CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
[...]
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
in via Nazionale, n. 19/A (c.f. ), , nato a C.F._1 Parte_2
CA il 7 giugno 1983, residente a [...]
(c.f. ), e , nato a [...] il 20 C.F._2 Parte_3
aprile 1987, residente a [...] (c.f.
, rappr. e difesi dall'avv. Benito Triolo. C.F._3 - Appellanti -
Contro
(p. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore Avv. rappr. e difeso dall'Avv. Ignazio Bonaccorsi. Controparte_2
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 15 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1831/2024 del 12 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
7854/2021 R.G.), il Tribunale di CA così statuiva:
1) in accoglimento della domanda attrice ex art. 2901 c.c., dichiarava inefficace,
nei confronti del in persona del Curatore, Controparte_1
l'atto di donazione del 20.06.16 in Notar in CA, rep. n. Persona_1
48.691, racc. n.10.227, trascritto il 29.06.16, con il quale aveva Parte_1
donato a e , la proprietà dei Parte_2 Parte_3
seguenti beni (meglio identificati, anche catastalmente, in atti): A) metà
indivisa di locale bottega con accessorio sito in CA via G. Lavaggi 9/A in catasto fabbricati al fg.25, p.lla 1843, sub 22; B) fabbricato urbano con corte antistante e retrostante sito in Camporotondo Etneo (CT), fraz. Piano Tavola,
via Nazionale 19, in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 713, sub 2 e garage al foglio 7, p.lla 713, sub 1);
2) condannava , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
in persona del Curatore, liquidate in euro Controparte_1
894,20 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2024, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_3
formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il appellato, che deduceva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 15 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del profilo oggettivo ex art. 2901 c.c., rilevando che: a) nemmeno l'aspettativa del credito è
sussistente nel caso di specie, in quanto l'ammontare dei beni e dei crediti in seno all'attivo della procedura fallimentare è di tali proporzioni, rispetto alle domande di insinuazione, che non può prevedersi tale tipo di aspettativa;
b) non sussiste il timore di incapienza da parte di alcun creditore della procedura;
c) conseguentemente,
manca anche il concetto di credito litigioso, che consente al creditore eventuale di procedere con l'azione revocatoria, e manca, altresì, il giudizio che dovrebbe accertare detto credito davanti all'intestato Tribunale, poiché detto giudizio verte sull'eventuale responsabilità dell'amministratore e non certo circa un eventuale credito portato dalla curatela;
d) infatti, esaminando il verbale di accertamento definitivo dello stato passivo, si registrano crediti iscritti al passivo per circa €.
500.000,00, mentre solo gli immobili presenti al fallimento superano diversi milioni,
senza voler contare gli emolumenti per affitti in corso per come incamerati dalla procedura.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare,
essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione
(Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 2400/90); ragione di credito, i cui fatti costitutivi non sono stati specificamente contestati dagli odierni appellanti e,
comunque, appaiono idoneamente suffragati (per quel che incidentalmente e delibativamente rileva nella presente sede processuale) dagli elementi (anche documentali) addotti dalla curatela fallimentare a sostegno dell'azione -ex art. 146
L.F.- di risarcimento di danni, separatamente proposta (per ammanco di liquidità,
omesso adempimento di obblighi tributari e cessione in comodato di beni aziendali)
nei confronti di (amministratore unico della fallita società e alienante Parte_1
nell'impugnato atto di donazione).
Non è neanche necessario, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., che il credito posto a base dell'azione revocatoria sia stato preliminarmente (e definitivamente) accertato in
(altra) sede giudiziaria (Cass. n. 1712/98).
Si tratta di un credito risarcitorio ancora litigioso -per l'attuale pendenza del relativo giudizio condannatorio proposto dalla curatela del fallimento dinanzi al Tribunale di
CA (e iscritto al n. 16005/2022 R.G.)-, ma costituente una ragionevole aspettativa giuridica, rilevante, giusta quanto sopra esposto, ai fini dell'utile esperibilità
dell'azione revocatoria.
E invero, l'evidenziata pendenza del giudizio risarcitorio (supportato dai detti elementi indiziari) determina, con sufficiente apprezzabilità, la configurabilità, in capo alla medesima curatela, di una ragione di credito (ancorchè eventuale), giustificativa dell'accoglibilità dell'azione revocatoria, quale idoneo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito. Tale ragione di credito è sorta anteriormente alla data di stipulazione dell'impugnato atto di donazione del 20 giugno 2016 (con la conseguenza della non necessità, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., della prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso credito), in quanto essenzialmente riconducibile a condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate)
poste in essere dall'appellante (quale amministratore unico della Parte_1
, in gran parte, prima della predetta data del 20 giugno 2016. Controparte_1
E infatti, ai fini dell'azione revocatoria, la posteriorità o meno degli atti di disposizione rispetto al sorgere dell'obbligazione va valutata con riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) alla quale il credito stesso si ricollega (Cass. n. 1050/96; Cass. n. Parte_1
8013/96).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del requisito dell'eventus damni, rilevando che detto pregiudizio è inesistente, in quanto la curatela conosce esattamente la situazione creditoria e debitoria della procedura, e sa dell'enorme capienza dei debiti rispetto al patrimonio e ai crediti societari.
