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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1737 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
, Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Simona Pettine del foro di Rieti, presso la quale è elettivamente domiciliata
ATTRICE - OPPONENTE
E
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. P.IVA_2 rappresentata nel presente giudizio - giusta procura speciale conferitale da con scrittura privata autenticata in data 20 Controparte_1 gennaio 2022 per atto del Notaio Dott.ssa rep. 843/510 - Persona_1 dalla procuratrice in persona del procuratore speciale , CP_2 Controparte_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_3
p.IVA , P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, presso cui
è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 3.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio – che costituisce la fase di merito dell'opposizione di terzo ex art. 619 cpc all'esecuzione immobiliare incardinata da
[...] nei confronti del proprio debitore Controparte_4 Controparte_5
e rubricata sub R.G.E. 164/2019, la cui fase sommaria è stata definita dal giudice dell'esecuzione di quel procedimento – è stato introdotto dalla
[...]
la quale ha dedotto di essere venuta a Parte_2 conoscenza della pendenza della procedura esecutiva sopra menzionata nella quale era stato pignorato, tra gli altri, l'immobile contraddistinto con la part.lla
301 del fg. 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Montebuono che in realtà apparteneva non già al debitore nei cui confronti era stata esperita l'azione esecutiva, ma ad essa opponente;
che, in particolare l'immobile di cui essa terza opponente affermava di essere proprietaria consisteva in una tensostruttura amovibile da essa acquistata dalla società Eurotunnel srl e che dunque, oltre a non poter esser pignorata, doveva esserle restituita;
che il G.E., a definizione della fase sommaria di tale opposizione, aveva accolto la propria richiesta di sospensione del procedimento di esecuzione rubricato sub RGE 164/2019
“limitatamente al bene costituito da tensostruttura eretta sul terreno di cui al
Catasto fabbricati del Comune di Montebuono al foglio 3 part. 301”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni nella presente fase di merito della propria opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previo accertamento della proprietà della struttura amovibile, ordinare la restituzione della cosa mobile al proprietario odierno opponente. Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita nella presente fase di merito dell'opposizione CP_2 nella qualità di procuratrice di la quale ha Controparte_1 dedotto che la tensostruttura la cui proprietà era rivendicata dall'odierno terzo opponente era un bene mobile che era stato installato sul bene immobile pignorato e che non era oggetto di esecuzione, tanto da essere stato smontato
2 e restituito da con la conseguenza che doveva Controparte_6 essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 3.12.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, chiedendo entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la tensostruttura per cui è causa, nelle more del giudizio, a seguito del provvedimento interinale emesso dal G.E., era stata smontata e restituita all'odierna opponente, e hanno rinunciato ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la tensostruttura consiste – come indicato dall'esperto stimatore nominato dal G.E. nel procedimento esecutivo sia nella relazione tecnica, sia all'udienza del 28.06.2022 tenutasi nel detto procedimento di esecuzione (v. verbale d'udienza) – in un manufatto amovibile.
La natura di bene mobile che ha tale tensostruttura si evince anche dalla comunicazione di inizio lavori presentata il 4.6.2018 (prodotta dalla
[...] unitamente al ricorso in opposizione) nella quale Parte_3
l'odierna opponente comunicava al Comune di Montebuono l'attività di installazione temporanea, con futura rimozione, di tale manufatto.
Ancora, si deve rilevare che – come è pacifico tra le parti – la tensostruttura nelle more del giudizio è stata in effetti rimossa e restituita all'odierna opponente e anche tale fatto, dunque, conferma che si trattava non già di un bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c., ma di un bene mobile, sia pure di significative dimensioni.
D'altra parte, a tale tensostruttura non era associato alcun dato catastale, come emerso dalla relazione tecnica redatta dall'esperto stimatore nominato nella procedura esecutiva.
Sulla base di tale premessa fattuale deve dunque rilevarsi che tale bene non è stato pignorato: invero l'originario titolare del credito ( Controparte_4
poi ceduto all'odierna opposta, aveva sottoposto a vincolo pignoratizio
[...]
– così introducendo il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
R.G.E. 164/2019 – i soli beni immobili di proprietà del debitore (v. atto di CP_5 pignoramento e v. nota di trascrizione dello stesso) e non anche i beni mobili, come pure avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 556 cpc.
Dunque non vi è questione di invalidità (parziale) del pignoramento, ovvero nella parte in cui esso avrebbe avuto ad oggetto (anche) la tensostruttura.
3 In questa sede va solo accertato, invece, che, essendo la tensostruttura un bene mobile presente sul bene immobile pignorato, non può ritenersi essere stata pignorata.
3. Le spese, sia relative alla fase sommaria, sia relative alla fase di merito dell'opposizione del terzo all'esecuzione, devono essere integralmente compensate.
