Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/04/2026, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14516 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Beirut, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A Beirut;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Francesco ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento col quale l’Ambasciata italiana a Beirut ha respinto la richiesta di visto per studio;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che a seguito della fase cautelare e dell’ulteriore provvedimento negativo dell’Amministrazione la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026;
d) che con nota depositata in atti il 23 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
e) che va quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
f) che le spese attesa la peculiarità della questione possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salva la rifusione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco ZI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.