Versione
14 aprile 1968
14 aprile 1968
Art. 21.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/06/1988, n. 666Provvedimento: N. 666 ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il …Leggi di più...
- ord. 666/88. pensioni·
- manifesta infondatezza della questione.·
- d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, art.15.·
- impiegati dello stato·
- stato' a domanda, ai fini di quiescenza·
- cost., artt. 3, 36.·
- esclusione·
- servizi comunque prestati, non validi per l'inquadramento nelle amministrazioni statali