneri di legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Valentina Paletto
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott. ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 10.09.2025, promossa con ricorso del 28.03.2025 da:
cittadino australiano, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Gabriele Giambrone, Alessandro Gravante e Alessia F. Arbustini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Milano in corso Venezia n. 8
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Cenisio 14, C.F. , difesa e rappresentata dall' avv. Monica Bonessa del Foro C.F._2 di Milano presso il cui studio in Milano via Benvenuto Cellini 2/A ha eletto domicilio
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza si separazione n. cron. 166/2025 emessa dal Tribunale di Milano il giorno 08.01.2025, pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 39768/2023.
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Confermare il collocamento paritario dei figli minori e presso entrambi i genitori _1 Per_2 prevedendo però un'alternanza settimanale, ossia prevedendo che i figli trascorrano sette giorni consecutivi con ciascun genitore e stabilendo che, durante la settimana di non collocamento, il
1 genitore non collocatario possa tenere con sé i minori per un pomeriggio, fino al termine della cena, così garantendo maggiore continuità nei rapporti con i genitori.
2) Disporre che i minori trascorrano la totalità del periodo natalizio ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo espressamente la possibilità, in favore del Signor di condurre i figli Pt_1 con sé in Australia negli anni di sua spettanza.
3) Disporre che, con riferimento ai passaporti dei minori, il Signor conservi quelli Pt_1 australiani, mentre la GN quelli italiani. CP_1
4) Disporre che ciascun genitore tenga a proprio carico il mantenimento dei figli minori nei periodi di propria spettanza, disponendo che nessuno dei due sia tenuto al versamento all'altro di alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario.
5) Confermare la divisione al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e _1
, richiamando la GN al rigido rispetto di tale previsione anche con Per_2 CP_1 riferimento alle spese relative ai viaggi in Australia, con particolare riferimento ai costi necessari per gli spostamenti e per il soggiorno. 6) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“In via principale e nel merito:
- Confermare la sentenza n. 166/2025 depositata in data 8 gennaio 2025 nell'ambito del proc. N. 39768/2023 in ogni sua parte e punto.
- Condannare ex art. 96 c.p.c. il signor alla refusione del danno da quantificarsi in via Pt_1 equitativa nella somma pari a 4.000,00 € per i figli (2.000,00 € ciascuno) e 1.000,00 € per la moglie oltre che
- Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare il signor alla refusione integrale delle Pt_1 spese legali sostenute dalla signora quantificate in 6.000,00 € oltre accessori di Legge. CP_1
In via istruttoria si chiede siano espunti dal fascicolo tutti i documenti allegati dal signor già Pt_1 esclusi dal Tribunale e quelli nuovi intervenuti. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
a Orta San Giulio in data 1.06.2012 e dall'unione nascevano (26.08.2015) e _1 Per_2
(28.10.2018).
2. Con ricorso del 11.11.2023 la chiedeva al Tribunale di Milano la pronuncia della CP_1 separazione personale dei coniugi, l'affido dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa di Milano via Poliziano n.14, la regolamentazione e calendarizzazione dei rapporti genitori-figli, € 600,00 a titolo di mantenimento per e , assegno unico alla madre e 50% _1 Per_2 delle spese extra assegno. Nel proprio atto introduttivo del giudizio la ricorrente deduceva che:
- la coppia, appena dopo il matrimonio, aveva stabilito la propria residenza in Australia;
- nel 2021 la relazione era entrata in crisi e le parti decidevano di regolamentare i loro rapporti economici e parentali, trascrivendoli in due distinti documenti privati: il parenting plan (6 luglio 2022) e il Binding Financial Agreement (8 luglio 2022); nessuno dei due scritti veniva tuttavia depositato e/o formalizzato avanti ad alcuna autorità né trascritto in Italia, ove rientravano, scegliendo
2 di trasferirsi a Milano o comunque in Italia, e decidendo concordemente di permanervi per un periodo non inferiore a due anni;
- la si stabiliva a Milano con i figli che iniziavano a frequentare la scuola, mentre CP_1 Pt_1 rientrato in Italia a ottobre 2022, si stabiliva a Champoluc;
- poco dopo il nominava un difensore allo scopo di ottenere delle modifiche degli accordi Pt_1 assunti informalmente con la moglie in ordine al suo contributo al mantenimento di e e _1 Per_2 le trattative, dopo il trasferimento paterno a Milano, avvenuto nel gennaio 2023, si estendevano anche alla calendarizzazione dei rispettivi tempi di spettanza dei genitori con i due figli anche allo scopo di formalizzare la separazione consensuale;
nelle more, il confermava alla moglie la volontà di Pt_1 rientrare in Australia portando con sé i bambini;
- i minori erano oramai perfettamente inseriti nel nuovo contesto socio ambientale, ed in Australia era definitivamente venuto meno quello che era stato il loro ambiente fin dalla nascita.
3. In data 23.02.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Parte_1 separazione. Il resistente chiedeva inoltre: l'affido condiviso di e con collocamento in _1 Per_2
Italia in misura paritaria tra i genitori a settimane alterne;
la suddivisione paritaria dei periodi di vacanza estiva;
la suddivisione del periodo delle vacanze natalizie in due periodi della stessa durata, attribuiti ai genitori ad anni alterni con autorizzazione a condurre i minori all'estero nei periodi di relativa spettanza;
il mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi i genitori nei tempi di relativa spettanza;
la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e la suddivisione dell'assegno unico;
la declaratoria di autosufficienza economica di entrambi i coniugi con obbligo di ciascuno di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento.
4. All'udienza del 11.04.2024, il G.D., sentite le parti ed esauriti gli adempimenti di rito, assegnava alle parti termine per il deposito di disclosure, riservando la decisione all'esito.
5. Con ordinanza ex art.473-bis.22 c.p.c. del 28.04.2024 il Giudice Delegato, sentite le parti comparse, visto l'esito sfavorevole dell'espletato tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, adottava le seguenti statuizioni:
-autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
- affido dei figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con possibilità, Per_2 _1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- collocamento anagrafico dei minori presso la madre, in via Poliziano n. 14;
- regolamentazione degli incontri di ciascun genitore con i minori (“da giovedì pomeriggio a lunedì mattina a settimane alterne con ciascun genitore, da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il genitore che non è stato con i minori nel week end, da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con il genitore con cui i minori sono stati nel week end precedente”), lasciando libere le parti di concordare un diverso calendario;
-obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice acquisiva i documenti prodotti dalle parti ad esclusione di quelli allegati alla memoria del resistente in data 20.04.2024 e rigettava le istanze di prova orale;
fissava udienza per la discussione orale in data 6.06.2024.
3 6. All'udienza del 6.06.2024, udite le parti e su richiesta di entrambe le difese, che domandavano un rinvio della discussione per potere valutare il miglior calendario paritario con l'ausilio di un esperto, il G.D. rinviava all'udienza del 20.11.2024. All'udienza del 20.11.2024, le parti dichiaravano di non aver raggiunto accordi particolari;
esaurita la discussione orale, il G.D. tratteneva la decisione, rimettendo la causa al Collegio.
7. Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decideva:
“1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio con rito civile a Orta San Giulio in data 1/6/2012 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Orta San Giulio - A. 2012 -N 13- P II – S C),
2) AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2 _1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento anagrafico presso la madre in via Poliziano n. 14.
3) DISPONE il seguente calendario per i minori: da giovedì pomeriggio a lunedì mattina a settimane alterne con ciascun genitore, da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il genitore che non è stato con i minori nel week end, da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con il genitore con cui i minori sono stati nel week end precedente;
per metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore;
per l'intero periodo di Pasqua in modo alternato con ciascun genitore;
per tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti sono libere di concordare un diverso calendario.
4) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di novembre 2023 (data della domanda); 5) PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie così determinate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
4 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) CONDANNA parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite nella misura della metà pari ad euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. La restante parte è compensata.
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”. Il Tribunale riteneva fondata la domanda di separazione personale dei coniugi;
in punto responsabilità genitoriale, fermo l'affido condiviso e il collocamento materno anche a fini anagrafici, rilevava tuttavia l'assenza, in merito ai tempi di rispettiva permanenza dei minori presso ciascun genitore, di un ragionevole accordo tra le parti. A fronte di ciò, evidenziava la circostanza per cui le parti fossero di fatto riuscite a gestire i figli con decisione condivise, ritenendo, conseguentemente, che i genitori potessero continuare a farlo nell'ambito della cornice - da loro modificabile - fornita dal Tribunale. Quanto al mantenimento della prole, il Tribunale, evidenziata la sussistenza di una leggera divaricazione reddituale tra le parti (la ospite presso una casa della madre, risultava CP_1 dipendente nel settore chimico/farmaceutico con un contratto del luglio 2022 che prevedeva 71.000 euro lordi al quale aggiungere una componente variabile fino al 15% della RAL, e le buste paga depositate erano di circa 4.100 mensili;
il titolare del 20% di una società produttrice articoli Pt_1 tecnico/sportivi, indicava un reddito ultimo di 81.000 euro netti e cioè 6.750 euro al mese , sosteneva un canone di locazione documentato a Milano di 19.800 euro annui e un canone a Champoluc di 12.000 euro annui, quest'ultimo considerato spesa non “necessaria” frutto di libera scelta della parte)
- prevedeva un assegno perequativo di euro 400,00 mensili e spese extra suddivise al 50% tra coniugi.
