Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/07/2022, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01130/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2017, proposto da
Addolorata Giacovelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario De Giorgio, con domicilio eletto presso lo studio CO TO in CC, via Gabrieli 2b;
contro
Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Roma, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Parigi in CC, viale Otranto n. 86;
nei confronti
AG Maria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso il 28.2.2017 ed affisso il 20.3.2017 all'Albo Pretorio Comunale col n. 404 R.P., n. 8090 Cron., con cui il Responsabile dell'Area VI - Pianificazione del Territorio - del Comune di Ceglie Messapica ha rilasciato alla sig.ra GA AR permesso di costruire “ per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un torrino al vano scala e relativa scala di accesso al terrazzo, all'unità immobiliare sita in questo Comune in via Paolo Chirulli civico 120, in Catasto identificata nel foglio 135 particella 1337, in conformità agli elaborati grafici presentati e facenti parte del presente provvedimento ”; nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire emesso dal Comune di Ceglie Messapica, in data 28.2.2017, in favore della controinteressata AG, “ per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un torrino al vano scala e relativa scala di accesso al terrazzo, all’unità immobiliare sita in questo Comune in via Paolo Chirulli civico 120, in Catasto identificata nel foglio 135 particella 1337 ”.
A fondamento del ricorso, ella ha dedotto la violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/01 (TUE).
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione del presente giudizio sino all’esito di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di CC. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Ceglie Messapica ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione, ad opera dell’Amministrazione, della previsione di cui all’art. 11 TUE, per non essere la controinteressata AG proprietaria del lastrico solare sul quale ha inteso realizzare il torrino e relativa scala di accesso. A fondamento di tale asserzione, essa ha dedotto la sussistenza di un contenzioso civile attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di CC, teso ad accertare la proprietà dell’area in esame.
Il motivo è infondato.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Il rilascio del titolo edilizio abilitativo, facendo salvi i diritti dei terzi, non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati; pur restando fermo il potere (dovere) dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell'intervento edilizio da assentire. Si tratta, in sostanza, di un controllo generale di conformità che non può spingersi comunque sino a penetranti analisi, nel senso che l'amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell’intervento progettato sui diritti reali vantati da terzi sulle parti comuni dell’edificio o sull’incidenza dell’intervento su vincoli reali gravanti sull’edificio stesso ” C.d.S, IV, 14.1.2019, n. 310).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, è la stessa ricorrente a dichiarare la sussistenza di un contenzioso civile attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di CC (il punto verrà ripreso in seguito), avente ad oggetto la proprietà del lastrico solare sul quale il torrino deve essere edificato.
In particolare, la ricorrente riferisce che il giudizio civile di primo grado si è concluso in senso a lei sfavorevole, nel mentre in quello pendente innanzi alla Corte di Appello di CC vi sarebbe stata una sentenza non definitiva, seguita da ulteriori acquisizioni documentali.
2.3. Per tali ragioni, è di tutta evidenza che l’affermazione di parte ricorrente – secondo cui quest’ultima sarebbe unica proprietaria del lastrico solare in esame – è ben lungi dall’essere dimostrata, e anzi, allo stato, non lo è affatto, stante la sussistenza di una pronuncia di primo grado che si è espressa in senso contrario alla tesi di parte ricorrente.
2.4. Ne consegue che del tutto legittimamente il Comune ha proceduto al rilascio del titolo nei confronti della controinteressata, previa verifica del suo titolo di proprietà, non essendo certamente tenuta a sostituirsi al giudice civile nella valutazione in ordine al diritto rivendicato dalla ricorrente.
2.5. Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
3. Va del pari rigettata l’ulteriore domanda di parte ricorrente, di sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello civile. Ciò in quanto la ricorrente non ha minimamente provato la sussistenza dell’asserito contenzioso, non avendo prodotto in giudizio alcun documento utile al riguardo, e men che meno la sentenza di rigetto del Tribunale di Brindisi, nonché quella – non definitiva – asseritamente emessa dalla Corte di Appello di CC. Il che impedisce ogni indagine di questo giudice in ordine all’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità logico-giuridica tra l’asserito (e mai dimostrato) contenzioso civile, e quello in esame.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Ceglie Messapica, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CC, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO