Sentenza 3 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/01/2019, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: PE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato PE VITO del foro di VELLETRI in difesa di PE ZI, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. t
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti di PERU- GINI ZI, con sentenza del 26/4/2018, ha confermato la sentenza del 28/4/2016, appellata dal P.M., con la quale il GUP del Tribunale di Campobas- so, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione per il reato di cui agli artt. 40 comma 2, 589 commi 1 e 2 cod. pen., perché cagionava la morte del pedone PA MI con l'auto dallo stesso condotta;
in Campobasso il 21/1/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso il PG ricorrente deduce violazione di legge, in particolare degli. artt. 40 co. 2 e art. 589 1 e 2 comma cod. pen., art. 141 CdS e 438 e ss cod. proc. pen. Il P.G. rileva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cam- pobasso aveva proposto appello avverso la sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato facendo rilevare l'erroneità della stessa, atteso che essa basava il giudizio assolutorio su un ampio margine di incertezza in ordine alla traiettoria percorsa dal pedone per attraversare la strada non potendosi esclu- dersi la repentinità dell'attraversamento e la conseguente impossibilità da parte dell'imputato di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto mortale con l'auto. L'appellante evidenziava che il consulente tecnico del PM aveva ricostruito la dinamica dei fatti ricostruendo l'attraversamento della sede stradale, effettuato dalla vittima, partendo dal marciapiede opposto a quello di senso di marcia dell'autovettura, tanto che al momento dell'impatto gli mancava poco per attra- versare la strada e arrivare al marciapiede. Sarebbe stato evidente, quindi, che durante l'attraversamento del pedone l'imputato avrebbe potuto adottare una manovra prudenziale idonea ad evitare l'impatto, arrestando l'auto o deviando la marcia, inoltre ancora prima avrebbe dovuto rallentare la marcia fin dall'avvistamento del pedone, tenuto conto delle condizioni di pioggia ,di visibilità notturna e prossimità della curva, in ogni caso la velocità andava ridotta sotto il limite dei 50 Kmh, corrispondente al massimo consentito in un centro cittadino;
tutte cautele doverose, ma che, nel caso di specie, sono mancate. La sentenza impugnata sostiene, invece, prima l'incertezza della direzione tenuta dal pedone e, poi, richiamando la consulenza si esclude qualsiasi respon- sabilità dell'imputato sulla base di una iniziale e non facilmente prevedibile ma- novra di discesa dal marciapiedi della vittima molto prossimo al luogo dell'impat- to, nonché per la assoluta lievità dei danni riportati dal veicolo. La stessa sentenza avrebbe ritenuto inoltre che la pioggia e la scarsa visibili- tà notturna fossero elementi giustificativi e non condizioni obiettive che determi- navano l'obbligo del conducente di ridurre drasticamente la velocità. Sarebbe stata, pertanto, disapplicata la norma precauzionale prevista dall'art. 141 del codice della strada, che pone precisi obblighi ai conducenti dei veicoli. Il PG ricorrente richiama il precedente di questa Sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017 Ud. -dep. 23/05/2017 - in relazione all'obbligo di moderare adegua- tamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, inteso nel senso che il conducente debba essere in grado di padro- neggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali impru- denze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la condotta imprevedibile della vittima fosse stata l'unica causa a cagionare l'evento senza tener conto del- la ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il comportamento della vittima va valutato ed apprezzato al massimo come concausa dell'evento idonea a miti- gare la sanzione da irrogare ma non quale causa idonea ad interrompere il nesso causale. Nel caso di specie, valutate tutte le condizioni spazio-temporali, l'attraver- samento, anche se avvenuto ben lontano dalle strisce pedonali, secondo la tesi proposta in ricorso, sarebbe stato assolutamente prevedibile e poteva essere evi- tato, atteso che le regole di prudenza e di buon comportamento debbono essere comunque rispettate in modo da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone, essendo ininfluente che l'attraversamento av- venga sulle strisce o nelle immediate vicinanze. Ancora, aggiunge il P.G., la sentenza impugnata contrasterebbe con la con- solidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la carreggiata in zona ove non esistano strisce pedonali, è tenuto ad osservare la regola della precedenza di cui all'art. 134 comma nono cod. strad. a favore del veicolo, anche se il conducente di quest'ultimo tenga una condotta irregolare o velocità eccessiva in violazione degli artt. 101 e 102 cod.strad. In caso di investimento, pertanto, la condotta colpevole del pedone, che non ha ceduto la precedenza, deve essere valutata nel determinismo eziolo- gico, configurandosi come concausa dell'evento (Sez. 4, n. 7469 del 22/05/1987, Rv. 176206; cfr. anche Rv 136740; 154867; 164907). Ma poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre su- 5 bordinato al principio del neminem ledere, ove un pedone attraversi la carreggia- ta fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. In mancanza, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi sarà sempre a lui attribuibile, pur attribuendo al comportamento del pedone una effi- cienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito. (Sez. 4, Sentenza n. 3347 del 24/01/1994 Ud. -dep. 18/03/1994 - Rv. 197931). Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio motivazionale. La sentenza impugnata con motivazione contraddittoria e carente avrebbe rigettato il gravame senza spiegare i motivi per i quali ritiene di discostarsi dalla perizia del P.M. in atti e senza formulare una plausibile ricostruzione del sinistro, basata su apprezzamenti tecnici ed elementi fattuali logici. Si richiama la sentenza Sez. 4 n. 6779 del 18/12/2013, Balzano ed altri, Rv. 259316 che stabilisce che incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma 3°. e 11, Cost. il giudice d'appello che, nelle ipo- tesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo, giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli spe- cifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante Nella sentenza pronunciata della Corte territoriale non apparirebbero soddi- sfatti neanche i requisiti minimi della motivazione per relationem atteso che la Corte recepirebbe acriticamente le motivazioni del primo giudice e non risolve- rebbe la ritenuta incertezza in ordine alla dinamica del sinistro e sulla velocità della autovettura condotta dall'imputato omettendo altresì di attivare i poteri of- ficiosi di cui all'art. 603 cod. proc. pen.. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
2. Ed invero, va ricordato che, ai sensi del vigente art. 608 co lbis. cod. proc. pen., introdotto dalla I. 103/2017 -applicabile al caso che ci occupa essen- do la sentenza impugnata successiva al 3/8/2017- se il giudice di appello pro- nuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazio- ne può essere proposto dal Procuratore Generale solo per i motivi di cui alle let- tere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen.. 4 Q‹ Non è possibile, pertanto, come fa ampiamente il ricorso in esame, censura- re la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale. La sentenza impugnata appare sinteticamente motivata laddove non spie- ga perché ritiene plausibile che l'attraversamento sia avvenuto da destra a sini- stra. Tuttavia -va rilevato- erano poco motivati e generici anche i motivi di ap- pello del PG di Campobasso. Sicuramente, come si avrà nodo di evidenziare, non risulta accertata una condotta di guida particolarmente imprudente ed una elevata velocità del veico- lo. Anzi dalla lettura della sentenza di primo grado si rileva che la dinamica del sinistro, la lievità dei danni riportati dall'auto, la ricostruzione dei momenti suc- cessivi all'impatto, le condizioni di visibilità non fanno certamente intendere la presenza di una velocità elevata e di una condotta imprudente del conducente.
3. Il PG ricorrente, ancorché rubrichi il primo motivo di ricorso quale vio- lazione di legge, sollecita a questa Corte una rivisitazione del fatto non possibile in questa sede. Va evidenziato che siamo di fronte ad una "doppia conforme", in questo caso di assoluzione (e va ricordato che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma la mera non certezza della colpevolezza dello stesso - cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605), in cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appel- lo, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed in- scindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della con- gruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci oc- cupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determina- zioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le mo- tivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri Rv.254107).
4. La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri ter- mini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'appellante, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle que- stioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. il 2003, Delvai, Rv. 223061). E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
5. Nel caso che ci occupa i giudici di merito danno argomentatamente conto, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, di non esse- re riusciti a pervenire ad un accertamento di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in ragione dell'impossibilità di determinare il senso di attraversamento e neanche la circostanza che il veicolo condotto dall'imputato procedesse ad una velocità non prudenziale. In particolare, il giudice di primo grado aveva rilevato come gli unici dati di- sponibili fossero quelli utilizzati dal perito per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E che si tratta di dati oggettivi importanti. poiché consentono quantomeno di ricostruire la posizione del passante rispetto alla macchina. La posizione in particolare risulta essere quella nella foto 766. Tuttavia non emerge quale sia stato il modo con cui il pedone e la macchina hanno interagito, dato importante perché l'unico che consente di stabilire cosa il conducente abbia visto e cosa potesse fare o prevedere.Come si legge nella sentenza di primo grado è possibile, infatti, che il pedo- ne - che ha attraversato in un punto in cui non vi sono strisce pedonali, abbia fatto un gesto repentino impegnando la strada quando la macchina nulla avrebbe potuto fare per impedire l'impatto. E tra quelle possibili questa sembra la rico- struzione più realistica tenuto conto che il RU, che in un primo momento pensava di trovarsi di fronte solo ad un minimo ferimento, ha detto nella imme- diatezza a tutti che il pedone ha urtato il suo specchietto e che è venuto fuori dal buio mentre era in corso un violento temporale. E' anche possibile - continuava il giudice di prime cure- che il conducente abbia visto il pedone sopraggiungere ma, di fronte alla macchina che soprag- giungeva, non è chiaro che condotta abbia assunto quest'ultimo; è possibile per esempio ipotizzare che si sia prima fermato per lasciare passare la macchina ma poi abbia continuato ad attraversare. In sostanza - era stata la conclusione- non vi sono elementi certi per la af- fermazione della colpa del conducente potendo ipotizzarsi anche che la condotta imprudente del pedone sia stata l'unica causa dell'impatto. E tale incertezza si è rivelata insuperabile anche per il giudice di appello, atteso che non vi erano te- stimoni oculari e che i dati valutabili sono solo quelli emersi, che non consentono di capire come il mezzo ed il pedone abbiano interagito negli attimi precedenti l'impatto. Di fronte ad un quadro siffatto non poteva che pervenirsi, c