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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
, con l'avv. ROSSANA GAVINA MACCIOCU Parte_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del procuratore Controparte_2 CP_3
con l'avv. RUSSO ANDREA
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: voglia il Tribunale adito. disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiarare responsabile del sinistro di cui Controparte_1
all'espositiva e, conseguentemente, condannarla, in solido con la
[...]
- ut supra - al risarcimento di tutti i danni Controparte_4
patrimoniali subiti dall'attrice, nell'incidente di cui all'espositiva, oltre il danno biologico e quello morale dalla stessa patito, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti, onorari e clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Per la convenuta: voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraria reiectiis, in via pregiudiziale:
I) dichiarare improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014, in quanto non risulta esperito il tentativo di negoziazione assistita;
in via preliminare: II) dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc in relazione all'art. 163 n.4 c.p.c. . Nel merito: III) rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in espositiva e per l'effetto mandare assolta la Società convenuta da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che, mentre in Parte_1
data 22.4.2017 alle ore 9.00 circa era alla guida della sua bicicletta sulla S.P. 25 proveniente dalla S.S.131, giunta all'altezza della rotatoria sita all'incrocio delle strade
Sorso-Li Pidriazzi - Platamona, era stata urtata da un'autovettura guidata dalla Sig.ra che, proveniente da Sorso, aveva impegnato la rotatoria senza Controparte_1
osservare la dovuta precedenza. Continuava, deducendo di essere caduta e di essere stata soccorsa da alcuni soggetti sopraggiunti che avevano chiesto l'intervento del 118
e che sul luogo del sinistro erano intervenuti anche i Vigili Urbani di Sassari che però non avevano potuto procedere ai rilievi né ricostruire la dinamica del sinistro perché i mezzi coinvolti erano stati spostati e i testimoni non erano più presenti. Dolendosi di aver subito delle lesioni a seguito del sinistro e di aver dovuto sostenere per le cure mediche la complessiva spesa di € 1.920,96, agiva per il ristoro di tutti i danni patiti.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Sosteneva anche che la generica descrizione dello svolgimento dei fatti fosse causa di nullità della citazione e comunque contestava la responsabilità della coevocata, evidenziando come lo stesso verbale dei vigili urbani avesse dato atto dell'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente ma anche delle contrastanti dichiarazione delle sue protagoniste. Resisteva alle pretese avversarie sia nell'an che nel quantum.
Espletata senza esito la negoziazione assistita, la causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio nella contumacia della proprietaria e conducente della vettura, veniva trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale di rito deve osservarsi come la citazione, lungi dall'essere nulla, sia comunque completa di tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito la domanda attorea deve trovare accoglimento. Parte attrice ha dimostrato che il sinistro oggetto di causa si è verificato a causa della condotta di guida tenuta dalla convenuta che, entrando in rotatoria ed omettendo di dare la precedenza alla sua bicicletta che già vi si era immessa e la stava percorrendo, l'ha urtata, determinandone la caduta. Le modalità con cui si è consumato l'accadimento che occupa sono state infatti confermate dai testi escussi. In particolare, sia che Tes_1 Parte_2
hanno riferito di aver visto l'autovettura guidata dalla convenuta immettersi nella rotatoria, provenendo da destra rispetto alla bicicletta, non rispettando la precedenza e finendo per urtarla, facendola cadere e causando evidentemente delle lesioni alla Pt_1
dal momento che questa subito dopo il fatto lamentò dolori. Entrambi i testi (che non hanno ricordato il tipo di vettura e nulla hanno riferito circa il suo colore perché dal verbale tale precisazione non risulta essere mai stata neppure chiesta) hanno confermato peraltro che l'urto avvenne tra la parte destra della bicicletta e la parte anteriore sinistra della macchina a dimostrazione del fatto che il primo mezzo percorreva già la rotatoria con diritto di precedenza e la vettura della convenuta vi si immise senza lasciare prima passare la bicicletta.
L'altra testimone, , giunta immediatamente dopo il sinistro, ha affermato Tes_2
che Al affermò di non aver rispettato la precedenza, dicendosi Controparte_1
dispiaciuta per l'accaduto. Tale dichiarazione prova la confessione stragiudiziale della convenuta che ai sensi dell'art. 2735 I co. c.c. è liberamente apprezzabile dal Giudice
e nel caso di specie costituisce ulteriore conferma degli assunti di cui alla citazione, convergendo pienamente con i racconti testimoniali.
Acclarata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla sig.ra CP_1
nulla potendo rimproverarsi alla condotta dell'attrice che non ha potuto fare
[...]
nulla per evitare l'impatto subito, ai fini della quantificazione del danno è necessario far riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato in conseguenza delle lesioni subite dalla sig.ra un'invalidità permanente dell'11% ed un'invalidità Pt_1
temporanea al 100% per giorni 60, al 75% per giorni 30 ed al 50% per altri 30 giorni.
Esclusa, pertanto, la valutazione impiegata per le invalidità micropermanenti, occorre applicare nel loro dato più aggiornato le tabelle del Tribunale di Milano che per la loro maggiore diffusione garantiscono il più uniforme trattamento risarcitorio possibile su scala nazionale. Pertanto, in base all'età di parte attrice al momento del sinistro (62 anni), in difetto di allegazione e prova di condizioni tali da giustificare l'aumento di valore per ogni giorno di invalidità temporanea e l'appesantimento del punto percentuale, vanno riconosciuti per l'inabilità temporanea l'importo di € 11.212,50, per l'invalidità permanente l'importo di € 26.531,00 e l'importo di € 1920,96 per spese mediche documentate e ritenute congrue in sede di consulenza tecnica e così il complessivo importo liquidabile in € 39.664,46. Costituendo quello risarcitorio un debito di valore, l'importo capitale di cui sopra, già valutato all'attualità, dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi (atti appunto a compensare il danno da mancato immediato godimento delle somme di cui al ristoro riconosciuto), da calcolare al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata fino ad oggi secondo gli indici ISTAT.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara Al esclusiva responsabile del sinistro di causa;
Controparte_1
- condanna Al e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro al pagamento in favore di della somma di € 39.664,46, oltre Parte_1
interessi compensativi come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro alla rifusione in favore di delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 Parte_1
oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitamente a carico di e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Sassari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella