Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00075/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava e Gabriele De Goetzen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre - Venezia, viale Garibaldi n.1/I;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ottemperanza al giudicato sentenza del -OMISSIS-, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, vittima del dovere, ha agito avanti il -OMISSIS- per ottenere che la speciale elargizione di euro 2000,00 a punto percentuale oltre perequazione di cui all’art. 5 comma 1 della l. n. 206/04 (come estesa alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 34 del decreto legge n. 159 del 2007 conv. in legge n. 222 del 2007) - che gli era stata corrisposta nell’importo corrispondente alla percentuale indennizzabile assegnatagli del 32% - fosse ricalcolata per intero (dunque, sul 100%), attesa la gravità della sua situazione psicofisica.
2. Il -OMISSIS-, in accoglimento della domanda, con la-OMISSIS- di cui in epigrafe - non impugnata e passata in giudicato -, ha condannato l’Amministrazione a provvedere alla riliquidazione della suddetta elargizione per l’intero da favore del ricorrente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 466 del 1980, previa deduzione delle somme già pagata sulla base del medesimo titolo. Il -OMISSIS- condannava inoltre il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di lite, da corrispondere direttamente al difensore dello stesso dichiaratosi antistatario, liquidate nella somma di € 5.103,00, oltre ad imposte, oneri previdenziali e rimborso forfettario per spese generali. Gli oneri afferenti alla consulenza tecnica erano infine posti definitivamente a carico dell’Amministrazione.
3. In data -OMISSIS-, il ricorrente ha poi notificato la sentenza munita di formula esecutiva al Ministero nella sede di questo oltreché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, a mezzo di posta elettronica certificato; constatato quindi il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l’esecuzione integrale della suddetta sentenza.
4. Il ricorso dev’essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto ad adempiere il dictum giurisdizionale. Va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere alla riliquidazione per l’intero degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 466 del 1980, come stabilito nella suddetta sentenza, da corrispondersi al ricorrente previa detrazione delle somme già versate in ragione del medesimo titolo. Deve essere dichiarato altresì l’obbligo del Ministero di corrispondere le somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali, nell’importo indicato nella suddetta sentenza - provvedendo al versamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario soltanto nel relativo giudizio (secondo capo del dispositivo) - nonché, se anticipate dal ricorrente, le spese sostenute per l’opera del consulente tecnico (terzo capo del dispositivo).
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel -OMISSIS- presso il Ministero dell'Interno, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro -OMISSIS-, il quale, entro e non oltre l’ulteriore termine di trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione dei necessari atti contabili, in favore della parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il -OMISSIS- Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) ordina al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. , di ottemperare, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, alla sentenza di sentenza del -OMISSIS-, -OMISSIS-, di cui in epigrafe, provvedendo
a.1) alla riliquidazione per l’intero degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 466 del 1980, come stabilito nella suddetta sentenza, da corrispondersi al ricorrente previa detrazione delle somme già versate in ragione del medesimo titolo;
a2) a corrispondere le somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali, nell’importo indicato nella suddetta sentenza maggiorato del rimborso forfetario per spese generali (maggiorato di imposte e oneri previdenziali), provvedendo al loro versamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario nel relativo giudizio (secondo capo del dispositivo);
a3) a corrispondere al ricorrente, nella misura anticipata da quest’ultimo, le spese sostenute per l’opera del consulente tecnico (terzo capo del dispositivo);
b) nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza da parte del Ministero intimato, il Commissario ad acta nella persona del -OMISSIS- presso il Ministero dell'Interno, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro -OMISSIS-, il quale, entro e non oltre l’ulteriore termine di trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione dei necessari atti contabili, in favore della parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate nell’imposto di € 1.000,00, oltre ad imposte, oneri e rimborso forfetario per spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.