Art. 6. (Teleriscaldamento) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
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17 gennaio 1991
17 gennaio 1991
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- 1. Circolare del 04/04/2017 n. 7 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 4 aprile 2017
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Giurisprudenza • 192
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/06/2012, n. 1177Provvedimento: […] Con il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, si lamenta illegittimità ed eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione, violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, di imparzialità e buon andamento con riferimento alla valutazione negativa dell'impatto ambientale dell'impianto di che trattasi, nonché difetto di istruttoria e violazione dell'art. 6 della legge regionale n° 10/1991, e succ. mod., che ha recepito nell'ordinamento regionale siciliano l'art. 6 della L. n° 241/1990, per essere l'amministrazione regionale addivenuta all'impugnata determinazione negativa senza previamente richiedere alla società ricorrente alcuna integrazione documentale o alcun chiarimento.Leggi di più...
- art. 387/2003·
- autorizzazione impianto eolico·
- violazione del giusto procedimento·
- art. 11-bis legge regionale n° 11/1991·
- conferenza di servizi·
- art. 10-bis legge n° 241/1990·
- art. 76 codice del processo amministrativo·
- violazione dei principi di pubblicità e trasparenza·
- art. 6 legge regionale n° 10/1991·
- risarcimento danni·
- compatibilità ambientale·
- valutazione di impatto ambientale·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- art. 276 c.p.c.