Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 10384
TAR
Sentenza 12 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 6 c.p.a. e 37 c.p.c.

    Il TAR non ha travalicato i confini propri del sindacato di legittimità, accertando vizi di legittimità nel percorso logico-motivazionale seguito dall'Autorità.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. 287/1990, nonché della comunicazione della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'unione in materia di concorrenza. Carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori.

    Il TAR ha correttamente evidenziato la prossima saturazione dei porti di Savona e Napoli, elemento che l'Autorità non ha adeguatamente valutato nella definizione del mercato rilevante, configurando un difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. 287/1990 quanto all’analisi degli effetti orizzontali. Assenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori.

    Il TAR ha correttamente evidenziato che la gestione congiunta tramite ATI non equivale al controllo totale del capitale e che il terminal di Ponte Somalia, gestito da SG, ha un ruolo strategico non trascurabile.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. 287/1990, della comunicazione della commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004, nonché della comunicazione consolidata della commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. Carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori.

    Le misure imposte non sono ritenute idonee a 'sterilizzare' il ruolo di AR nella gestione del terminal business, persistendo il rischio di strategie di input foreclosure a danno della concorrente LD.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 6 CPA – il travalicamento dei limiti del sindacato di legittimità – difetto assoluto di giurisdizione – travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dei principi di corretta istruttoria antitrust.

    Il TAR non ha travalicato i confini propri del sindacato di legittimità, accertando vizi di legittimità nel percorso logico-motivazionale seguito dall'Autorità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 287/1990 e della Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (C/2024/1645); travisamento dei fatti, illogicità e assenza di motivazione.

    Il TAR ha correttamente evidenziato la prossima saturazione dei porti di Savona e Napoli, elemento che l'Autorità non ha adeguatamente valutato nella definizione del mercato rilevante, configurando un difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 287/1990 e degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03). Travisamento dei fatti e degli elementi probatori, contraddittorietà e carenza di motivazione in merito agli effetti orizzontali dell’Operazione.

    Il TAR ha correttamente evidenziato che la gestione congiunta tramite ATI non equivale al controllo totale del capitale e che il terminal di Ponte Somalia, gestito da SG, ha un ruolo strategico non trascurabile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 287/1990, dell’art. 5 del Regolamento n. 139/2004, della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 e della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. Travisamento dei fatti e degli elementi probatori, illogicità e carenza di motivazione in ordine all’adeguatezza delle misure correttive imposte dall’AGCM.

    Le misure imposte non sono ritenute idonee a 'sterilizzare' il ruolo di AR nella gestione del terminal business, persistendo il rischio di strategie di input foreclosure a danno della concorrente LD.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 10384
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10384
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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