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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 941/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 29.12.2020
0da
, rappresentato e difeso dall'avv. Denis Bagarolo, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso ex art 442 cpc, con domicilio telematico
Email_1
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Daniela Guarino, giusta procura alle liti per notaio di Roma rep 21569/80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Inps di Verona, via C. Battisti 19
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 270/2020 del
2.7.2020
IN PUNTO: decorrenza pensione/risarcimento danni
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”In riforma della sentenza n. 270/2020 pronunciata nel procedimento R.g. Nr. 910/2017 emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, in data 02.07.2020, pubblicata il 02.07.2020 non notificata e nei cui confronti è stato proposto il presente appello
Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'EcoCert del 2013 (doc.
01_ecocert.2013.pdf) nei confronti del Sig. e quindi la sussistenza del Parte_1 requisito delle 2227 settimane al 31.05.2016;
1 - Dichiarare nullo e/o annullare e revocare il provvedimento Prot. 9000.29/07/2016.0196354 emesso dall' in data 29.07.2016 CP_1 CP_1
(doc.06_respinta_INPS_29072016);
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al trattamento pensionistico a Parte_1 far data dal 01.06.2016; Nel merito, in via subordinata:
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a versare quanto fosse riconosciuto _1 dovuto per l'anno 2008, non essendo ad esso opponibile la prescrizione invocata dall' ; CP_2
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al trattamento pensionistico a Parte_1 far data dal 01.06.2016 a seguito del versamento di quanto fosse riconosciuto dovuto per l'anno 2008; Nel merito, in via di estremo subordine:
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'invio al lavoratore di erronea CP_2 comunicazione relativa alla propria posizione contributiva, e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento del danno così cagionato, quantificabile come differenza CP_2 tra il trattamento pensionistico riconosciuto e quello a cui il Sig. avrebbe avuto _1 diritto in caso di corretta comunicazione dei dati da parte dell' che gli avrebbe CP_2 consentito tempestivamente di versare i contributi relativi all'anno 2008. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio..””
Per l'appellato: “”rigettarsi il ricorso e confermarsi la decisione inogni sua parte. Spese e compensi di avvocato rifusi””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad accertare la sussistenza del requisito contributivo Parte_1 delle 2227 settimane di anzianità al 31.5.2016 e per l'effetto il diritto al trattamento pensionistico dall'1.6.2016 ovvero, a seguito dell'erronea comunicazione da parte dell' della posizione contributiva del ricorrente, il diritto al risarcimento del danno CP_1 ricevuto quantificabile quale differenza tra il trattamento pensionistico riconosciuto e quello a cui il avrebbe avuto diritto in caso di corretta comunicazione dei dati contributivi _1 da parte dell' (che gli avrebbe consentito di versare i contributi mancanti relativi CP_2 all'anno 2008), condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Il titolare di pensione anticipata di anzianità ex INPDAI con decorrenza 9/2016 _1 (ottenuta all'esito della domanda presentata in data 11.3.2016), aveva chiesto il diritto al riconoscimento della decorrenza della pensione dal mese di giugno 2016 sostenendo che nel 2008 la quota di partecipazione agli utili dell'impresa (HE SR), di cui deteneva una quota del 55% del capitale sociale, era inferiore al minimale;
quindi non vi era stata alcuna omissione contributiva e l' ben avrebbe potuto e dovuto agire per il recupero della CP_1 contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2008 e non rimanere inerte e comunque non rilasciare in data 2.12.2013 un EcoCert da cui risultava certificata la regolarità contributiva. I crediti contributivi, infatti, non erano da ritenersi prescritti ed il ricorrente avrebbe potuto versare i contributi per sanare la propria posizione per la suddetta annualità.
3. Il primo giudice, precisato che il ricorrente era stato pacificamente iscritto alla gestione commercianti quale titolare di impresa commerciale dall'1.4.2003 e che risultava essere
2 stato titolare unico delle quote sociali della HE srl per l'anno oggetto di causa (il 2008), ha evidenziato come l'atto di cessione di quote di cui al doc. 13 non risultava idoneo a supportare la tesi del ricorrente in quanto da detto documento emergeva solamente che nel gennaio 2009 , con scrittura privata del 14.1.2009, aveva ceduto il 10% Persona_2 delle quote sociali di cui era titolare al ricorrente che era così diventato titolare del 100% delle quote (operazione comunicata alla camera di commercio il 26.1.2009 seppur in presenza di irregolarità formali).
Tale circostanza non era sufficiente a supportare la tesi della ripartizione al 55% e al 45% sostenuta in ricorso, soprattutto a fronte di un reddito di impresa dichiarato dallo stesso ricorrente (doc. 2 ) di € 19.315,00 (quadro RN –redditi ai fini IRES), nonché la stessa CP_1 titolarità del 100% delle quote sociali per l'anno di imposta 2008.