§ Il procedimento di secondo grado 8. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha interposto appello Parte_1 chiedendone la riforma rispetto ai capi relativi:
- al calendario di visita;
- alla divisione delle vacanze natalizie;
- al contributo paterno al mantenimento dei minori;
- alle spese del primo grado di giudizio;
- alla mancata ammissione dei documenti prodotti in data 19.11.2024. Parte appellante ha dedotto che:
5 -rispetto al calendario di visita: il regime attuale, che ha previsto una turnazione di 4 notti con un genitore, 2 con l'altro e 1 nuovamente con il primo prima di invertire le abitazioni, obbligherebbe i minori a cambiare residenza per ben 3 volte nell'arco di appena una settimana, con conseguenze negative sulla concentrazione scolastica e sulle attività extrascolastiche;
diversamente, una disposizione di collocamento paritario a turni alternati di 7 giorni consecutivi, con una cena infrasettimanale con l'altro genitore, consentirebbe una soluzione più equilibrata, riducendo sensibilmente i disagi logistici in linea a un collocamento paritario del tutto sostenibile per i minori. Tale alternanza, secondo parte appellante, agevolerebbe altresì una gestione equilibrata delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, giacché la turnazione settimanale favorirebbe il padre nell'organizzare più efficacemente i propri impegni professionali, concentrando le trasferte europee nelle settimane in cui i figli sono collocati presso la madre.
-sulla divisione delle vacanze natalizie, la suddivisione a metà del periodo natalizio, così come disposta dal Giudice di prime cure, renderebbe materialmente impossibile per il padre organizzare viaggi in Australia con i figli in tale periodo;
impossibilità derivante non solo dai significativi tempi di viaggio necessari per raggiungere il continente australiano, ma anche dalla necessità di un adeguato periodo di adattamento al fuso orario e dall'esigenza di garantire ai minori un soggiorno di durata adeguata;
limitazione pregiudizievole per i bambini, che di fatto verrebbero privati della possibilità di mantenere un legame concreto e continuativo con il loro Paese d'origine e con l'intera famiglia paterna. Diversamente, un'alternanza annuale dell'intero periodo delle vacanze natalizie tra i genitori consentirebbe al padre di avere tempo sufficiente per realizzare fattivamente i viaggi in Australia, permettendo ai figli di mantenere viva anche la tradizione del Natale australiano ed il loro duplice patrimonio culturale.
-in punto mantenimento dei minori: il Giudice di prime cure, nel riconoscere un importo pari ad € 400,00 mensili a carico dell'odierno appellante, sarebbe incorso in un grave errore nel ritenere sussistente “una leggera divaricazione reddituale tra le parti”; avrebbe difatti Pt_1 modificato la propria organizzazione professionale, mantenendo la propria posizione presso la società LeBent, modificandone il mercato di riferimento e detenendo una partecipazione del 17,94% ( che non genera dividendi né ha un valore finanziario immediato), ed adottando una configurazione contrattuale necessaria per garantire il corretto inquadramento previdenziale e assicurativo, secondo la normativa italiana, con i conseguenti oneri sociali e contributivi. Da luglio 2024, avrebbe formalmente instaurato un rapporto di collaborazione con Deel Italia s.r.l., che gli garantirebbe un reddito annuale lordo pari a € 93.750,00 (pari a circa € 6.500,00 netti al mese), importo tuttavia soggetto alle fluttuazioni del tasso di cambio, per cui sarebbe attualmente obbligato a rimborsare circa € 2.210,00 a causa dei tassi più bassi. Il Tribunale, non avrebbe altresì considerato la nuova situazione abitativa dell'appellante, rispetto alla quale costui sosterrebbe un canone di locazione annuo di € 28.800,00, oltre a
€ 240,00 di oneri accessori, superiore rispetto al precedente di € 10.000,00 avendo dovuto trasferirsi dal precedente bilocale in un immobile più ampio ed atto ad ospitare i figli;
tale nuovo contratto, decorrente da ottobre 2024 e regolarmente depositato in data 19.11.2024, non sarebbe stato ammesso dal Tribunale, che avrebbe erroneamente continuato a fare riferimento al precedente. Invece, secondo l'appellante, il contratto costituirebbe documento nuovo, formatosi successivamente all'udienza del 06.06.2024, da ritenersi ammissibile e correttamente depositato prima dell'udienza del 20.11.2024. Quanto al villino di Champoluc, la cui spesa per il canone annuo ammonta ad € 12.000,00, questa non può considerarsi superflua (e non a caso entrambi i genitori avrebbero adottato questa decisione), essendo sostenuta nell'interesse dei minori. A tali importi andrebbero
6 aggiunti i costi per la baby sitter e le spese di viaggio per l'Australia, mai rimborsate dalla
[...] al 50%. Quest'ultima, di contro, non sosterebbe oneri di natura abitativa, poiché CP_1 stabilita in un appartamento acquistatole dalla madre che la supporterebbe, tra l'altro, nella gestione dei figli;
avrebbe beneficiato in misura superiore della vendita della casa familiare in Australia, percependo circa € 437.259,00 (€ 93.484,00 in più rispetto al coniuge); per l'anno 2023 avrebbe percepito € 81.650,00, mentre il circa € 99.000,00, ed in decremento nel Pt_1
2024;
-sulle spese del primo grado di giudizio: l'erroneità della decisione in punto di spese di lite risulterebbe comprovata dalla posizione processuale di resistente del che non avrebbe Pt_1 proposto domanda riconvenzionale;
altresì, non sussisterebbe la propria prevalente soccombenza, laddove risultava accettata la richiesta paterna in punto di collocamento paritario (per quanto con un'alternanza diversa da quella domandata) e veniva accettata la richiesta materna in punto sussistenza del contributo al mantenimento, ma per un importo significativamente più basso rispetto a quello domandato da quest'ultima.
- sulla mancata ammissione dei documenti prodotti in data 19.11.2024: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibili i documenti depositati dal in data 19.11.2024, poiché Pt_1 oggettivamente nuovi, essendosi formati successivamente all'udienza del 06.06.2024. Si tratterebbe di documenti significativi (nuovo contratto di lavoro con Deel Italia S.R.L., decorrente da luglio 2024; nuovo contratto di locazione decorrente da ottobre 2024; comunicazioni tra le parti con riferimento al coinvolgimento della figura del mediatore, svoltesi nell'ottobre 2024 proprio in seguito all'impegno assunto dalle parti nel corso dell'udienza del giorno 06.06.2024; biglietti aerei Milano-Sidney anche per l'estate 2024 acquistati in data 12.06.2024) in quanto: il nuovo contratto di lavoro mostrerebbe gli introiti del EL e l'assenza di necessità di trasferte in Australia;
il nuovo contratto di locazione proverebbe le maggiori spese sostenute per garantire un'abitazione idonea ai figli;
lo scambio mail tra le parti circa l'individuazione del mediatore mostrerebbe apertamente l'oppositività della CP_1 all'individuazione di una soluzione congiunta (elemento che renderebbe ancor più illogica la parziale condanna alle spese); i biglietti mostrerebbero i costi sostenuti dal per fare Pt_1 ritorno in Australia con i figli, i quali erano oggetto di specifica istanza nel procedimento di separazione (ancora oggi non rimborsati dalla . CP_1
Tale mancata ammissione avrebbe comportato una valutazione incompleta e non aggiornata della situazione economica e personale delle parti, con conseguente pregiudizio per la corretta determinazione delle condizioni di separazione e del contributo al mantenimento. Esposte le superiori argomentazioni, l'odierno appellante ha rassegnato le conclusioni come sopra esposte.
9.Con decreto del 01.04.2025 il Presidente della sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello ha fissato udienza al 10.09.2025, sostituendola col deposito di note scritte e assegnando termine alle parti per il deposito fino al secondo giorno antecedente l'udienza.
10.Con comparsa del 11.07.2025 si è costituita evidenziando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario (ex artt. 345 e 473 bis 38 c.p.c.) e la pendenza avanti al Tribunale di Milano del procedimento di divorzio (proc. n. 25630/2025), ritenuta sede naturale per l'eventuale rivalutazione, anche nel merito, delle attuali condizioni vigenti in punto di regolamentazione dei rapporti familiari, sulla scorta dei presunti nuovi eventi allegati da parte avversaria. Nel merito, parte appellata ha dedotto:
7 -che le doglianze paterne relative all'attuale organizzazione ritenuta gravosa per i minori sarebbero false, non solo per l'assenza di tali doglianze nel giudizio di primo grado, nel corso del quale le parti, come evidenziato in sentenza, sarebbero riuscite a gestire i figli con decisione condivise, ma anche perché, in verità, il passaggio da un genitore all'altro in costanza di settimana scolastica sarebbe unico ed interverrebbe solo per il pernottamento infrasettimanale dal lunedì al mercoledì, senza peraltro alcun spostamento di beni, poiché i bambini terrebbero le loro cose presso entrambi i genitori ed avrebbero già sedimentato le alternanze suddette. Altresì, la patologia da cui è affetta – displasia al femore sinistro con riduzione Per_2 progressiva della mobilità - renderebbe necessaria la reciproca e settimanale collaborazione tra i genitori;
- quanto all'alternanza nel corso delle vacanze natalizie, la domanda sarebbe nuova e come tale inammissibile;
altresì, la regolamentazione prevista dal Tribunale, corrisponderebbe alla miglior soluzione per i bambini, che potranno ugualmente condividere un momento significativo come il Natale con ciascun genitore;
- sul contributo al mantenimento dei minori, il comportamento processualmente e deontologicamente scorretto dell'appellante, che avrebbe omesso di versare in atti tutti i documenti richiesti così impedendo una complessiva valutazione della sua condizione, definita dal Giudice di prime cure non del tutto chiara;
altresì, le allegazioni successive e rigettate dal Tribunale nonché quelle irritualmente allegate all'atto di appello dimostrerebbero un'intervenuta condizione di miglior vantaggio del marito rispetto alla moglie: oggi, infatti, egli godrebbe di un doppio reddito, ossia quello della società e lo stipendio;
- quanto alla suddivisione al 50% dei viaggi in Australia dei figli, la richiesta sarebbe inammissibile perché, come posta, avrebbe dovuto esser, semmai, rimessa al Tribunale nelle forme di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c..; altresì, la sarebbe disposta – e poi tenuta – CP_1
a pagare la propria quota di spettanza per le esperienze dei figli, pur in Australia, qualora queste rientrino nelle ipotesi di cui al Protocollo spese straordinarie e non siano frutto di scelte autonome di ciascun genitore;
- sulla mancata acquisizione dei documenti irritualmente depositati dal marito, le argomentazioni del Tribunale sarebbero corrette: ove avesse voluto introdurre documenti nuovi a fondamento di diverse domande, il avrebbe dovuto provvedere, semmai, ex art. 473 Pt_1 bis 29 c.p. ; avrebbe omesso di farlo, cercando di imporre l'acquisizione in atti di documenti tecnicamente inesistenti e in piena violazione del contraddittorio. Altresì, i documenti in oggetto sarebbero irricevibili perché inidonei a dimostrare alcunché: non avrebbero il carattere di contratto preteso dall'appellante, restando, entrambi, proposte prive di sottoscrizione completa e di registrazione formale presso i deputati Enti di controllo;
- sulla richiesta relativa alla consegna dei documenti dei minori, oltre ad essere domanda nuova, nell'atto avversario nulla si proverebbe in ordine al rifiuto materno di consegnare i passaporti al padre, perché mai occorso;
ed anzi il padre avrebbe nella sua disponibilità, da sempre, le carte di identità dei figli valide per l'espatrio;
- da ultimo, sulla condanna del resistente al pagamento delle spese di lite (in primo grado e in appello), parte appellante avrebbe tenuto in quel giudizio e nel presente un comportamento fazioso, provocatorio e irrispettoso verso tutte le Parti, obbligandole a giudizi evitabili, con aggravio di costi e risorse impegnate anche dalla moglie.
11. Con note scritte in sostituzione udienza depositate il 07.09.2025 ha Parte_1 preliminarmente dedotto la piena ammissibilità dell'appello e delle richieste ivi formulate: invero, le
8 domande ritenute nuove da controparte costituirebbero una necessaria e doverosa specificazione delle domande principali relative all'affidamento e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale;
quanto alla pendenza del giudizio di divorzio, non sarebbe stato notificato alcunché circa detto procedimento (di cui quindi l'appellante non avrebbe alcuna conoscenza al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio). Rispetto alle nuove asserite allegazioni, si tratterebbe di prove che la parte non avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, in quanto divenute disponibili solo a ridosso delle preclusioni istruttori, nonché di prove formatesi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, la cui produzione in appello rappresenta l'unica sede possibile per il loro esame. Nel merito, ha ribadito: Pt_1
- che la proposta di un'alternanza settimanale, pur mantenendo un collocamento paritetico nei tempi, è formulata nel preminente e superiore interesse dei minori, dal momento che tale regime garantirebbe proprio a e una maggiore stabilità, riducendo la frammentazione della loro quotidianità _1 Per_2
e il numero di spostamenti tra le abitazioni;
- la condotta ostruzionistica di controparte che in data 25 agosto avrebbe minacciato la mancata autorizzazione all'espatrio dei figli poiché non a conoscenza del numero del volo;
- l'alternanza annuale delle festività natalizie;
- il rifiuto da parte della di restituire i passaporti. CP_1
Da ultimo, secondo parte appellante, la statuizione relativa alla suddivisione dei costi sostenuti per i viaggi dei figli in Australia avrebbe valore di giudicato interno sul punto, non essendo stata oggetto di specifico gravame da parte della GN con conseguente obbligo di quest'ultima a CP_1 contribuire in misura al 50%; parte appellante ha conclusivamente insistito per l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, chiedendo contestualmente il rigetto integrale delle istanze presentate dalla controparte e l'ammissione della documentazione prodotta.
12. Con note depositate in data 8.09.2025 ha insistito per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di costituzione ribadendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario con conseguente condanna alla refusione integrale delle spese legali, come quantificate nell'atto di costituzione. Nel merito ha evidenziato che: CP_1
-il ricorrente, dopo aver chiesto un ampliamento dei propri periodi di spettanza con i figli in estate (3 settimane in estate e 2 a Natale) ha poi chiesto di tenerli con sé solo 2 settimane, frammentate, ossia dal 27 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 1° settembre, chiedendo poi ulteriori modifiche a controparte, costretta a organizzarsi con difficoltà;
- le trasferte all'estero del avrebbero mantenuto la medesima frequenza, rendendo chiara la Pt_1 strumentalità della domanda paterna di accorpamento dei giorni mensili finalizzata a eludere lo scopo perseguito dal Tribunale – e dalla madre –, ossia quello di mantenerlo sul territorio residenziale dei bambini per un concreto esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
-Rafael e avrebbero finalmente assimilato l'attuale sistema di alternanza e la madre è l'unica a Per_2 occuparsi dello svolgimento dei loro compiti;
- quanto alla frequentazione nei periodi di vacanza i bambini manterrebbero, per la loro età, il bisogno di trascorrere una festività con ciascun genitore;
-il Tribunale, con la sentenza, ha assegnato al papà, durante il periodo estivo, ben 3 settimane consecutive ma sarebbe stato lui, sino a oggi, a rinunciarvi;
- con riferimento all'episodio del 25 agosto, le informazioni richieste dalla madre sarebbero state taciute sino ad agosto;
9 - il rifiuto alla consegna dei passaporti sarebbe falso, poiché i documenti seguono sempre i bambini;
- attingerebbe regolarmente da fondi che detiene in Australia e rispetto ai quali ha omesso di Pt_1 depositare qualsiasi documentazione;
- ha ricevuto solo il corrispettivo della propria quota di ex casa familiare (circa CP_1
800.000,00 $ ossia 600.000,00 € mentre ha incassato quasi 2 milioni di $ (1.837.981,70 $ Pt_1 total net asset) ossia un 1.5 milioni di Euro); altresì, versando i coniugi in comunione legale dei beni, alla stessa avrebbe dovuto esser liquidata anche la metà del valore delle quote sociali del marito, trattativa poi non andata in porto;
- avrebbe locato una villa in zona Fiera-City Life e godrebbe di un doppio impiego con doppi Pt_1 emolumenti, mentre la si sarebbe fatta carico di diversi e maggiori oneri abitativi CP_1 chiedendo supporto alla famiglia d'origine;
-la condanna del lla refusione di parte delle spese legali sostenute dalla moglie sarebbe frutto Pt_1 di una resistenza a carattere prettamente oppositivo ossia strumentale, fazioso e negligente;
-sull'inammissibilità delle produzioni documentali avversarie oltre i termini di legge, i documenti in esame risultavano nella piena disponibilità della parte prima di quando questa li avrebbe versati in atti ed erano reperibili: sono insussistenti le circostanze che avrebbero reso ammissibile la produzione.
13. All'udienza del 10.09.2025, celebrata in assenza delle parti, la Corte, dato atto delle note depositate dalle parti e del parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
§ Profili preliminari. Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità dei motivi di appello di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni di parte appellante, in quanto trattasi di domande nuove non formulate nel giudizio di primo grado come peraltro puntualmente eccepito da parte resistente: ed invero risulta dagli atti che il ha in primo grado concluso, chiedendo che “le vacanze natalizie vengano suddivise in due Pt_1 periodi della medesima durata” -opzione che la Corte reputa maggiormente rispondente all'interesse dei minori, come di seguito esposto- e non ha formulato alcuna richiesta relativa ai passaporti dei minori, peraltro sempre formulabile al Giudice Tutelare. Parimenti inammissibili sono le prospettazioni di parte appellante relative ai rimborsi delle spese per i viaggi in Australia, in quanto attinenti a poste restitutorie di dare/avere tra le parti che esulano dall'oggetto del presente giudizio. La Corte evidenzia altresì l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla in CP_1 allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 8.09.2025, eccepita da parte appellante. Si tratta invero di documentazione che avrebbe dovuto semmai essere allegata alla comparsa di costituzione e risposta, non essendo prevista alcuna facoltà di allegazione documentale alle note di udienza come peraltro evidenziato nel decreto di fissazione datato 1.04.2025.
§Il regime di frequentazione dei figli. La Corte ritiene che debba essere respinta la richiesta di parte appellante di addivenire ad un regime di frequentazione che preveda l'alternanza settimanale di ciascun genitore rispetto al collocamento dei figli. A sostegno della richiesta l'appellante non ha invero dedotto elementi concreti che consentano di ritenere l'attuale calendario in alcun modo pregiudizievole per i figli minori, lasciando piuttosto trasparire come la preferenza per l'invocata alternanza settimanale sia correlabile alla gestione delle esigenze lavorative dei genitori. Sul punto non è stata tuttavia allegata/dedotta alcuna concreta
10 ragione lavorativa che costituisca un ostacolo all'attuale assetto di organizzazione del calendario cui il Tribunale è pervenuto all'esito di reiterate consultazioni delle parti e dopo aver tentato invano di conciliarle sul punto. Del resto il sentito dal Tribunale, ha dichiarato di essersi ormai Pt_1 organizzato in modo tale da fare non più di due viaggi all'anno in Australia, sicuramente conciliabili con l'attuale assetto di frequentazione con i figli. Si rammenta inoltre che anche il “Parenting Plan” originariamente concordato tra le parti già prevedeva un regime di frequentazione genitori/figli articolato su periodi intermedi (giovedì/lunedì; giovedì/venerdì) e non settimanali. Resta ferma, evidentemente, la facoltà delle parti di concordare un calendario diverso in uno spirito di reciproca e leale collaborazione dei cui effetti ultimi beneficerebbero sicuramente i figli minori, fin qui esposti ad un latente ma pervicace conflitto genitoriale che traspare da tutti gli atti del giudizio: in particolare, con le note di trattazione scritta dell'odierna udienza, è emerso il riaccendersi di un forte contrasto tra le parti in relazione alle trascorse vacanze estive (con la rinuncia, di fatto, del alle tre settimane consecutive con i figli e la richiesta di frammentazione del periodo e Pt_1 richiesta dalla di esibizione dei documenti di volo) che dimostra come entrambi siano CP_1 ben lontani dall'impegno loro richiesto per il funzionamento reale di un regime di affido condiviso nell'interesse ultimo dei figli minori. Corre l'obbligo di ammonire le parti in ordine all'eventualità che, laddove il conflitto genitoriale continui a perdurare e riaccendersi in relazione ai vari aspetti della gestione dei figli, potrebbero essere assunte nell'imminente giudizio di divorzio differenti statuizioni relative ai minori anche limitative della responsabilità genitoriale di entrambi. Si rileva infine, per mera completezza, che la richiesta del in punto di vacanze natalizie non Pt_1 potrebbe comunque essere accolta in quanto non rispondente all'interesse dei minori che, data la loro tenera età, è preferibile trascorrano il particolare periodo delle festività natalizie suddividendolo a metà con entrambi i genitori, tenuto conto altresì dell'estrema lontananza dell'Australia e delle differenze di fuso orario che potrebbero innescare nei bambini emozioni negative, correlate alla lontananza dalla madre e dal territorio abituale di riferimento. Resta ferma la facoltà del EL di approfittare del lungo periodo di sua spettanza nel periodo estivo (tre settimane anche consecutive) per portare i figli in Australia, della quale pare non essersi fin qui avvalso per autonoma scelta.
§Il contributo al mantenimento dei minori. Giova rammentare che in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (fra le tante Sez. 1, n. 25618 del 07/12/2007). Nel caso in esame la ricostruzione dei redditi delle parti può essere effettuata unicamente in maniera approssimativa, attesa l'estrema parzialità della documentazione prodotta da entrambi i coniugi sul punto e in gran parte costituita da documenti in lingua straniera correlati al sistema fiscale australiano, in considerazione dell'originaria sede di residenza del nucleo.
Redditi De Bernardi. Quanto alla è presente agli atti del giudizio di primo grado un modello di disclosure CP_1
(all.16) datato 27.11.2023 da cui risultano i seguenti redditi, determinati con riferimento all'anno fiscale australiano:
1 luglio 2019-30 giugno 2020: $AU 41.006,37; 1 luglio 2020-30 giugno 2021: $AU 67.087,76; 1 luglio 2021-30 giugno 2022: $AU 77.715,56;
11 1 luglio 2022-31.12.2022 (rimanente anno fiscale italiano): € 14.332.
Dal medesimo modello di disclosure risulta che la resistente è titolare di diversi conti correnti, italiani e australiani, nonché di una partecipazione societaria al 50% nella Bent Square Pty Ltd rispetto alla quale nulla è stato ulteriormente allegato/dedotto in ordine all'eventuale percezione di utili. La ha poi prodotto copia di alcune buste paga dell'anno 2023 per l'attività svolta presso CP_1 la Opella Healthcare Milano spa da cui risulta un reddito netto mensile di 4.000/4.200,00 euro circa. L'ulteriore documentazione prodotta dalla relativamente alle proprie finanze, sub all.17- CP_1
20 al ricorso di primo grado è del tutto disomogenea e difficilmente ricostruibile in maniera unitaria. Quanto alla ulteriore documentazione reddituale prodotta con le note scritte di trattazione dell'udienza di appello depositate in data 8.09.2025 (certificazioni di “Tax return” per gli anni 2021- 2023 ed un modello 730/2024) se ne ribadisce l'inammissibilità in quanto avrebbe dovuto essere prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello o comunque entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza del 10.09.2025, come peraltro chiaramente indicato nel decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello di Milano in data 1.04.2025 La è priva di oneri abitativi in quanto gode a titolo di comodato di un immobile di CP_1 famiglia.