Il motivo è infondato.
E invero, la sussistenza del requisito dell'eventus damni è dimostrata sia dalla considerevole entità (v. la relazione del curatore sull'azione ex art. 146 L.F.) dell'esposizione debitoria (ancorchè eventuale) di (alienante Parte_1
nell'impugnato atto negoziale), sia dal fatto che tale atto ha avuto per oggetto gli unici beni immobili -di significativo valore di mercato- allora di proprietà della disponente debitrice;
beni, questi, facilmente aggredibili in via esecutiva e trasferiti invece,
gratuitamente, ai due figli della donante.
Tali circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e in senso quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale della debitrice e sulle possibilità di effettivo soddisfacimento del credito del fallimento.
Infatti, l'eventus damni va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio della debitrice -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001); condizioni, queste (di maggiore difficoltà o incertezza e di dispendio nell'esazione), ricorrenti con riferimento al predetto credito sociale posto dal fallimento a sostegno della formulata azione revocatoria (nella carenza della prova -formante oggetto di un onere gravante sulla debitrice alienante e sui terzi acquirenti- della sussistenza di residui beni patrimoniali della stessa debitrice, idonei a soddisfare il medesimo credito). Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del profilo soggettivo ex art. 2901 c.c., rilevando che: a) se essa fosse stata consapevole Pt_1
di avere potuto minimamente arrecare danni prelevando piccole somme per sopravvivere, non avrebbe certo dichiarato detta circostanza a verbale al curatore fallimentare;
b) anzi, averlo dichiarato depone nel senso che la stessa era certa di non avere recato alcun danno, tanto da dichiarare candidamente la correlativa circostanza;
c) appare pretestuoso fondare la consapevolezza di essa convenuta su tale dichiarazione, in quanto la stessa è persona casalinga e priva di cognizioni legali,
e tale si è rappresentata al curatore, che ha, invece, approfittato di tale candore e spontaneità per fissarne un elemento di consapevolezza di fatto inesistente.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, essendo la donazione in questione un atto a titolo gratuito
(stipulato posteriormente al sorgere della cautelanda ragione di credito), per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. è sufficiente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mera consapevolezza, da parte della debitrice disponente, di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (“scientia damni”),
ovvero la previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007).
Non rileva l'eventuale mancanza del consilium fraudis in capo ai terzi donatari e ), in quanto tale requisito Parte_2 Parte_3
(conoscenza, anche da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dell'alienante) è richiesto, a norma dell'art. 2901, comma primo, n. 2,
c.c., solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. n. 5072/2009).
Orbene, avuto riguardo ai pregiudizi patrimoniali (per la società e per i creditori sociali) già allora prodotti dalle sopra indicate irregolarità e omissioni contabili e gestionali ascrivibili all'amministratore unico (e delle quali essa, per la Parte_1
rivestita carica societaria, non poteva non essere consapevole), la sussistenza, in capo alla medesima , della scientia damni può ritenersi comprovata dal fatto che, Pt_1
con l'atto negoziale in questione, la stessa debitrice ha donato ai figli Parte_2
e gli unici beni immobili di sua proprietà (e, nel
[...] Parte_3
caso di atto dispositivo dell'intero compendio immobiliare di proprietà della debitrice,
l'esistenza e la consapevolezza, da parte di quest'ultima, del pregiudizio patrimoniale
-inteso come mero danno potenziale- che lo stesso atto arreca alle ragioni dei creditori, ai fini dell'esercizio dell'azione pauliana, sono in re ipsa, incombendo sulla debitrice disponente, e non sui creditori, l'onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il suo residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori;
per un'applicazione in tal senso, Cass. n. 7507/2007).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo,
secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore indeterminabile (a complessità bassa)- seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido,
stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 619/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1831/2024 del 12 aprile 2024 del Tribunale di
[...]
CA (resa nel procedimento iscritto al n. 7854/2021 R.G.);
condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al rimborso, in favore del fallimento appellato, delle spese processuali
[...]
del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 7.993,60 per compensi di avvocato (di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione, euro 1.735,00 per fase decisionale ed euro 2.997,60 per aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi,
I.V.A e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in CA il 22 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
[...]