3.1 Secondo l'art. 10 d. lgs 241/97 “I soggetti iscritti all per i propri contributi CP_1 previdenziali… devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce”. Risultando il reddito dichiarato (€ 19.315,00) superiore al minimale (fissato in € 13.819,00) e non avendo il ricorrente pacificamente versato i contributi sulla quota eccedente il suddetto minimale, l'Istituto all'atto della presentazione della domanda di pensione aveva provveduto alla c.d. “contrazione” dei contributi per l'anno 2008. All'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, l' , effettuato il controllo CP_2 della contribuzione versata ed in seguito ad un accesso presso il Punto Fisco, aveva potuto accertare che per l'anno 2008 il reddito era superiore e su quest'ultimo non risultavano versati i contributi a percentuale il cui dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione andava identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento (nel caso di specie dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L - n. 13463 del 29/05/2017; Cass., Sez. L - n.
19640 del 24/07/2018).
Peraltro, essendo i contributi per il 2008 prescritti gli stessi non potevano più essere versati.
3.2 Quanto al valore dell'EcoCert rilasciato dall' nel 2013 ha richiamato Cass., Sez. CP_2 L n. 6643 del 09/03/2020, secondo la quale “In tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poichè il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità”.
4. ha impugnato la sentenza chiedendone la integrale riforma per tre Parte_1 motivi. L' ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione di primo CP_1 grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
6. L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza deducendo la nullità per erronea parificazione tra il reddito della SRL ed il reddito del socio non amministratore il quale non poteva dichiarare come reddito proprio il reddito di impresa della HE SR (che tra l'altro per l'anno 2008 non era stato distribuito ai soci) sul quale la società aveva CP regolarmente liquidato la imposta per un importo pari ad € 5.312,00. Con il secondo motivo ha lamentato la erronea individuazione dell'obbligo contributivo in capo al socio di srl non amministratore atteso che per il settore terziario l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è condizionato all'essere titolari o gestori in proprio di imprese dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, avere la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essere in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Mentre nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma societaria sono iscrivibili, purchè in possesso delle condizioni sopra specificate, i soci di società snc ed i soci accomandatari nella società in accomandita e purchè la partecipazione la lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità, i soci delle società di fatto, i soci accomandatari nelle sas che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario, i soci di srl che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata o diretta prevalentemente con il proprio lavoro;
la sola percezione di utili (peraltro non verificatasi nel 2008) derivanti da una mera partecipazione in società di capitali non fa scattare il rapporto giuridico previdenziale.
Secondo il quadro normativo di riferimento, dunque, i soci di capitale (srl) che non prestano lavoro all'interno della società e che hanno ulteriore copertura previdenziale o che sono già iscritti ad una delle gestioni speciali sono esclusi dalla copertura obbligatoria CP_1 previdenziale.
Con il terzo motivo ha dedotto la erronea qualificazione del socio di srl non amministratore come non terzo rispetto alla società (terzo motivo); il socio non amministratore è infatti terzo nei confronti della società di capitale e pertanto nei suoi confronti la comunicazione ex art 54 della l. 88/1989 rilasciata dall'Ente previdenziale aveva pieno valore certificativo. Di conseguenza il relativamente all'anno 2008, in quanto socio non _1 amministratore, non aveva nessun obbligo contributivo derivante dalla qualità di socio della
HE SR, qualunque fosse stato il reddito di impresa dichiarato dalla società che non era certamente il parametro su cui calcolare gli obblighi contributivi del socio non amministratore (e che non poteva, peraltro, essere confuso con il reddito personale), e conseguentemente la comunicazione ex art 54 era da ritenersi corretta con pieno valore certificativo nei suoi confronti.
7. L'Istituto appellato, quanto alla parificazione tra il reddito della srl ed il reddito del socio non amministratore, ha precisato che il era iscritto alla gestione IVS come titolare _1 di impresa commerciale dall'1.4.2003 quale socio della HE SR di cui era stato unico quotista dal 2003 in poi e sicuramente dal 2008.
Per i soci lavoratori di SR la base imponibile, fermo il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito di impresa che la società ha dichiarato ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione, prescindendo dall'esistenza di utili e dalla destinazione che l'assemblea avesse riservato agli stessi ancorchè non distribuiti ai soci. Avuto riguardo alla dedotta erronea individuazione dell'obbligo contributivo in capo al socio non amministratore ha ribadito come il aveva chiesto ed ottenuto la iscrizione _1 alla gestione IVS COMM per la attività lavorativa svolta in qualità di socio all'interno della società HE SR per la quale aveva versato regolarmente i contributi fissi dal 2003, risultando ciò sufficiente a smentire la ricostruzione operata dall'appellante di essere solo
4 socio di mero capitale, non rilevando la circostanza che nel 2008 non rivestisse la carica di amministratore.
