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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/11/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3411/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino via Nazionale n. 101, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritta presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del comune di residenza;
B) Nell'anno 2016, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 16/07/2016 al
31/12/2016 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
C) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2016 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
D) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 al ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.148,38. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 respinto con provvedimento del 23/09/2020.
E) Nell'anno 2017, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 20/03/2017 al 31/12/2017 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
F) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2017 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
G) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 alla ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.145,24. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 rigettato con provvedimento del 23/09/2020.
H) Nell'anno 2018, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 15/04/2018 al
30/11/2018 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
I) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2018 e pertanto il ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
L) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 al ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.567,15. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 rigettato con provvedimento del 23/09/2020.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
14/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza, ex. L.83/70 art. 22, sollevata dall' con la memoria di costituzione. CP_ In detta memoria, l' in merito all'eccepita decadenza, rileva che: “Nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della cancellazione – con il quarto elenco di variazione dell'anno 2018, relativamente al Comune di CAPO D'ORLANDO – progressivi dal n. 81 al n. 83 compreso ( anni
2016, 2017, 2018 ) - pubblicato sul sito dell'Istituto tra l'1/06/2020 al 15/06/2020 - il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 11/11/2020 e notificato all' a CP_1
Settembre 2021 quindi PACIFICAMENTE oltre il termine di decadenza di 120 giorni fissato dalla legge”.
Detta eccezione è infondata, e va rigettata. CP_ Infatti, risulta dagli atti, e per stessa ammissione dell' in memoria di costituzione, e, sopra CP_ riportata, che la cancellazione è avvenuta mediante pubblicazione sul sito dal 01/06/2020 al
15/06/2020.
Orbene, anche a volere considerare che la parte ricorrente non abbia proposto alcun ricorso amministrativo, dalla data del 15/06/2020, è cominciato a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione dell'eventuale ricorso amministrativo che scadeva il 15/07/2020.
Da tale data in mancanza di eventuale ricorso amministrativo, per legge, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 15/11/2020. CP_ Detto ricorso, come risulta dallo storico del fascicolo telematico, e per stessa ammissione dell'
è stato depositato in data 11/11/2020, entro il termine di decadenza che come detto scadeva il CP_ 15/11/2020, e non come sostiene l' che la decadenza si sia maturata poiché il ricorso è stato notificato nel mese di Settembre 2021, che non ha alcuna rilevanza atteso che il termine di riferimento è la data di deposito.
Comunque, dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta, parte ricorrente ha proposto, nei termini di legge, rituale ricorso amministrativo, avverso il provvedimento di cancellazione, che comunque, risulta ininfluente, per come sopra evidenziato.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi all'udienza del 23/02/2024, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “Cusmà Piccione Rosario”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Cusmà Piccione Rosario”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2016, 2017, e, CP_ 2018, rispettivamente per n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, al stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui CP_ alle comunicazioni del 10/05/2020, con le quali l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anni 2016, 2017, e, 2018, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tali anni;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 10/05/2020, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, e, 2018, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, nonché CP_ condanna l' all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2016, 2017, e, 2018, rispettivamente per n.102 giornate annue;
CP_
2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo;
Così deciso in Patti, 14/11/2025.
IL Giudice on.
IN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3411/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino via Nazionale n. 101, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritta presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del comune di residenza;
B) Nell'anno 2016, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 16/07/2016 al
31/12/2016 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
C) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2016 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
D) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 al ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.148,38. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 respinto con provvedimento del 23/09/2020.
E) Nell'anno 2017, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 20/03/2017 al 31/12/2017 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
F) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2017 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
G) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 alla ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.145,24. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 rigettato con provvedimento del 23/09/2020.
H) Nell'anno 2018, il ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 15/04/2018 al
30/11/2018 alle dipendenze della ditta CUSMA' IC AR.
I) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2018 e pertanto il ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
L) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 10/05/2020 ha comunicato CP_1 al ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.567,15. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 25/06/2020 rigettato con provvedimento del 23/09/2020.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
14/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza, ex. L.83/70 art. 22, sollevata dall' con la memoria di costituzione. CP_ In detta memoria, l' in merito all'eccepita decadenza, rileva che: “Nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della cancellazione – con il quarto elenco di variazione dell'anno 2018, relativamente al Comune di CAPO D'ORLANDO – progressivi dal n. 81 al n. 83 compreso ( anni
2016, 2017, 2018 ) - pubblicato sul sito dell'Istituto tra l'1/06/2020 al 15/06/2020 - il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 11/11/2020 e notificato all' a CP_1
Settembre 2021 quindi PACIFICAMENTE oltre il termine di decadenza di 120 giorni fissato dalla legge”.
Detta eccezione è infondata, e va rigettata. CP_ Infatti, risulta dagli atti, e per stessa ammissione dell' in memoria di costituzione, e, sopra CP_ riportata, che la cancellazione è avvenuta mediante pubblicazione sul sito dal 01/06/2020 al
15/06/2020.
Orbene, anche a volere considerare che la parte ricorrente non abbia proposto alcun ricorso amministrativo, dalla data del 15/06/2020, è cominciato a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione dell'eventuale ricorso amministrativo che scadeva il 15/07/2020.
Da tale data in mancanza di eventuale ricorso amministrativo, per legge, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 15/11/2020. CP_ Detto ricorso, come risulta dallo storico del fascicolo telematico, e per stessa ammissione dell'
è stato depositato in data 11/11/2020, entro il termine di decadenza che come detto scadeva il CP_ 15/11/2020, e non come sostiene l' che la decadenza si sia maturata poiché il ricorso è stato notificato nel mese di Settembre 2021, che non ha alcuna rilevanza atteso che il termine di riferimento è la data di deposito.
Comunque, dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta, parte ricorrente ha proposto, nei termini di legge, rituale ricorso amministrativo, avverso il provvedimento di cancellazione, che comunque, risulta ininfluente, per come sopra evidenziato.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi all'udienza del 23/02/2024, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “Cusmà Piccione Rosario”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Cusmà Piccione Rosario”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2016, 2017, e, CP_ 2018, rispettivamente per n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, al stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui CP_ alle comunicazioni del 10/05/2020, con le quali l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anni 2016, 2017, e, 2018, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tali anni;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 10/05/2020, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, e, 2018, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, nonché CP_ condanna l' all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2016, 2017, e, 2018, rispettivamente per n.102 giornate annue;
CP_
2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo;
Così deciso in Patti, 14/11/2025.
IL Giudice on.
IN DI