Articolo 21 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 16 terArticolo 22
Versione
14 aprile 1968
Art. 21.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968
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