La circostanza, poi, che nel 2008 il detenesse il 100% delle quote societarie faceva _1 sì che il suo reddito coincidesse necessariamente con il reddito dichiarato dalla società. Il mancato versamento dei contributi a percentuale per l'anno 2008 sulla quota eccedente il minimale aveva determinato una contrazione della provvista contributiva per l'anno in questione che per l'effetto non risultava interamente coperto, contribuzione rispetto alla quale, peraltro, era intervenuta la relativa prescrizione.
Quanto, infine, alla qualificazione del socio di srl non amministratore, richiamato il precedente della Cassazione valorizzato dal primo giudice, ha evidenziato che il _1 in quanto socio della srl e lavoratore autonomo iscritto alla gestione IVS COMM era parte del rapporto contributivo e per questo perfettamente consapevole della sua situazione contributiva. Con riferimento alla attestazione contenuta nell'EcoCert, se non poteva dare per certo quanto dichiarato dall' circa la consistenza della provvista contributiva, non poteva CP_1 neppure fare affidamento su eventuali errori che l' avesse compiuto nel comunicargli CP_1
i dati relativi a tale rapporto assicurato, in quanto solo i terzi in buona fede e senza colpa possono giovarsi dell'apparenza determinatasi in relazione ad una situazione di fatto che non sia corrispondente ad una situazione giuridica.
8. L'appello è infondato e va rigettato.
9. Le ragioni di impugnazione non introducono elementi ed argomenti idonei a modificare o riformare la motivazione della sentenza impugnata.
10. Ai sensi della L. 662/1996 e la L. 133/1997, il socio di SR ha l'obbligo di iscrizione nella gestione artigiani e commercianti se:
-l'attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
-il socio partecipa all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla gestione IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale, mentre il socio di capitale che non presta la propria opera CP_ nell'azienda non deve iscriversi all' e non è tenuto al versamento della relativa contribuzione (sia fissa che a percentuale).
Solo nel primo caso il socio nel quadro RR del modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della SR e se tale reddito (a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili), eccede il minimale, dovrà versare i contributi previdenziali sull'eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.
Non sono, invece, attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una SR che chiuda l'anno con una perdita, questa non sarà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), ma figurerà come uno “zero”. Gli utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali costituiscono redditi di capitale, ex articolo 44 TUIR. Diversamente, i redditi derivanti dall'esercizio di una impresa commerciale costituiscono redditi di impresa, ex articolo 55 TUIR.
I redditi di impresa impongono la copertura previdenziale IVS ed il conseguente CP_ versamento dei contributi all' ipotesi non prevista per gli utili derivanti dalla mera partecipazione, senza apporto di lavoro, in una società di capitali, dato che i redditi di capitale non sono soggetti a obbligo di copertura previdenziale. Si richiama, in tema, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, la recente pronuncia della Suprema Corte (sent. 30316/2024): “Questa Corte ha chiarito che il lavoratore autonomo, in
5 relazione alle attività lavorative assoggettate a una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi derivanti da attività imprenditoriale, così come definiti dalla disciplina fiscale. Dalla predetta base imponibile restano esclusi, per contro, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav.,
20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, e 5 aprile 2022, n. 10969).
Il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis del D.L. n. 384 del 1992 (sentenza n. 354 del 2001), ha evidenziato che "si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia.
Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario" (punto 6 del Considerato in diritto).
Nel conferire rilievo alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, il legislatore ha ampliato la base imponibile contributiva "in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario"
(sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 6 dei Motivi della decisione) e ha inteso "per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917" (sentenza n. 21540 del
2019, cit., punto 7 (...) della decisione). Secondo il menzionato testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono, dunque, a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Ne consegue che "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa). In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 CP_1 dei Motivi della decisione).””
10.1 Nel caso di specie, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, il risulta _1 regolarmente iscritto sin dal 2003 alla gestione INPS-Commercianti presso la quale ha versato, da tale anno, i relativi contributi previdenziali (come da estratto contributivo agli atti). Dall'estratto contributivo non risulta quale sia la attività lavorativa svolta dal da _1 cui è scaturito il reddito ivi indicato e sul quale è stata versata la relativa contribuzione previdenziale né il ha mai provveduto a chiarire e specificare l'origine e la _1 provenienza del reddito percepito e dichiarato ai fini previdenziali.
Dalla visura camerale della società (ancorchè riferita al 2013) non risulta che la società avesse lavoratori dipendenti ma solo un amministratore ed un “indipendente”; da tali elementi e non essendone stati prodotti altri di segno diverso, è dato presumere che l'attività
6 lavorativa dal fosse unicamente quella svolta a favore della società HE SR _1
(che altrimenti non si comprende come possa aver svolto la propria attività commerciale e prodotto il relativo reddito ed i conseguenti utili societari).
10.2 In assenza di elementi contrari è da ritenersi, inoltre, che il abbia svolto la _1 propria attività lavorativa in maniera abituale e prevalente a favore della società HE SR (di cui deteneva la totalità delle quote societarie) e conseguentemente sul reddito societario a lui attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, sulla parte eccedente il minimale, erano dovuti i contributi previdenziali, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva. Il in punto utili societari, si è limitato a riferire genericamente che la società, per _1 l'anno 2008, non aveva provveduto alla relativa distribuzione, senza però precisare se detti utili siano stati accantonati in riserva ovvero reinvestiti o destinati ad altri scopi dovendo, in mancanza, essere imputati all'unico socio titolare della totalità delle quote societarie.
11. Quanto al valore certificativo dell'EcoCert emesso dall'Istituto previdenziale inerente la posizione contributiva del si richiamano, a che ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, _1
i principi enunciati nella sentenza n. 6643/2020 della Cassazione attinente a fattispecie sovrapponibile alle questioni di causa: “”Va premesso che, con riguardo alla certificazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, questa Corte ha avuto modo di precisare anzitutto che si tratta di certificazione che fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonchè degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, e che, tuttavia, il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale: il diritto alle prestazioni previdenziali sorge infatti solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge, che vanno provati nei modi ordinari, e argomentare diversamente equivarrebbe ad attribuire alla certificazione de qua un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione, che logicamente non può possedere
(Cass. n. 7291 del 2008).
Piuttosto, il contenuto della certificazione può fondare il diritto al risarcimento dei danni in favore dell'assicurato che si sia visto rigettare la domanda della prestazione previdenziale sulla scorta della discordanza tra il contenuto della certificazione rilasciatagli e la realtà del rapporto contributivo (così, tra le tante, Cass. n. 16044 del
2004): fermo restando che la responsabilità dell'ente può configurarsi soltanto ove le informazioni siano rese oppure omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa (così da ult. Cass. n.
2498 del 2018) e che l'ammontare del risarcimento dei danni può essere limitato nell'ipotesi in cui l'assicurato, con il proprio comportamento non diligente, abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. n. 23114 del
2019), l'esonero dell'ente previdenziale dalla responsabilità risarcitoria, che ha natura contrattuale, consegue soltanto alla prova che la causa dell'errore fosse esterna alla sua sfera di controllo e affatto inevitabile nonostante l'applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925 del 2008).
Reputa, nondimeno, il Collegio che il valore propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com'è noto, stabilisce che "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica" e che "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") possa logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori di cui dianzi s'è detto, soltanto per le comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso: l'attività amministrativa di certazione di fatti
7 giuridicamente rilevanti si risolve infatti nell'obbligo di assumere come certo ciò che è enunciato nell'atto di certazione e in tanto quest'obbligo può avere un senso in quanto la certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio giuridico non ha (perchè non può avere) conoscenza alcuna, non anche allorchè si tratti di un fatto che rientra nella sua sfera di diretta conoscibilità; diversamente, dovrebbe ritenersi che un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie erronee sul suo conto e di cui egli stesso è a conoscenza, il che, oltre ad essere logicamente assurdo, è contrario alle regole proprie dell'ordinamento, che appresta all'interessato specifici rimedi, amministrativi e giurisdizionali, affinchè il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua effettiva storicità e produca i suoi effetti. In altri termini, la qualità tipica dell'atto di certazione, secondo cui nessuno può assumere che il fatto che vi è documentato è diverso da come è ivi raffigurato, può fondare un affidamento meritevole di tutela soltanto in colui che rispetto a quel fatto sia terzo, perchè
è solo costui che può essere realmente obbligato a tener per certo ciò che nell'atto è descritto come accaduto. Il che, manifestamente, non è nel caso di specie, in cui l'odierno ricorrente, essendo parte del rapporto contributivo rispetto al quale si è verificata
l'omissione, così come non poteva ritenersi obbligato a tener per certo quanto dichiaratogli dall circa la consistenza del proprio rapporto contributivo, allo stesso modo non CP_1 poteva fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori che l' avesse CP_1 compiuto nel comunicargli i dati relativi a tale parte del rapporto assicurativo: per principio generale dell'ordinamento, solo i terzi in buona fede e senza colpa possono giovarsi dell'apparenza determinatasi in relazione ad una situazione di fatto che non sia corrispondente all'effettiva situazione giuridica (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 3029 del 1976, 742 del 1983 e, più recentemente, Cass. n. 14636 del 2014).””
Il direttamente e personalmente coinvolto nella vita societaria della HE SR _1 era ben consapevole dei redditi prodotti dalla società oltre che dei propri e non poteva CP_ imputare all' l'indicazione di un dato peraltro provvisorio (in quanto legato ai redditi sulla scorta dei quali devono essere calcolati i contributi) e che non era nemmeno nella disponibilità dell'Istituto in quanto andavano acquisiti dagli uffici finanziari competenti e la cui erroneità, per le ragioni esposte in precedenza, era lo stesso in grado di Pt_2 verificare.
12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%;
8 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 29.12.2020
0da
, rappresentato e difeso dall'avv. Denis Bagarolo, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso ex art 442 cpc, con domicilio telematico
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Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Daniela Guarino, giusta procura alle liti per notaio di Roma rep 21569/80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Inps di Verona, via C. Battisti 19
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 270/2020 del
2.7.2020
IN PUNTO: decorrenza pensione/risarcimento danni
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”In riforma della sentenza n. 270/2020 pronunciata nel procedimento R.g. Nr. 910/2017 emessa dal Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, in data 02.07.2020, pubblicata il 02.07.2020 non notificata e nei cui confronti è stato proposto il presente appello
Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'EcoCert del 2013 (doc.
01_ecocert.2013.pdf) nei confronti del Sig. e quindi la sussistenza del Parte_1 requisito delle 2227 settimane al 31.05.2016;
1 - Dichiarare nullo e/o annullare e revocare il provvedimento Prot. 9000.29/07/2016.0196354 emesso dall' in data 29.07.2016 CP_1 CP_1
(doc.06_respinta_INPS_29072016);
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al trattamento pensionistico a Parte_1 far data dal 01.06.2016; Nel merito, in via subordinata:
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a versare quanto fosse riconosciuto _1 dovuto per l'anno 2008, non essendo ad esso opponibile la prescrizione invocata dall' ; CP_2
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al trattamento pensionistico a Parte_1 far data dal 01.06.2016 a seguito del versamento di quanto fosse riconosciuto dovuto per l'anno 2008; Nel merito, in via di estremo subordine:
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'invio al lavoratore di erronea CP_2 comunicazione relativa alla propria posizione contributiva, e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento del danno così cagionato, quantificabile come differenza CP_2 tra il trattamento pensionistico riconosciuto e quello a cui il Sig. avrebbe avuto _1 diritto in caso di corretta comunicazione dei dati da parte dell' che gli avrebbe CP_2 consentito tempestivamente di versare i contributi relativi all'anno 2008. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio..””
Per l'appellato: “”rigettarsi il ricorso e confermarsi la decisione inogni sua parte. Spese e compensi di avvocato rifusi””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad accertare la sussistenza del requisito contributivo Parte_1 delle 2227 settimane di anzianità al 31.5.2016 e per l'effetto il diritto al trattamento pensionistico dall'1.6.2016 ovvero, a seguito dell'erronea comunicazione da parte dell' della posizione contributiva del ricorrente, il diritto al risarcimento del danno CP_1 ricevuto quantificabile quale differenza tra il trattamento pensionistico riconosciuto e quello a cui il avrebbe avuto diritto in caso di corretta comunicazione dei dati contributivi _1 da parte dell' (che gli avrebbe consentito di versare i contributi mancanti relativi CP_2 all'anno 2008), condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Il titolare di pensione anticipata di anzianità ex INPDAI con decorrenza 9/2016 _1 (ottenuta all'esito della domanda presentata in data 11.3.2016), aveva chiesto il diritto al riconoscimento della decorrenza della pensione dal mese di giugno 2016 sostenendo che nel 2008 la quota di partecipazione agli utili dell'impresa (HE SR), di cui deteneva una quota del 55% del capitale sociale, era inferiore al minimale;
quindi non vi era stata alcuna omissione contributiva e l' ben avrebbe potuto e dovuto agire per il recupero della CP_1 contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2008 e non rimanere inerte e comunque non rilasciare in data 2.12.2013 un EcoCert da cui risultava certificata la regolarità contributiva. I crediti contributivi, infatti, non erano da ritenersi prescritti ed il ricorrente avrebbe potuto versare i contributi per sanare la propria posizione per la suddetta annualità.
3. Il primo giudice, precisato che il ricorrente era stato pacificamente iscritto alla gestione commercianti quale titolare di impresa commerciale dall'1.4.2003 e che risultava essere
2 stato titolare unico delle quote sociali della HE srl per l'anno oggetto di causa (il 2008), ha evidenziato come l'atto di cessione di quote di cui al doc. 13 non risultava idoneo a supportare la tesi del ricorrente in quanto da detto documento emergeva solamente che nel gennaio 2009 , con scrittura privata del 14.1.2009, aveva ceduto il 10% Persona_2 delle quote sociali di cui era titolare al ricorrente che era così diventato titolare del 100% delle quote (operazione comunicata alla camera di commercio il 26.1.2009 seppur in presenza di irregolarità formali).
Tale circostanza non era sufficiente a supportare la tesi della ripartizione al 55% e al 45% sostenuta in ricorso, soprattutto a fronte di un reddito di impresa dichiarato dallo stesso ricorrente (doc. 2 ) di € 19.315,00 (quadro RN –redditi ai fini IRES), nonché la stessa CP_1 titolarità del 100% delle quote sociali per l'anno di imposta 2008.
3.1 Secondo l'art. 10 d. lgs 241/97 “I soggetti iscritti all per i propri contributi CP_1 previdenziali… devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce”. Risultando il reddito dichiarato (€ 19.315,00) superiore al minimale (fissato in € 13.819,00) e non avendo il ricorrente pacificamente versato i contributi sulla quota eccedente il suddetto minimale, l'Istituto all'atto della presentazione della domanda di pensione aveva provveduto alla c.d. “contrazione” dei contributi per l'anno 2008. All'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, l' , effettuato il controllo CP_2 della contribuzione versata ed in seguito ad un accesso presso il Punto Fisco, aveva potuto accertare che per l'anno 2008 il reddito era superiore e su quest'ultimo non risultavano versati i contributi a percentuale il cui dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione andava identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento (nel caso di specie dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L - n. 13463 del 29/05/2017; Cass., Sez. L - n.
19640 del 24/07/2018).
Peraltro, essendo i contributi per il 2008 prescritti gli stessi non potevano più essere versati.
3.2 Quanto al valore dell'EcoCert rilasciato dall' nel 2013 ha richiamato Cass., Sez. CP_2 L n. 6643 del 09/03/2020, secondo la quale “In tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poichè il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità”.
4. ha impugnato la sentenza chiedendone la integrale riforma per tre Parte_1 motivi. L' ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione di primo CP_1 grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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6. L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza deducendo la nullità per erronea parificazione tra il reddito della SRL ed il reddito del socio non amministratore il quale non poteva dichiarare come reddito proprio il reddito di impresa della HE SR (che tra l'altro per l'anno 2008 non era stato distribuito ai soci) sul quale la società aveva CP regolarmente liquidato la imposta per un importo pari ad € 5.312,00. Con il secondo motivo ha lamentato la erronea individuazione dell'obbligo contributivo in capo al socio di srl non amministratore atteso che per il settore terziario l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è condizionato all'essere titolari o gestori in proprio di imprese dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, avere la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essere in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Mentre nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma societaria sono iscrivibili, purchè in possesso delle condizioni sopra specificate, i soci di società snc ed i soci accomandatari nella società in accomandita e purchè la partecipazione la lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità, i soci delle società di fatto, i soci accomandatari nelle sas che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario, i soci di srl che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata o diretta prevalentemente con il proprio lavoro;
la sola percezione di utili (peraltro non verificatasi nel 2008) derivanti da una mera partecipazione in società di capitali non fa scattare il rapporto giuridico previdenziale.
Secondo il quadro normativo di riferimento, dunque, i soci di capitale (srl) che non prestano lavoro all'interno della società e che hanno ulteriore copertura previdenziale o che sono già iscritti ad una delle gestioni speciali sono esclusi dalla copertura obbligatoria CP_1 previdenziale.
Con il terzo motivo ha dedotto la erronea qualificazione del socio di srl non amministratore come non terzo rispetto alla società (terzo motivo); il socio non amministratore è infatti terzo nei confronti della società di capitale e pertanto nei suoi confronti la comunicazione ex art 54 della l. 88/1989 rilasciata dall'Ente previdenziale aveva pieno valore certificativo. Di conseguenza il relativamente all'anno 2008, in quanto socio non _1 amministratore, non aveva nessun obbligo contributivo derivante dalla qualità di socio della
HE SR, qualunque fosse stato il reddito di impresa dichiarato dalla società che non era certamente il parametro su cui calcolare gli obblighi contributivi del socio non amministratore (e che non poteva, peraltro, essere confuso con il reddito personale), e conseguentemente la comunicazione ex art 54 era da ritenersi corretta con pieno valore certificativo nei suoi confronti.
7. L'Istituto appellato, quanto alla parificazione tra il reddito della srl ed il reddito del socio non amministratore, ha precisato che il era iscritto alla gestione IVS come titolare _1 di impresa commerciale dall'1.4.2003 quale socio della HE SR di cui era stato unico quotista dal 2003 in poi e sicuramente dal 2008.
Per i soci lavoratori di SR la base imponibile, fermo il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito di impresa che la società ha dichiarato ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione, prescindendo dall'esistenza di utili e dalla destinazione che l'assemblea avesse riservato agli stessi ancorchè non distribuiti ai soci. Avuto riguardo alla dedotta erronea individuazione dell'obbligo contributivo in capo al socio non amministratore ha ribadito come il aveva chiesto ed ottenuto la iscrizione _1 alla gestione IVS COMM per la attività lavorativa svolta in qualità di socio all'interno della società HE SR per la quale aveva versato regolarmente i contributi fissi dal 2003, risultando ciò sufficiente a smentire la ricostruzione operata dall'appellante di essere solo
4 socio di mero capitale, non rilevando la circostanza che nel 2008 non rivestisse la carica di amministratore.
La circostanza, poi, che nel 2008 il detenesse il 100% delle quote societarie faceva _1 sì che il suo reddito coincidesse necessariamente con il reddito dichiarato dalla società. Il mancato versamento dei contributi a percentuale per l'anno 2008 sulla quota eccedente il minimale aveva determinato una contrazione della provvista contributiva per l'anno in questione che per l'effetto non risultava interamente coperto, contribuzione rispetto alla quale, peraltro, era intervenuta la relativa prescrizione.
Quanto, infine, alla qualificazione del socio di srl non amministratore, richiamato il precedente della Cassazione valorizzato dal primo giudice, ha evidenziato che il _1 in quanto socio della srl e lavoratore autonomo iscritto alla gestione IVS COMM era parte del rapporto contributivo e per questo perfettamente consapevole della sua situazione contributiva. Con riferimento alla attestazione contenuta nell'EcoCert, se non poteva dare per certo quanto dichiarato dall' circa la consistenza della provvista contributiva, non poteva CP_1 neppure fare affidamento su eventuali errori che l' avesse compiuto nel comunicargli CP_1
i dati relativi a tale rapporto assicurato, in quanto solo i terzi in buona fede e senza colpa possono giovarsi dell'apparenza determinatasi in relazione ad una situazione di fatto che non sia corrispondente ad una situazione giuridica.
8. L'appello è infondato e va rigettato.
9. Le ragioni di impugnazione non introducono elementi ed argomenti idonei a modificare o riformare la motivazione della sentenza impugnata.
10. Ai sensi della L. 662/1996 e la L. 133/1997, il socio di SR ha l'obbligo di iscrizione nella gestione artigiani e commercianti se:
-l'attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
-il socio partecipa all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla gestione IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale, mentre il socio di capitale che non presta la propria opera CP_ nell'azienda non deve iscriversi all' e non è tenuto al versamento della relativa contribuzione (sia fissa che a percentuale).
Solo nel primo caso il socio nel quadro RR del modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della SR e se tale reddito (a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili), eccede il minimale, dovrà versare i contributi previdenziali sull'eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.
Non sono, invece, attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una SR che chiuda l'anno con una perdita, questa non sarà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), ma figurerà come uno “zero”. Gli utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali costituiscono redditi di capitale, ex articolo 44 TUIR. Diversamente, i redditi derivanti dall'esercizio di una impresa commerciale costituiscono redditi di impresa, ex articolo 55 TUIR.
I redditi di impresa impongono la copertura previdenziale IVS ed il conseguente CP_ versamento dei contributi all' ipotesi non prevista per gli utili derivanti dalla mera partecipazione, senza apporto di lavoro, in una società di capitali, dato che i redditi di capitale non sono soggetti a obbligo di copertura previdenziale. Si richiama, in tema, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, la recente pronuncia della Suprema Corte (sent. 30316/2024): “Questa Corte ha chiarito che il lavoratore autonomo, in
5 relazione alle attività lavorative assoggettate a una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi derivanti da attività imprenditoriale, così come definiti dalla disciplina fiscale. Dalla predetta base imponibile restano esclusi, per contro, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav.,
20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, e 5 aprile 2022, n. 10969).
Il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis del D.L. n. 384 del 1992 (sentenza n. 354 del 2001), ha evidenziato che "si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia.
Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario" (punto 6 del Considerato in diritto).
Nel conferire rilievo alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, il legislatore ha ampliato la base imponibile contributiva "in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario"
(sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 6 dei Motivi della decisione) e ha inteso "per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917" (sentenza n. 21540 del
2019, cit., punto 7 (...) della decisione). Secondo il menzionato testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono, dunque, a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Ne consegue che "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa). In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 CP_1 dei Motivi della decisione).””
10.1 Nel caso di specie, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, il risulta _1 regolarmente iscritto sin dal 2003 alla gestione INPS-Commercianti presso la quale ha versato, da tale anno, i relativi contributi previdenziali (come da estratto contributivo agli atti). Dall'estratto contributivo non risulta quale sia la attività lavorativa svolta dal da _1 cui è scaturito il reddito ivi indicato e sul quale è stata versata la relativa contribuzione previdenziale né il ha mai provveduto a chiarire e specificare l'origine e la _1 provenienza del reddito percepito e dichiarato ai fini previdenziali.
Dalla visura camerale della società (ancorchè riferita al 2013) non risulta che la società avesse lavoratori dipendenti ma solo un amministratore ed un “indipendente”; da tali elementi e non essendone stati prodotti altri di segno diverso, è dato presumere che l'attività
6 lavorativa dal fosse unicamente quella svolta a favore della società HE SR _1
(che altrimenti non si comprende come possa aver svolto la propria attività commerciale e prodotto il relativo reddito ed i conseguenti utili societari).
10.2 In assenza di elementi contrari è da ritenersi, inoltre, che il abbia svolto la _1 propria attività lavorativa in maniera abituale e prevalente a favore della società HE SR (di cui deteneva la totalità delle quote societarie) e conseguentemente sul reddito societario a lui attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, sulla parte eccedente il minimale, erano dovuti i contributi previdenziali, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva. Il in punto utili societari, si è limitato a riferire genericamente che la società, per _1 l'anno 2008, non aveva provveduto alla relativa distribuzione, senza però precisare se detti utili siano stati accantonati in riserva ovvero reinvestiti o destinati ad altri scopi dovendo, in mancanza, essere imputati all'unico socio titolare della totalità delle quote societarie.
11. Quanto al valore certificativo dell'EcoCert emesso dall'Istituto previdenziale inerente la posizione contributiva del si richiamano, a che ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, _1
i principi enunciati nella sentenza n. 6643/2020 della Cassazione attinente a fattispecie sovrapponibile alle questioni di causa: “”Va premesso che, con riguardo alla certificazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, questa Corte ha avuto modo di precisare anzitutto che si tratta di certificazione che fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonchè degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, e che, tuttavia, il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale: il diritto alle prestazioni previdenziali sorge infatti solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge, che vanno provati nei modi ordinari, e argomentare diversamente equivarrebbe ad attribuire alla certificazione de qua un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione, che logicamente non può possedere
(Cass. n. 7291 del 2008).
Piuttosto, il contenuto della certificazione può fondare il diritto al risarcimento dei danni in favore dell'assicurato che si sia visto rigettare la domanda della prestazione previdenziale sulla scorta della discordanza tra il contenuto della certificazione rilasciatagli e la realtà del rapporto contributivo (così, tra le tante, Cass. n. 16044 del
2004): fermo restando che la responsabilità dell'ente può configurarsi soltanto ove le informazioni siano rese oppure omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa (così da ult. Cass. n.
2498 del 2018) e che l'ammontare del risarcimento dei danni può essere limitato nell'ipotesi in cui l'assicurato, con il proprio comportamento non diligente, abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. n. 23114 del
2019), l'esonero dell'ente previdenziale dalla responsabilità risarcitoria, che ha natura contrattuale, consegue soltanto alla prova che la causa dell'errore fosse esterna alla sua sfera di controllo e affatto inevitabile nonostante l'applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925 del 2008).
Reputa, nondimeno, il Collegio che il valore propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com'è noto, stabilisce che "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica" e che "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") possa logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori di cui dianzi s'è detto, soltanto per le comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso: l'attività amministrativa di certazione di fatti
7 giuridicamente rilevanti si risolve infatti nell'obbligo di assumere come certo ciò che è enunciato nell'atto di certazione e in tanto quest'obbligo può avere un senso in quanto la certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio giuridico non ha (perchè non può avere) conoscenza alcuna, non anche allorchè si tratti di un fatto che rientra nella sua sfera di diretta conoscibilità; diversamente, dovrebbe ritenersi che un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie erronee sul suo conto e di cui egli stesso è a conoscenza, il che, oltre ad essere logicamente assurdo, è contrario alle regole proprie dell'ordinamento, che appresta all'interessato specifici rimedi, amministrativi e giurisdizionali, affinchè il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua effettiva storicità e produca i suoi effetti. In altri termini, la qualità tipica dell'atto di certazione, secondo cui nessuno può assumere che il fatto che vi è documentato è diverso da come è ivi raffigurato, può fondare un affidamento meritevole di tutela soltanto in colui che rispetto a quel fatto sia terzo, perchè
è solo costui che può essere realmente obbligato a tener per certo ciò che nell'atto è descritto come accaduto. Il che, manifestamente, non è nel caso di specie, in cui l'odierno ricorrente, essendo parte del rapporto contributivo rispetto al quale si è verificata
l'omissione, così come non poteva ritenersi obbligato a tener per certo quanto dichiaratogli dall circa la consistenza del proprio rapporto contributivo, allo stesso modo non CP_1 poteva fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori che l' avesse CP_1 compiuto nel comunicargli i dati relativi a tale parte del rapporto assicurativo: per principio generale dell'ordinamento, solo i terzi in buona fede e senza colpa possono giovarsi dell'apparenza determinatasi in relazione ad una situazione di fatto che non sia corrispondente all'effettiva situazione giuridica (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 3029 del 1976, 742 del 1983 e, più recentemente, Cass. n. 14636 del 2014).””
Il direttamente e personalmente coinvolto nella vita societaria della HE SR _1 era ben consapevole dei redditi prodotti dalla società oltre che dei propri e non poteva CP_ imputare all' l'indicazione di un dato peraltro provvisorio (in quanto legato ai redditi sulla scorta dei quali devono essere calcolati i contributi) e che non era nemmeno nella disponibilità dell'Istituto in quanto andavano acquisiti dagli uffici finanziari competenti e la cui erroneità, per le ragioni esposte in precedenza, era lo stesso in grado di Pt_2 verificare.
12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, già esaminate e definite nel primo giudizio e riproposte in sede di appello.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%;
8 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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