Invero, da un lato il creditore non ha espressamente sottoposto a pignoramento la tensostruttura, limitandosi ad indicare nell'atto di pignoramento il fondo identificato con il numero di particella 301 e rimettendosi alle disposizioni legislative quanto all'individuazione dell'oggetto del vincolo pignoratizio
(operandosi qui riferimento, in particolare, al successivo accertamento tecnico circa l'estensione del fondo così identificato, circa i fabbricati su di esso presenti o meno, al regime delle pertinenze dei beni principali colpiti da pignoramento, ecc.).
In altri termini, non ha notificato, e quindi trascritto, un pignoramento invalido riguardante un bene di un terzo e non già del debitore.
D'altro lato, l'opponente aveva interesse a che, nell'individuazione dell'oggetto del vincolo pignoratizio, non si incorresse nell'errore di considerare la tensostruttura (che pure era stata presa in considerazione, in un primo momento, dall'esperto stimatore chiamato a valutare i beni pignorati nel procedimento di esecuzione) come un bene immobile, del quale si ritenesse che il debitore esecutato, quale proprietario del fondo, ne fosse divenuto proprietario per accessione (con la conseguenza che, in astratto, il pignoramento avrebbe potuto essere inteso come esteso anche alla struttura sovrastante). Errore che avrebbe potuto essere determinato dal fatto che la tensostruttura era stabilizzata mediante ancoraggio al terreno e dalle sue significative dimensioni.
Con specifico riferimento alle spese inerenti la fase di merito – la necessità della cui introduzione è stata contestata da parte opposta - va rilevato l'interesse dell'odierna opponente ad ottenere, a seguito del mero provvedimento di sospensione parziale della procedura, l'accertamento della estraneità della tensostruttura al vincolo pignoratizio. Al contempo, va rilevato che anche nella presente fase parte opposta non ha sostenuto la natura di bene immobile della tensostruttura, né ha contestato l'allegazione dell'opponente in ordine alla titolarità della proprietà. Tali ragioni giustificano la compensazione integrale delle spese anche nella fase di merito.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede definendo la fase di merito dell'opposizione del terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc: Parte_2
1) accerta e dichiara che la tensostruttura già presente sul fondo identificato al Catasto fabbricati del Comune di Montebuono al foglio 3, part. 301 è un bene mobile e non è oggetto del pignoramento che ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi il Tribunale di Rieti e rubricata sub R.G.E. 164/2019;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti l'1.2.2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1737 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
, Parte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Simona Pettine del foro di Rieti, presso la quale è elettivamente domiciliata
ATTRICE - OPPONENTE
E
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. P.IVA_2 rappresentata nel presente giudizio - giusta procura speciale conferitale da con scrittura privata autenticata in data 20 Controparte_1 gennaio 2022 per atto del Notaio Dott.ssa rep. 843/510 - Persona_1 dalla procuratrice in persona del procuratore speciale , CP_2 Controparte_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_3
p.IVA , P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, presso cui
è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 3.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio – che costituisce la fase di merito dell'opposizione di terzo ex art. 619 cpc all'esecuzione immobiliare incardinata da
[...] nei confronti del proprio debitore Controparte_4 Controparte_5
e rubricata sub R.G.E. 164/2019, la cui fase sommaria è stata definita dal giudice dell'esecuzione di quel procedimento – è stato introdotto dalla
[...]
la quale ha dedotto di essere venuta a Parte_2 conoscenza della pendenza della procedura esecutiva sopra menzionata nella quale era stato pignorato, tra gli altri, l'immobile contraddistinto con la part.lla
301 del fg. 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Montebuono che in realtà apparteneva non già al debitore nei cui confronti era stata esperita l'azione esecutiva, ma ad essa opponente;
che, in particolare l'immobile di cui essa terza opponente affermava di essere proprietaria consisteva in una tensostruttura amovibile da essa acquistata dalla società Eurotunnel srl e che dunque, oltre a non poter esser pignorata, doveva esserle restituita;
che il G.E., a definizione della fase sommaria di tale opposizione, aveva accolto la propria richiesta di sospensione del procedimento di esecuzione rubricato sub RGE 164/2019
“limitatamente al bene costituito da tensostruttura eretta sul terreno di cui al
Catasto fabbricati del Comune di Montebuono al foglio 3 part. 301”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni nella presente fase di merito della propria opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previo accertamento della proprietà della struttura amovibile, ordinare la restituzione della cosa mobile al proprietario odierno opponente. Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita nella presente fase di merito dell'opposizione CP_2 nella qualità di procuratrice di la quale ha Controparte_1 dedotto che la tensostruttura la cui proprietà era rivendicata dall'odierno terzo opponente era un bene mobile che era stato installato sul bene immobile pignorato e che non era oggetto di esecuzione, tanto da essere stato smontato
2 e restituito da con la conseguenza che doveva Controparte_6 essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 3.12.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, chiedendo entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la tensostruttura per cui è causa, nelle more del giudizio, a seguito del provvedimento interinale emesso dal G.E., era stata smontata e restituita all'odierna opponente, e hanno rinunciato ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la tensostruttura consiste – come indicato dall'esperto stimatore nominato dal G.E. nel procedimento esecutivo sia nella relazione tecnica, sia all'udienza del 28.06.2022 tenutasi nel detto procedimento di esecuzione (v. verbale d'udienza) – in un manufatto amovibile.
La natura di bene mobile che ha tale tensostruttura si evince anche dalla comunicazione di inizio lavori presentata il 4.6.2018 (prodotta dalla
[...] unitamente al ricorso in opposizione) nella quale Parte_3
l'odierna opponente comunicava al Comune di Montebuono l'attività di installazione temporanea, con futura rimozione, di tale manufatto.
Ancora, si deve rilevare che – come è pacifico tra le parti – la tensostruttura nelle more del giudizio è stata in effetti rimossa e restituita all'odierna opponente e anche tale fatto, dunque, conferma che si trattava non già di un bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c., ma di un bene mobile, sia pure di significative dimensioni.
D'altra parte, a tale tensostruttura non era associato alcun dato catastale, come emerso dalla relazione tecnica redatta dall'esperto stimatore nominato nella procedura esecutiva.
Sulla base di tale premessa fattuale deve dunque rilevarsi che tale bene non è stato pignorato: invero l'originario titolare del credito ( Controparte_4
poi ceduto all'odierna opposta, aveva sottoposto a vincolo pignoratizio
[...]
– così introducendo il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
R.G.E. 164/2019 – i soli beni immobili di proprietà del debitore (v. atto di CP_5 pignoramento e v. nota di trascrizione dello stesso) e non anche i beni mobili, come pure avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 556 cpc.
Dunque non vi è questione di invalidità (parziale) del pignoramento, ovvero nella parte in cui esso avrebbe avuto ad oggetto (anche) la tensostruttura.
3 In questa sede va solo accertato, invece, che, essendo la tensostruttura un bene mobile presente sul bene immobile pignorato, non può ritenersi essere stata pignorata.
3. Le spese, sia relative alla fase sommaria, sia relative alla fase di merito dell'opposizione del terzo all'esecuzione, devono essere integralmente compensate.
Invero, da un lato il creditore non ha espressamente sottoposto a pignoramento la tensostruttura, limitandosi ad indicare nell'atto di pignoramento il fondo identificato con il numero di particella 301 e rimettendosi alle disposizioni legislative quanto all'individuazione dell'oggetto del vincolo pignoratizio
(operandosi qui riferimento, in particolare, al successivo accertamento tecnico circa l'estensione del fondo così identificato, circa i fabbricati su di esso presenti o meno, al regime delle pertinenze dei beni principali colpiti da pignoramento, ecc.).
In altri termini, non ha notificato, e quindi trascritto, un pignoramento invalido riguardante un bene di un terzo e non già del debitore.
D'altro lato, l'opponente aveva interesse a che, nell'individuazione dell'oggetto del vincolo pignoratizio, non si incorresse nell'errore di considerare la tensostruttura (che pure era stata presa in considerazione, in un primo momento, dall'esperto stimatore chiamato a valutare i beni pignorati nel procedimento di esecuzione) come un bene immobile, del quale si ritenesse che il debitore esecutato, quale proprietario del fondo, ne fosse divenuto proprietario per accessione (con la conseguenza che, in astratto, il pignoramento avrebbe potuto essere inteso come esteso anche alla struttura sovrastante). Errore che avrebbe potuto essere determinato dal fatto che la tensostruttura era stabilizzata mediante ancoraggio al terreno e dalle sue significative dimensioni.
Con specifico riferimento alle spese inerenti la fase di merito – la necessità della cui introduzione è stata contestata da parte opposta - va rilevato l'interesse dell'odierna opponente ad ottenere, a seguito del mero provvedimento di sospensione parziale della procedura, l'accertamento della estraneità della tensostruttura al vincolo pignoratizio. Al contempo, va rilevato che anche nella presente fase parte opposta non ha sostenuto la natura di bene immobile della tensostruttura, né ha contestato l'allegazione dell'opponente in ordine alla titolarità della proprietà. Tali ragioni giustificano la compensazione integrale delle spese anche nella fase di merito.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede definendo la fase di merito dell'opposizione del terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc: Parte_2
1) accerta e dichiara che la tensostruttura già presente sul fondo identificato al Catasto fabbricati del Comune di Montebuono al foglio 3, part. 301 è un bene mobile e non è oggetto del pignoramento che ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi il Tribunale di Rieti e rubricata sub R.G.E. 164/2019;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti l'1.2.2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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