Redditi EL Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (doc 6-7 allegati alla comparsa di costituzione) risultano i seguenti redditi imponibili in capo all'appellante: $ AU 90,217 per l'anno 2021; $ AU 129,697 per l'anno 2022 (modelli Tax return). Dal modello di disclosure prodotto con la memoria del 19.04.2024 risultano i seguenti redditi da lavoro dipendente per l'ultimo triennio pari rispettivamente: a AUD$ 165,000.00 (CY) (€ 99.000) ultimo anno;
AUD$ 131,250.00 (FY) (€ 78.992,16) penultimo anno;
AUD$ 90,217.00 (FY) (€ 54.296,65) terzultimo anno. L'appellante ha da ultimo prodotto in allegato al ricorso in appello (doc.12) copia di alcune buste paga per l'attività svolta presso la Deel Italia s.r.l. da cui risultano i seguenti importi:
Luglio anno 2024 Netto busta: € 5.077,00 Agosto anno 2024 Netto busta: € 6.995,00 Settembre anno 2024 Netto busta: € 6.694,00 Ottobre anno 2024 Netto busta: € 6.699,00
Novembre anno 2024 Netto busta: 6.909,00
Dicembre anno 2024 Netto busta: € 7.129,00 Gennaio anno 2025 Netto busta: € 6.692,00 Febbraio anno 2025 Netto busta: € 6.685,61
Marzo anno 2025 Netto busta: € 6.703,47
Tanto premesso la Corte rileva che la ricostruzione reddituale permane caratterizzata da consistenti margini di opacità e disomogeneità con riferimento alle allegazioni relative alle situazioni economiche di entrambe le parti che, nonostante le precise scansioni procedimentali loro messe a
12 disposizione dal rito, hanno continuato a produrre ciò che volevano e quando lo volevano, in spregio alle norme processuali e alle regole che dovrebbero presiedere ad un leale contraddittorio. Sulla scorta della documentazione versata in atti è comunque dato riscontrare una certa omogeneità tra le posizioni delle parti, sebbene il possa sicuramente contare su un reddito netto mensile Pt_1 superiore di circa 2.000,00 euro a quello percepito da controparte. A fronte di ciò risulta dagli atti che il corrisponde un canone di locazione per l'appartamento Pt_1 di Milano ove ospita i figli: sul punto vanno confermate le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della documentazione prodotta in data 19.11.2024 e nuovamente allegata all'atto di appello, concernente fra l'altro il “nuovo” contratto di locazione facente capo all'appellante, in quanto effettuate in violazione del contraddittorio e peraltro irrilevanti ai fini della decisione. Ci si limita ad evidenziare, sullo specifico punto, che l'appellante ha comunque prodotto solo copia della proposta di locazione dal predetto sottoscritta il 30.05.2024 ma priva dell'accettazione di controparte sicché non è dato allo stato considerare concluso il relativo contratto, da cui sarebbe derivato, nella prospettazione del un incremento delle spese abitative Pt_1 sostenute. Non rileva ai fini delle determinazioni sul mantenimento la locazione dell'immobile di Champoluc in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è spesa non necessaria. Irrilevanti ai fini della decisione sono altresì gli ulteriori documenti prodotti dal il 19.11.2024 Pt_1 relativamente al nuovo contratto di lavoro dell'appellante, a fronte degli importi netti mensili desumibili dalle buste paga in atti e maggiormente rilevanti per le valutazioni in punto di comparazione reddituale delle parti ed altresì tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza rispetto alle trasferte australiane dell'appellante.
*** In tale complessivo contesto e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso entrambi i genitori va confermato l'assegno di mantenimento per i minori stabilito a carico del dalla Pt_1 sentenza impugnata che si stima proporzionato ai redditi delle parti ed adeguato alle esigenze dei minori. In contrario non rileva la circostanza che il regime di frequentazione dei minori col padre sia pressoché paritetico rispetto a quello materno, tenuto conto del fatto che dalle complessive risultanze documentali versate in atti risulta che in svariate occasioni il ha chiesto una modifica Pt_1 repentina degli orari/giorni di frequentazione con i figli (cfr. mail prodotte dalla in primo CP_1 grado e note scritte delle parti con riferimento al recente periodo estivo). La circostanza rileva in quanto conferma che tuttora la madre sia il principale genitore di riferimento per i minori, spesso costretta a rimodulare l'organizzazione del nucleo per venire incontro a sopravvenute esigenze del padre, con correlati aggravi economici rispetto ai quali sussiste la necessità di un contributo perequativo.
*** Conclusivamente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.96 c.p.c. ed assorbita ogni altra questione, in attesa del definitivo assetto dei rapporti tra le parti da stabilirsi in sede di divorzio, si provvede come in dispositivo.
§Le spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in difetto di specifica nota spese.
P.Q.M.
13 La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.166/2025 emessa in data Controparte_1
08.01.2025 dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 39768/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 3.889,99
[...] oltre rimborso forfettario spese generali 15% ed altri oneri di legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Valentina Paletto
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