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
in via Nazionale, n. 19/A (c.f. ), , nato a C.F._1 Parte_2
CA il 7 giugno 1983, residente a [...]
(c.f. ), e , nato a [...] il 20 C.F._2 Parte_3
aprile 1987, residente a [...] (c.f.
, rappr. e difesi dall'avv. Benito Triolo. C.F._3 - Appellanti -
Contro
(p. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore Avv. rappr. e difeso dall'Avv. Ignazio Bonaccorsi. Controparte_2
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 15 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1831/2024 del 12 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
7854/2021 R.G.), il Tribunale di CA così statuiva:
1) in accoglimento della domanda attrice ex art. 2901 c.c., dichiarava inefficace,
nei confronti del in persona del Curatore, Controparte_1
l'atto di donazione del 20.06.16 in Notar in CA, rep. n. Persona_1
48.691, racc. n.10.227, trascritto il 29.06.16, con il quale aveva Parte_1
donato a e , la proprietà dei Parte_2 Parte_3
seguenti beni (meglio identificati, anche catastalmente, in atti): A) metà
indivisa di locale bottega con accessorio sito in CA via G. Lavaggi 9/A in catasto fabbricati al fg.25, p.lla 1843, sub 22; B) fabbricato urbano con corte antistante e retrostante sito in Camporotondo Etneo (CT), fraz. Piano Tavola,
via Nazionale 19, in catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 713, sub 2 e garage al foglio 7, p.lla 713, sub 1);
2) condannava , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
in persona del Curatore, liquidate in euro Controparte_1
894,20 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2024, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_3
formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il appellato, che deduceva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 15 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del profilo oggettivo ex art. 2901 c.c., rilevando che: a) nemmeno l'aspettativa del credito è
sussistente nel caso di specie, in quanto l'ammontare dei beni e dei crediti in seno all'attivo della procedura fallimentare è di tali proporzioni, rispetto alle domande di insinuazione, che non può prevedersi tale tipo di aspettativa;
b) non sussiste il timore di incapienza da parte di alcun creditore della procedura;
c) conseguentemente,
manca anche il concetto di credito litigioso, che consente al creditore eventuale di procedere con l'azione revocatoria, e manca, altresì, il giudizio che dovrebbe accertare detto credito davanti all'intestato Tribunale, poiché detto giudizio verte sull'eventuale responsabilità dell'amministratore e non certo circa un eventuale credito portato dalla curatela;
d) infatti, esaminando il verbale di accertamento definitivo dello stato passivo, si registrano crediti iscritti al passivo per circa €.
500.000,00, mentre solo gli immobili presenti al fallimento superano diversi milioni,
senza voler contare gli emolumenti per affitti in corso per come incamerati dalla procedura.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare,
essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione
(Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 2400/90); ragione di credito, i cui fatti costitutivi non sono stati specificamente contestati dagli odierni appellanti e,
comunque, appaiono idoneamente suffragati (per quel che incidentalmente e delibativamente rileva nella presente sede processuale) dagli elementi (anche documentali) addotti dalla curatela fallimentare a sostegno dell'azione -ex art. 146
L.F.- di risarcimento di danni, separatamente proposta (per ammanco di liquidità,
omesso adempimento di obblighi tributari e cessione in comodato di beni aziendali)
nei confronti di (amministratore unico della fallita società e alienante Parte_1
nell'impugnato atto di donazione).
Non è neanche necessario, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., che il credito posto a base dell'azione revocatoria sia stato preliminarmente (e definitivamente) accertato in
(altra) sede giudiziaria (Cass. n. 1712/98).
Si tratta di un credito risarcitorio ancora litigioso -per l'attuale pendenza del relativo giudizio condannatorio proposto dalla curatela del fallimento dinanzi al Tribunale di
CA (e iscritto al n. 16005/2022 R.G.)-, ma costituente una ragionevole aspettativa giuridica, rilevante, giusta quanto sopra esposto, ai fini dell'utile esperibilità
dell'azione revocatoria.
E invero, l'evidenziata pendenza del giudizio risarcitorio (supportato dai detti elementi indiziari) determina, con sufficiente apprezzabilità, la configurabilità, in capo alla medesima curatela, di una ragione di credito (ancorchè eventuale), giustificativa dell'accoglibilità dell'azione revocatoria, quale idoneo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito. Tale ragione di credito è sorta anteriormente alla data di stipulazione dell'impugnato atto di donazione del 20 giugno 2016 (con la conseguenza della non necessità, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., della prova della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso credito), in quanto essenzialmente riconducibile a condotte (commissive e omissive) continuative (e tra loro collegate)
poste in essere dall'appellante (quale amministratore unico della Parte_1
, in gran parte, prima della predetta data del 20 giugno 2016. Controparte_1
E infatti, ai fini dell'azione revocatoria, la posteriorità o meno degli atti di disposizione rispetto al sorgere dell'obbligazione va valutata con riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto (costituita, nel caso di specie, dai vari inadempimenti ascrivibili a ) alla quale il credito stesso si ricollega (Cass. n. 1050/96; Cass. n. Parte_1
8013/96).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del requisito dell'eventus damni, rilevando che detto pregiudizio è inesistente, in quanto la curatela conosce esattamente la situazione creditoria e debitoria della procedura, e sa dell'enorme capienza dei debiti rispetto al patrimonio e ai crediti societari.
