Articolo 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 5Articolo 7
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17 gennaio 1991
Art. 6. (Teleriscaldamento) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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