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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 331/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 331/2017 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Cogorni Proietti;
Attore
CONTRO
p.i. sia in proprio sia quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio Coaccioli
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 16/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 10/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di impugnando il Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 21/05/2008 con deducendo la Controparte_1 nullità dello stesso per difformità tra il TAEG/ISC dichiarato e quello effettivo, per superamento del tasso soglia dell'usura in ragione del tasso di estinzione anticipata e del tasso effettivo di mora. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del contratto e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, o in subordine alla rideterminazione del piano di ammortamento e degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.
1 Si costituiva la convenuta, sia in proprio che come mandataria della Controparte_2 cessionaria del credito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla difformità tra il TAEG/ISC dichiarato e quello effettivo
L'attore adduce la nullità del mutuo per violazione dell'art. 117 TUB in quanto il TAEG dichiarato nel contratto, pari al 5,703%, sarebbe inferiore a quello effettivo, pari invece al
5,878%.
La censura è infondata.
Va premesso che il contratto di mutuo in esame, stipulato in data 21/05/2008, non soggiace alla disciplina dell'art. 125 bis TUB, sia in quanto tale disciplina è entrata in vigore successivamente, cioè a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 141/2010, sia in quanto il finanziamento ha un valore di € 375,105,69, e dunque esorbita dalla soglia applicativa di €
75.000,00 stabilita dall'art. 122, comma 1, lett. a), TUB, ed è garantito da ipoteca con una durata superiore a cinque anni, e dunque esorbita dalla soglia applicativa stabilita dall'art. 122, comma
1, lett. f), TUB.
Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. 39169/2021). Par Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB.
Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'attore non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
3. Sul superamento del tasso usurario
2 L'attore ha poi censurato il superamento del tasso soglia dell'usura sia in ragione del tasso di estinzione anticipata che in ragione del tasso effettivo di mora.
I due profili vanno esaminati separatamente.
3.1. Sul tasso di estinzione anticipata
Quanto al tasso di estinzione anticipata, la censura di superamento della soglia è infondata, atteso che il tasso di estinzione anticipata non rientra nel calcolo del TEG.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, la penale per l'estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio. Secondo la Suprema Corte, “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
Si deve quindi escludere che la commissione di estinzione anticipata possa avere rilevanza ai fini dell'usura, per cui la relativa doglianza deve essere rigettata.
3.2. Sul tasso effettivo di mora
Quanto al tasso effettivo di mora, che secondo l'attore sarebbe pari al 15,982% e dunque superiore al tasso soglia del 9,060%, la censura è parimenti infondata.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi
l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Quanto alla verifica del superamento della soglia, le Sezioni Unite hanno affermato che la formula da utilizzare è “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto
3 decreto” mentre, sul piano dell'allegazione e della prova, la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Il contratto di mutuo del 21/05/2008 prevede un tasso moratorio calcolato mediante una maggiorazione del 2% in più rispetto al tasso corrispettivo, a sua volta pattuito in misura fissa e pari al 5,559% nominale, laddove, secondo la prospettazione attorea, il TAEG sarebbe pari al
5,878%.
Alla data di stipula del contratto, ossia alla data del 21/05/2008, il TEGM dei mutui ipotecari a tasso fisso, rilevato dal DM 18/03/2008, pubblicato in GU Serie Generale n. 75 del
29/03/2008, era pari al 6,04%, con un conseguente tasso soglia, calcolato con l'aumento della metà, in applicazione della L. 108/1996 ratione temporis vigente, pari al 9,06%.
L'art. 3, comma 4, del suddetto decreto ministeriale indica inoltre una maggiorazione media per gli interessi moratori pari al 2,1%.
Applicando la formula indicata dalle Sezioni Unite, il tasso soglia per gli interessi moratori di un mutuo ipotecario a tasso fisso stipulato nel trimestre di riferimento è pari al 12,21%.
A fronte della pattuizione contrattuale di un tasso moratorio pari al corrispettivo maggiorato del 2%, si ha che il tasso moratorio concretamente pattuito, anche assumendo a riferimento il
TAEG prospettato dall'attore (5,878%), era pari al 7,878%, evidentemente inferiore alla soglia vigente in quel momento, pari, come detto, al 12,21%.
Per altro verso, il concetto di “tasso effettivo di mora”, così come definito da parte attrice, è del tutto scisso dal reale svolgimento del rapporto contrattuale, in quanto sottende un calcolo meramente teorico, che in quanto tale si pone in antitesi con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui rileva il tasso moratorio concretamente applicato dalla banca.
Nel caso di specie lo stesso attore ha affermato di avere pagato le rate del mutuo senza dedurre né documentare l'effettiva applicazione di interessi moratori da parte della banca, il cui tasso pattuito è comunque inferiore alla soglia dell'usura e come tale lecito.
La censura deve pertanto essere rigettata.
4. Conclusioni e spese
4 In conclusione, essendo infondate le censure di nullità sollevate dall'attore, la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che la causa è stata decisa sulla base di una giurisprudenza sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio (Cass. Civ., S.U., n.
19597/2020), con conseguente sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 331/2017 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Cogorni Proietti;
Attore
CONTRO
p.i. sia in proprio sia quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio Coaccioli
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 16/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 10/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di impugnando il Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 21/05/2008 con deducendo la Controparte_1 nullità dello stesso per difformità tra il TAEG/ISC dichiarato e quello effettivo, per superamento del tasso soglia dell'usura in ragione del tasso di estinzione anticipata e del tasso effettivo di mora. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del contratto e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, o in subordine alla rideterminazione del piano di ammortamento e degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.
1 Si costituiva la convenuta, sia in proprio che come mandataria della Controparte_2 cessionaria del credito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla difformità tra il TAEG/ISC dichiarato e quello effettivo
L'attore adduce la nullità del mutuo per violazione dell'art. 117 TUB in quanto il TAEG dichiarato nel contratto, pari al 5,703%, sarebbe inferiore a quello effettivo, pari invece al
5,878%.
La censura è infondata.
Va premesso che il contratto di mutuo in esame, stipulato in data 21/05/2008, non soggiace alla disciplina dell'art. 125 bis TUB, sia in quanto tale disciplina è entrata in vigore successivamente, cioè a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 141/2010, sia in quanto il finanziamento ha un valore di € 375,105,69, e dunque esorbita dalla soglia applicativa di €
75.000,00 stabilita dall'art. 122, comma 1, lett. a), TUB, ed è garantito da ipoteca con una durata superiore a cinque anni, e dunque esorbita dalla soglia applicativa stabilita dall'art. 122, comma
1, lett. f), TUB.
Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. 39169/2021). Par Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB.
Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'attore non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
3. Sul superamento del tasso usurario
2 L'attore ha poi censurato il superamento del tasso soglia dell'usura sia in ragione del tasso di estinzione anticipata che in ragione del tasso effettivo di mora.
I due profili vanno esaminati separatamente.
3.1. Sul tasso di estinzione anticipata
Quanto al tasso di estinzione anticipata, la censura di superamento della soglia è infondata, atteso che il tasso di estinzione anticipata non rientra nel calcolo del TEG.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, la penale per l'estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio. Secondo la Suprema Corte, “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
Si deve quindi escludere che la commissione di estinzione anticipata possa avere rilevanza ai fini dell'usura, per cui la relativa doglianza deve essere rigettata.
3.2. Sul tasso effettivo di mora
Quanto al tasso effettivo di mora, che secondo l'attore sarebbe pari al 15,982% e dunque superiore al tasso soglia del 9,060%, la censura è parimenti infondata.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi
l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Quanto alla verifica del superamento della soglia, le Sezioni Unite hanno affermato che la formula da utilizzare è “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto
3 decreto” mentre, sul piano dell'allegazione e della prova, la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Il contratto di mutuo del 21/05/2008 prevede un tasso moratorio calcolato mediante una maggiorazione del 2% in più rispetto al tasso corrispettivo, a sua volta pattuito in misura fissa e pari al 5,559% nominale, laddove, secondo la prospettazione attorea, il TAEG sarebbe pari al
5,878%.
Alla data di stipula del contratto, ossia alla data del 21/05/2008, il TEGM dei mutui ipotecari a tasso fisso, rilevato dal DM 18/03/2008, pubblicato in GU Serie Generale n. 75 del
29/03/2008, era pari al 6,04%, con un conseguente tasso soglia, calcolato con l'aumento della metà, in applicazione della L. 108/1996 ratione temporis vigente, pari al 9,06%.
L'art. 3, comma 4, del suddetto decreto ministeriale indica inoltre una maggiorazione media per gli interessi moratori pari al 2,1%.
Applicando la formula indicata dalle Sezioni Unite, il tasso soglia per gli interessi moratori di un mutuo ipotecario a tasso fisso stipulato nel trimestre di riferimento è pari al 12,21%.
A fronte della pattuizione contrattuale di un tasso moratorio pari al corrispettivo maggiorato del 2%, si ha che il tasso moratorio concretamente pattuito, anche assumendo a riferimento il
TAEG prospettato dall'attore (5,878%), era pari al 7,878%, evidentemente inferiore alla soglia vigente in quel momento, pari, come detto, al 12,21%.
Per altro verso, il concetto di “tasso effettivo di mora”, così come definito da parte attrice, è del tutto scisso dal reale svolgimento del rapporto contrattuale, in quanto sottende un calcolo meramente teorico, che in quanto tale si pone in antitesi con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui rileva il tasso moratorio concretamente applicato dalla banca.
Nel caso di specie lo stesso attore ha affermato di avere pagato le rate del mutuo senza dedurre né documentare l'effettiva applicazione di interessi moratori da parte della banca, il cui tasso pattuito è comunque inferiore alla soglia dell'usura e come tale lecito.
La censura deve pertanto essere rigettata.
4. Conclusioni e spese
4 In conclusione, essendo infondate le censure di nullità sollevate dall'attore, la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che la causa è stata decisa sulla base di una giurisprudenza sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio (Cass. Civ., S.U., n.
19597/2020), con conseguente sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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