Il motivo è infondato.
E invero, la sussistenza del requisito dell'eventus damni è dimostrata sia dalla considerevole entità (v. la relazione del curatore sull'azione ex art. 146 L.F.) dell'esposizione debitoria (ancorchè eventuale) di (alienante Parte_1
nell'impugnato atto negoziale), sia dal fatto che tale atto ha avuto per oggetto gli unici beni immobili -di significativo valore di mercato- allora di proprietà della disponente debitrice;
beni, questi, facilmente aggredibili in via esecutiva e trasferiti invece,
gratuitamente, ai due figli della donante.
Tali circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e in senso quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale della debitrice e sulle possibilità di effettivo soddisfacimento del credito del fallimento.
Infatti, l'eventus damni va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio della debitrice -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001); condizioni, queste (di maggiore difficoltà o incertezza e di dispendio nell'esazione), ricorrenti con riferimento al predetto credito sociale posto dal fallimento a sostegno della formulata azione revocatoria (nella carenza della prova -formante oggetto di un onere gravante sulla debitrice alienante e sui terzi acquirenti- della sussistenza di residui beni patrimoniali della stessa debitrice, idonei a soddisfare il medesimo credito). Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del profilo soggettivo ex art. 2901 c.c., rilevando che: a) se essa fosse stata consapevole Pt_1
di avere potuto minimamente arrecare danni prelevando piccole somme per sopravvivere, non avrebbe certo dichiarato detta circostanza a verbale al curatore fallimentare;
b) anzi, averlo dichiarato depone nel senso che la stessa era certa di non avere recato alcun danno, tanto da dichiarare candidamente la correlativa circostanza;
c) appare pretestuoso fondare la consapevolezza di essa convenuta su tale dichiarazione, in quanto la stessa è persona casalinga e priva di cognizioni legali,
e tale si è rappresentata al curatore, che ha, invece, approfittato di tale candore e spontaneità per fissarne un elemento di consapevolezza di fatto inesistente.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, essendo la donazione in questione un atto a titolo gratuito
(stipulato posteriormente al sorgere della cautelanda ragione di credito), per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. è sufficiente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mera consapevolezza, da parte della debitrice disponente, di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (“scientia damni”),
ovvero la previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007).
Non rileva l'eventuale mancanza del consilium fraudis in capo ai terzi donatari e ), in quanto tale requisito Parte_2 Parte_3
(conoscenza, anche da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dell'alienante) è richiesto, a norma dell'art. 2901, comma primo, n. 2,
c.c., solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. n. 5072/2009).
Orbene, avuto riguardo ai pregiudizi patrimoniali (per la società e per i creditori sociali) già allora prodotti dalle sopra indicate irregolarità e omissioni contabili e gestionali ascrivibili all'amministratore unico (e delle quali essa, per la Parte_1
rivestita carica societaria, non poteva non essere consapevole), la sussistenza, in capo alla medesima , della scientia damni può ritenersi comprovata dal fatto che, Pt_1
con l'atto negoziale in questione, la stessa debitrice ha donato ai figli Parte_2
e gli unici beni immobili di sua proprietà (e, nel
[...] Parte_3
caso di atto dispositivo dell'intero compendio immobiliare di proprietà della debitrice,
l'esistenza e la consapevolezza, da parte di quest'ultima, del pregiudizio patrimoniale
-inteso come mero danno potenziale- che lo stesso atto arreca alle ragioni dei creditori, ai fini dell'esercizio dell'azione pauliana, sono in re ipsa, incombendo sulla debitrice disponente, e non sui creditori, l'onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il suo residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori;
per un'applicazione in tal senso, Cass. n. 7507/2007).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo,
secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore indeterminabile (a complessità bassa)- seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido,
stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 619/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1831/2024 del 12 aprile 2024 del Tribunale di
[...]
CA (resa nel procedimento iscritto al n. 7854/2021 R.G.);
condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al rimborso, in favore del fallimento appellato, delle spese processuali
[...]
del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 7.993,60 per compensi di avvocato (di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione, euro 1.735,00 per fase decisionale ed euro 2.997,60 per aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi,
I.V.A e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in CA il 22 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro